Accordo di integrazione
L’art. 4 bis del Testo Unico sull’immigrazione, introdotto dalla legge 94 del 15 luglio 2009, definisce l’accordo di integrazione come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.
L’accordo d’integrazione è stato reso operativo dal D.P.R. 179 del 14 settembre 2011. Dal 10 marzo del 2012 è divenuto requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.
L’obbligo in oggetto, va evidenziato, sussiste solo in capo agli stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che per la prima volta fanno ingresso in Italia dopo l’entrata in vigore del decreto, per cui dal 10 marzo 2012.
Obblighi dello straniero e dello Stato
Si tratta di un vero e proprio accordo stipulato tra lo straniero e lo Stato, che si pone a metà tra il diritto privato e il diritto pubblico. Sotto il primo profilo, è assimilabile a un contratto a prestazioni corrispettive.
Lo straniero, nello specifico, si impegna ad integrarsi nello Stato, attraverso l’apprendimento della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione, delle regole della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, nonché a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Lo Stato, parallelamente, assume l’obbligo di fornire allo straniero, a titolo gratuito o a condizioni particolarmente vantaggiose, i corsi di formazione linguistica e culturale e i servizi di orientamento.
Ma è il punto di vista pubblicistico, senz'altro, a prevalere, visto che i contenuti dell'accordo non sono rimessi ad alcuna contrattazione tra le parti, e che la stipula è una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
Pertanto, tale atto si incardina essenzialmente all'interno del procedimento amministrativo volto all'ingresso e al soggiorno dello straniero in Italia.
La seduta di formazione civica
In particolare, viene prevista una sessione pressoché obbligatoria e gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, entro i 3 mesi successivi alla stipula dell’accordo.
In questa sede vengono illustrati, come contenuti obbligatori, i diritti e i doveri degli stranieri in Italia, i diritti e doveri reciproci dei coniugi e i doveri dei genitori verso i figli, le principali iniziative a sostegno dell’integrazione degli stranieri in Italia, la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Procedura
L’accordo di integrazione viene stipulato al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno. E’ redatto in duplice copia, di cui una per il richiedente, tradotto in una lingua conosciuta, se non la propria.
Dalla parte della pubblica amministrazione, il potere di stipula spetta al Prefetto, che può esercitarlo tramite proprio delegato.
I crediti
L’impegno dello straniero ad integrarsi nella vita sociale, economica e culturale della società viene configurato attraverso un percorso a crediti. Il percorso inizia con 16 crediti e si estingue nel momento in cui lo straniero raggiunge la soglia dei 30 crediti.
I crediti possono venire assegnati, ma anche decurtati. La prima ipotesi si verifica laddove lo straniero dà dimostrazione di aver compiuto attività che attestino la sua integrazione nella società. Ad esempio la frequentazione di corsi di formazione, o per la conoscenza della lingua, di corsi universitari, il conseguimento di titoli o diplomi comunque aventi valore legale.
La prova dell’acquisto dei crediti spetta allo straniero, che deve fornire la relativa documentazione.
Ad ogni modo è previsto che un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico invita lo straniero a presentare entro quindici giorni i documenti eventualmente mancanti, certificando anche l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori.
Lo Sportello Unico, inoltre, informa l’interessato che in assenza di idonea documentazione, è ammesso a sostenere un test gratuito, volto all’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana, che deve corrispondere almeno al livello A2.
Invece, i crediti vengono decurtati in caso di pronunce di provvedimenti giudiziari penali, anche con applicazione della pena su richiesta e se detti provvedimenti sono non definitivi.
In caso di applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali. Laddove sia stata inflitta una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione ad illeciti amministrativi o tributari; per effetto della mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui s’è detto sopra.
Soggetti esentati dall’obbligo di concludere l’accordo
Vi sono dei cittadini stranieri che non sono obbligati a stipulare l’accordo di integrazione, come ad esempio i cittadini dell’Unione Europea, obbligati unicamente ad iscriversi all’Anagrafe, o i soggiornanti per brevi periodi (es. chi è titolare di un permesso di soggiorno per motivi turismo), per i quali è sufficiente la sola dichiarazione di presenza.
La legge, inoltre, esenta espressamente da quest’obbligo i portatori di gravi disabilità o patologie che ne limitano considerevolmente l’autosufficienza, i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento.
Per queste ultime categorie, l’accordo in esame è sostituito da un programma di assistenza e integrazione sociale.
Tre ipotesi finali
L’assegnazione e la decurtazione dei crediti avviene all’esito del procedimento ad opera dello sportello unico. Possono verificarsi tre ipotesi:
- Crediti finali pari o superiori a trenta: l’obbligo si estingue in quanto adempiuto, purché sia stato acquisito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- crediti superiori a zero e inferiori a trenta, ovvero mancata acquisizione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia: l’accordo viene prorogato di un anno. Alla fine della proroga, vi è adempimento o inadempimento, ma in caso di adempimento parziale pare irragionevole ipotizzare come conseguenza l’espulsione.
- crediti pari o inferiori a zero: l’accordo si risolve per inadempimento, con conseguente revoca del permesso di soggiorno, o mancato rinnovo, e l’espulsione dal territorio dello Stato. Non possono tuttavia essere espulsi per questa causale gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, chi è titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, nonché gli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Accordo di Integrazione per lo straniero - Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
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