Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
Casi particolari di ingresso per lavoro previsti dall'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione. Quando lo straniero può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal decreto flussi?
La regola generale in materia di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro è che tale ingresso deve avvenire nei limite delle quote flussi stabilite con decreto annuale dal Governo italiano.
In realtà è noto che l'ultimo "vero" decreto flussi risale al 2012, da lì in poi le quote sono state riservate per lo più alle conversioni dei permessi di soggiorno e a ipotesi del tutto eccezionali, fuori dalla portata dello straniero "comune".
L'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede un'eccezione a questa regola generale, con talune specifiche ipotesi che ammettono l'ingresso in Italia al di fuori delle quote flussi. Si tratta quindi di casi assolutamente privilegiati, ma che possono riguardare solo una minoranza degli stranieri.
In merito al particolare status di questi stranieri, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa è molto rigorosa nel sostenere che "lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia in base ad un titolo rilasciato ai sensi della menzionata disposizione è tenuto, alla scadenza del termine di validità del permesso, a rientrare nel Paese di origine, salvo che non sia in grado di dimostrare che eegli continua a svolgere, regolarmente, una delle attività che consente il rilascio del permesso di soggiorno per i casi speciali" (Tar Piemonte, Sez. I, n. 226/2017).
Pertanto, il lavoratore straniero entrato in Italia "fuori quote" per uno dei casi speciali previsti dalla normativa in esame, è sì considerato a tutti gli effetti un cittadino straniero "regolarmente soggiornante", tuttavia non può muoversi liberamente nel mercato del lavoro al pari degli italiani, come gli sarebbe garantito dalla Convenzione Oil n. 143/1975, rimanendo egli vincolato nello svolgimento della propria attività lavorativa alla qualifica che aveva dato luogo al suo ingresso nel territorio per motivi speciali.
Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione (d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394) stabilisce all'art. 2 che, "salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni".
Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di contro, il nullaosta viene concesso a tempo indeterminato.
Quali sono le ipotesi di permesso di soggiorno al di fuori delle quote flussi
Andiamo a vedere le singole fattispecie di ingresso speciale previste dall'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, che consentono di ottenere un permesso di soggiorno al di fuori delle quote flussi.
- I dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea" (lett. a). Come specificato dal regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, la norma si riferisce "ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo". Inoltre, "il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria" (art. 40, c. 5. d.P.R. 394/1999).
- I "lettori universitari di scambio o di madre lingua" (lett. b);
- i "professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico" (lett. c);
- i "traduttori e interpreti" (lett. d). La richiesta del visto deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgersi in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato. E' inoltre necessario allegare "il titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti" (art. 40, c. 7. d.P.R. 394/1999).
- Il regolamento di attuazione, all'art. 40, comma 22, prevede che per le fattispecie sopra elencate, a), b), c) e d), gli stranieri possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. "I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione".
- I "collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico" (lett. e). Qui, "deve essere acquisito il contratto di lavoro utenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri" (art. 40, c. 8. d.P.R. 394/1999).
· Le persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (lett. f, come modificata dal d.l. 253/2016). Si tratta degli stranieri che, per finalità formativa, devono svolgere in unità produttive in Italia "attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale" (art. 40, c. 9. d.P.R. 394/1999).
E' stata abrogata dall'art. 4 c. 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 253/2016, l'ipotesi di cui alla ex lett. g), ovvero quella dei "lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati".
Altre ipotesi di ingresso consentito al di fuori delle quote flussi sono previste per: - I "lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione" (lett. h);
- i "lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie" (lett. i);
- i "lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero" (lettera l);
- il "personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto" (lett. m);
- i "ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento" (lett. n);
- gli "artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche" (lett. o).
Per i lavoratori dello spettacolo di cui alle lettere l), m), n) e o), su elencate, "il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello speattacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
Il rilascio del nullaostra è comunicato, anche per via telematica, allo Spertello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro" (art. 40, c. 14. d.P.R. 394/1999). - Gli "stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91" (lett. p). Qui va ricordato che ai sensi dell'art. 40 del regolamento di attuazione, il Nulla Osta è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI e che a norma del c.5-bis, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è fissato il limite massimo annuale per l'ingresso degli sportivi stranieri che svolgano attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Rientrano pertanto anche gli alteti dilettanti se ingaggiati e comunque retribuiti da una società sportiva riconosciuta dal CONI.
· I "giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere" (lett. q); - Le persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari" (lett. r). Il nullaosta, in questo caso, è rilasciato "nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione negli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pià di tre mesi con lo stesso datore di lavoro" (art. 40, c. 20 d.P.R. 394/1999).
- Gli "infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private" (lett. r-bis). La disposizione si applica esclusivamente per "gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima" (art. 40, c. 21 d.P.R. 394/1999).
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