Visto per residenza elettiva
Lo Studio Legale Boschetti è specializzato nelle pratiche di richiesta del visto per residenza elettiva.
Si tratta di una fattispecie molto riservata e complessa, con requisiti tassativi, la cui gestione presuppone una consolidata conoscenza delle norme e prassi del diritto dell’immigrazione.
Che cos’è il visto per residenza elettiva
Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso per un soggiorno di lunga durata (superiore a novanta giorni) allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
La durata del visto è di 1 anno e, come negli altri casi, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia lo straniero deve richiedere il rilascio del rispettivo permesso di soggiorno alla Questura mediante il kit postale. Il visto per residenza elettiva non consente lo svolgimento di attività lavorativa.
I requisiti del visto per residenza elettiva
Per ottenere il visto per residenza elettiva, il richiedente deve anzitutto avere la disponibilità di un immobile in Italia dove "eleggere" la residenza: immobile che può essere tanto di proprietà, quanto concesso in locazione.
Il richiedente, inoltre, deve dimostrare di soddisfare il requisito economico minimo stabilito nel Decreto Interministeriale MAE 850/2011, fornendo adeguate e documentate garanzie circa "la disponibilita [...] di ampie risorse economiche diverse da proventi da lavoro, di cui si possa ragionevolmente suppore la continuita nel futuro".
Tali risorse economiche "diverse da proventi da lavoro" devono raggiungere l'importo di 31.000 euro l’anno per il singolo richiedente, ovvero, il triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000 recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Riguardo alla natura di dette risorse economiche, esse debbono provenire da cospicue rendite (pensioni, vitalizi , ecc. ), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali, o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Attenzione perchè il Tar del Lazio, Sezione III^, con sentenza del 15 maggio 2024, n. 9624, ha dato rilievo alla disponibilità di denaro liquido su conto corrente, stabilendo precisamente che "In tema di requisito economico ai fini della concessione del visto per residenza elettiva, la Rappresentanza diplomatica italiana deve considerare la disponibilità di somme liquide di denaro versate su un conto corrente intestato all’istante, in base all’inciso “da altre fonti diverse dal lavoro subordinato” previsto dall’art. 13 del decreto interministeriale n. 850/2011.
Ciò in perfetta coerenza con altra sentenza del TAR Lazio, sez. III^, del 14 febbraio 2024, n. 3031, secondo cui "In materia di visto per residenza elettiva, l’inciso “da altre fonti diverse dal lavoro subordinato” (art. 13 decreto n. 850/2011) va valorizzato nel senso che anche le somme liquide versate sui conti correnti, quando di entità rilevante, meritano di essere positivamente considerate ai fini dell’accertamento della sussistenza delle risorse economiche necessarie al conseguimento del visto. È pertanto annullato, perché affetto da motivazione illogica, il diniego del visto per residenza elettiva opposto alla cittadina britannica che dimostra di possedere rilevanti giacenze sui propri conti correnti, nonché un patrimonio immobiliare di ingente valore, altresì suscettibile di essere messo rapidamente a reddito".
Richiamando le parole del Giudice Amministrativo, possiamo elencare i requisiti di natura economica che riguardano il visto per residenza elettiva:
- Lo straniero che intenda risiedere stabilmente in Italia con un visto per residenza elettiva deve "essere in grado di mantenersi autonomamente senza necessità di esercitare alcuna attività lavorativa".
- Occorrono, pertanto, "adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche autonome che siano: a) stabili e regolari; b) di misura non inferiore al triplo di quella prevista dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministero dell’interno del 1° marzo 2000 (ossia, pari a circa 31.000,00 euro per singolo individuo richiedente); c) ragionevolmente esistenti anche in futuro; d) provenienti dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi, ecc.), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali ovvero da altre fonti diverse dal lavoro subordinato".
Spesso il visto per residenza elettiva viene richiesto a livello familiare e non da un singolo richiedente. Ebbene, si rileva che al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacita finanziarie siano adeguate.
Pertanto, nel caso in cui il richiedente intendesse trasferirsi con il nucleo familiare, l’ammontare delle entrate mensili dovrà essere maggiorato di un 20% per il coniuge e di almeno un 5% per ogni figlio, sia quest'ultimo minorenne o maggiorenne a carico.
L’Ambasciata italiana, nel caso in cui lo straniero acquisti un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà molto più propensa a valutare la sussistenza del “requisito economico minimo” stabilito dalla normativa italiana (31.000 euro/anno).
In ogni caso, la verifica della sussistenza dei requisiti economici è totalmente rimessa alla discrezionalità dell’Ambasciata. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare, su questo punto, che “la valutazione rimessa all’autorità consolare sulla ampiezza di dette risorse e sulla loro continuità nel futuro appartiene al novero delle valutazioni discrezionali, giurisdizionalmente sindacabili per manifesta irrazionalità o per erronea sussunzione dei fatti”.
Infine, lo straniero deve munirsi di un’assicurazione sanitaria internazionale (valida in tutti i Paesi Schengen) con una durata minima di 30 giorni e con una copertura minima di € 30.000 per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spesse di rimpatrio.
Un nuovo requisito di creazione giurisprudenziale: l’intenzione di dimorare stabilmente in Italia
Il visto per residenza elettiva, come accennato, è una fattispecie molto complessa che viene autorizzata a condizioni rigide.
Recentemente, la giurisprudenza amministrativa si è mostrata piuttosto restrittiva nell’autorizzare l’ingresso dello straniero per residenza elettiva, precisando come, trattandosi per l’appunto di “residenza”, lo straniero debba dimostrare di voler effettivamente stabilirsi in Italia, posto che per residenza si intende luogo di stabile dimora.
Più precisamente, la sentenza Tar Lazio, sez. III-Ter, n. 7797 del 7 luglio 2016, ha affermato la legittimità del diniego del rilascio di visto di ingresso per residenza elettiva motivato dalla mancata dimostrazione circa la reale intenzione dell’interessato di vivere e risiedere in Italia permanentemente.
Infatti, scrive il giudice amministrativo, “il d.m. 11.5.2011 rimanda alla nozione di residenza effettiva, che è quella determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente”.
Nella fattispecie in oggetto, il Consolato Generale d’Italia a Dubai aveva negato il rilascio di un visto per residenza elettiva ad un benestante imprenditore degli Emirati Arabi Uniti, ritenendo che mancasse la dimostrazione circa la reale intenzione dell’interessato di vivere e risiedere in Italia permanentemente.
Tale interpretazione ha dunque inserito un nuovo requisito nella fattispecie, ossia la dimostrazione che il richiedente abbia una concreta e reale motivazione a stabilire in Italia la propria dimora abituale.
Come si avvia e si svolge il rapporto professionale con lo Studio Legale Boschetti in materia di visto per residenza elettiva
Il primo step è una consultazione giuridica sul caso concreto. Per dare avvio a detta consultazione, lo Studio chiede al cliente di compilare un questionario standard, affinché si possa eseguire una prima valutazione circa l'esistenza dei requisiti.
Questo primo esame viene svolto a titolo gratuito, dopodiché, in presenza dei requisiti generici, sarà possibile entrare “nel vivo” dell’incarico.
A questo punto lo Studio invia al cliente un preventivo complessivo per la consulenza legale e per l’incarico completo, che può essere ripartito nelle seguenti attività:
- Studio e analisi dei requisiti di legge;
- Individuazione dei documenti necessari per la presentazione della domanda di visto;
- Confezionamento del dossier che il richiedente dovrà consegnare all’Ambasciata italiana, inclusa la compilazione del modello uniforme Schengen relativo alla domanda di visto (la presentazione dell’istanza è strettamente personale);
- Rappresentanza e assistenza dinanzi all’Ambasciata italiana dalla presentazione della domanda di visto fino all’emanazione del provvedimento finale;
- Assistenza e consulenza nella fase di richiesta del permesso di soggiorno, incluso accompagnamento negli uffici della competente Questura e rappresentanza di fronte a quest’ultima.
* L’eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego del visto, o del permesso di soggiorno, non è inclusa nel servizio e dovrà costituire oggetto, pertanto, di autonoma contrattazione.
La già complessità dell’istituto della residenza elettiva, a cui si aggiunge la giurisprudenza poco favorevole, sopra citata, rende assolutamente consigliabile affrontare la pratica con l’assistenza di uno studio legale.
Trattandosi di materia molto tecnica e settoriale, riteniamo fondamentale che lo studio legale sia esperto di diritto dell’immigrazione, e possibilmente proprio di residenza elettiva.
Assistenza e consulenza immobiliare
In caso di acquisto di immobile ad uso abitativo in Italia, invece che di stipula di un contratto di locazione, l’Ambasciata italiana è molto più propensa ad accogliere la domanda di visto per residenza elettiva.
Se si ricorre all'acquisto dell'immobile in Italia, bisogna presentare il rogito notarile. In alternativa, si può dimostrare la volontà di volerlo acquisire presentando il contratto preliminare d’acquisto (compromesso redatto da un avvocato o notaio) così come copia della documentazione che prova il versamento del primo pagamento ovvero acconto.
Nel caso in cui il visto viene rilasciato con quest’ultima ipotesi, il rilascio formale del permesso di soggiorno sarà legato alla presentazione dell’atto definitivo di acquisto, cioè all'effettiva presentazione del rogito notarile, che dimostra l’avvenuto trasferimento della proprietà.
Se invece l'immobile da eleggere a residenza lo si intende ottenere in locazione, bisognerà allegare il relativo contratto, e resta in tal caso valido quanto riferito sopra, cioè la piena discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare la congruità dei mezzi di sussistenza.
Sia in un caso che nell’altro, lo Studio Legale Boschetti è in grado di assistere la propria clientela in tutta la pratica immobiliare finalizzata al conseguimento di un visto per residenza elettiva.
Possiamo aiutarti con la redazione e/o la revisione del contratto preliminare di acquisto, del contratto definitivo di compravendita, del contratto di locazione, e, attraverso nostri architetti e ingegneri di riferimento, alla verifica della regolarità urbanistica degli immobili e alle eventuali pratiche catastali.
Permesso di soggiorno e Visto per residenza elettiva: requisiti e come ottenere il visto in Italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
- Visto di Ingresso
- Norme sul visto d'ingresso
- I documenti per il visto
- I mezzi di sussistenza
- Ricongiungimento Familiare
- Coesione con cittadino UE
- Adozione di maggiorenni
- Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
- Ricorso contro diniego del visto
- Permesso di Soggiorno
- Requisiti permesso di soggiorno
- Domanda permesso di soggiorno
- Accordo di integrazione
- Soggiornanti lungo periodo
- Protezione Internazionale
- Flussi e Sanatoria
- Consulenza immobiliare per stranieri
- Cittadini dell'Unione
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- Conversione del permesso di soggiorno
- Diniego visto per residenza elettiva
- Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche
Tipologie di visti
- Visto per lavoro autonomo
- Visto per lavoro stagionale
- Visto per lavoro subordinato
- Visto per turismo
- Visto per cure mediche
- Visto per adozione
- Visto per affari
- Visto per motivi religiosi
- Visto per missione
- Visto per gara sportiva
- Visto per residenza elettiva
- Visto per trasporto
- Visto per investitori
- Visto per motivi familiari
- Visto per studio
- Visto di reingresso
- Visto per vacanze-lavoro
- Visto per transito
Quali paesi hanno bisogno del visto per entrare in Italia?
La regola per quanto riguarda i cittadini extracomunitari è che per fare ingresso legale in Italia occorre il passaporto e un visto d'ingresso, rilasciato dalla competente Ambasciata italiana. Questo è l'elenco dei paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.Sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso, ma solo per soggiorni brevi ( durata massima 90 giorni), i cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Cos’è la residenza Elettiva?
La residenza elettiva è una particolare ipotesi di ingresso privista dal D.M. 850/2001 per lo straniero che disponga di risorse economiche sufficienti per mantenersi autonomamente senza dover svolgere attività di lavoro.
Per ottenere il visto per residenza elettiva è necessario avere un immobile in Italia dove poter eleggere residenza. Facilita la concessione del visto avere un'immobile di proprietà, perché in tal caso il requisito dell'indipendenza economica può essere considerata presunta.
Resta che lo straniero deve anche dimostrare, come da recente giurisprudenza del Tar, la volontà di vivere e risiedere effettivamente in Italia, affinché il visto per residenza elettiva non venga strumentalizzato per altri fini. La pratica per la richiesta del visto per residenza elettiva è molto complessa e richiede anche un approfondito esame della posizione economica e finanziaria del richiedente.
Cosa fare per entrare in Italia?
Mentre i cittadini comunitari possono entrare in Italia con il semplice documento d'identità, senza alcuna formalità, di contro, gli stranieri non appartenenti all'Area Schengen devono essere muniti di passaporto o di documento di viaggio equipollente e ottenere un visto d'ingresso presso l'Ambasciata italiana nel proprio Paese.
Il Regolamento (CE) N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 prevede nel dettaglio la lista degli Stati i cui cittadini necessitano del visto d'ingresso e quella degli Stati c.d. "White List", per i quali invece il visto d'ingresso non è necessario laddove si tratti però di soggiorni per breve durata come turismo, missione, gara sportiva, affari.
Anche per gli Stati esentati, infatti, il visto rimane obbligatorio per soggiorni di lunga durata, come per studio o per motivi familiari.
Chi rilascia il visto d’ingresso?
Il visto d'ingresso per l'Italia viene rilasciato dall'Ambasciata italiana, laddove l'Italia è individuata come meta unica o principale del soggiorno.
Nel caso di soggiorno in più Paesi dell'UE, e non sia possibile individuare una meta principale, il visto va richiesto all'Ambasciata dello Stato in cui viene effettuato il primo ingresso.
Il rilascio del visto presuppone una complessa attività istruttoria che viene svolta dai nostri Consolati, i quali sono tenuti a esaminare dettagliatamente la documentazione allegata dallo straniero e a valutare, tra altri requisiti, che ricorre il c.d. "rischio migratorio", ovvero il rischio che il richiedente non faccia ritorno nel proprio Paese una volta scaduto il visto.