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Domande e Risposte

Selezioniamo alcuni quesiti tra quelli che ci vengono sottoposti quotidianamente, cercando di privilegiare l’attualità e l’universalità della tematica, e garantendo assoluto anonimato.

Per sollecitare la cittadinanza italiana
Devo per forza attendere 730 giorni prima di sollecitare la mia domanda di cittadinanza italiana?

Assolutamente no. E' piuttosto opportuno che il richiedente segua attivamente l'andamento della sua domanda di cittadinanza italiana sin dall'inizio, sfruttando il diritto a partecipare al procedimento amministrativo che gli viene riconosciuto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche: espressione del principio di parità che deve regolare i rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tra l'altro, va considerato che il numero di domande di cittadinanza in Italia è elevatissimo e in costante aumento; per cui, sollecitare la propria domanda di cittadinanza ancora prima della scadenza del termine di 730 giorni è una mossa sicuramente intelligente. Naturalmente, va compreso che la sollecitazione prima della scadenza del termine di 730 giorni ha come principale obiettivo quello di salvaguardare il rispetto di questo termine, evitando che il procedimento subisca degli stalli che possano allungare clamorosamente i tempi. Infatti, se non si partecipa attivamente al procedimento, se non si sta dietro alla propria pratica di cittadinanza, o si inizia a seguirla soltanto dopo che è trascorso il termine di 730 giorni, il rischio concreto è di dover attendere tanti anni in più, visto che, come ormai è noto, i tempi medi di definizione dei procedimenti sulla cittadinanza italiana si aggirano dai 4 ai 6 anni. 

Revoca permesso di soggiorno per motivi familiari
Sono sposato con cittadina italiana e ho un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ora però non andiamo più d'accordo e da qualche giorno non viviamo più insieme. E' possibile che procederemo alla separazione legale. E' vero che il mio permesso di soggiorno non è più valido?

Non è proprio così. Il permesso viene revocato con automatismo se la Questura accertasse che il matrimonio era "fittizio", cioè concluso soltanto per consentire allo straniero di ottenere il permesso di soggiorno, eludendo le leggi in materia di immigrazione. Ora bisognerebbe avere un quadro più completo della situazione, sapere in particolare da quanto è in piedi il matrimonio, se vi sono figli, ecc.

 

Dunque, a meno che non venga accertata la natura fittizia del matrimonio, la revoca del permesso non è un effetto automatico della separazione legale tra i coniugi, né tanto meno della sola cessazione della convivenza tra gli stessi. Sicuramente viene a mancare il requisito fondamentale che ne ha giustificato il rilascio, però ciò che si vuole ribadire, è che la revoca è automatica soltanto nel caso in cui venga accertato che il matrimonio era di comodo.

Ad ogni modo vanno considerati due aspetti:

- che l'art. 30 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede in questi casi la possibilità per lo straniero di convertire il permesso per motivi familiari in un permesso per motivi di lavoro, per cui il problema può essere risolto convertendo il permesso di soggiorno, salvo, naturalmente, avere un lavoro regolare e dichiarato;

- che l'art. 5 del medesimo Testo Unico prevede, in ogni caso, che nell'adottare la revoca del permesso allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale (come nel caso di specie), anche della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.

Insomma, dire che se vi è separazione, o ancora meno se vi è cessazione di convivenza, il permesso di soggiorno non è più valido sarebbe inesatto.

Ho invitato un mio amico pakistano in Italia, lui ha presentato in Ambasciata tutti i documenti richiesti ma incomprensibilmente gli hanno negato il visto turistico. Conviene presentare ricorso al TAR? Come si svolge il processo?

Le nostre ambasciate nei Paesi considerati a rischio d’immigrazione clandestina stanno adottando criteri molto severi nella valutazione dei requisiti per l’ingresso degli stranieri in Italia.

Il richiedente, sebbene abbia scrupolosamente allegato tutta la documentazione-tipo (lettera d'invito e ospitalità, fideiussione bancaria a garanzia del soggiorno, polizza sanitaria, prenotazione volo a/r, ecc.), spesso si vede notificare un provvedimento di diniego del visto turistico con una motivazione generica e standardizzata, difficilmente interpretabile. E’ legittima una motivazione del genere? Purtroppo sì.

Il Codice dei Visti consente all’Amministrazione di emettere il provvedimento di diniego del visto mediante un modulo standard, nel quale la motivazione viene esternata con una o più crocette sulle formule tipiche, corrispondenti ai vari elementi ostativi definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'unica strada concreta per opporsi al diniego è proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, citando in giudizio il Ministero degli Affari Esteri (organo gerarchicamente sovraordinato alle autorità diplomatiche e consolari).

Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica. Il vantaggio del ricorso, in caso di vittoria, non è soltanto quello di ottenere il visto negato (peraltro ad altra data futura, dovendo attendersi i tempi fisiologici del processo amministrativo), ma anche di mutare il trend per le successive, eventuali, domande presentate dallo stesso soggetto e fondate sulle medesime causali.

Una sentenza favorevole, infatti, costituirebbe un precedente “a futura memoria”, difficilmente eludibile per le Ambasciate che sono risultate soccombenti nel processo davanti al Tar. Va specificato che la reale motivazione del diniego è possibile apprenderla soltanto nel corso del giudizio, poiché l’Amministrazione è invitata dal Giudice a depositare una nota difensiva, che illustri l’iter giuridico seguito per arrivare alla decisione negativa.

Naturalmente, ogni caso deve essere valutato in relazione alle sue specifiche peculiarità. Per cui lo Studio Boschetti è solito inviare preventivamente al cliente un questionario, sulla base del quale sarà possibile formulare un parere circostanziato circa la convenienza di avviare il ricorso contro il diniego del visto.

Le domande, infatti, sono strategiche e strutturate in modo tale da consentirci di verificare l’esistenza dei presupposti fondamentali, in assenza dei quali il ricorso verrebbe quasi certamente respinto.

Laddove l’esame del questionario e dei documenti allegati avesse esito negativo, il nostro Studio cercherà di offrire al cliente delle possibili soluzioni alternative.

Sono brasiliano. Ho scoperto di avere un avo italiano. Posso richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa, oppure devo fare un processo in Italia? Se faccio il processo sono sicuro di vincere?

Per rispondere a questa domanda è indispensabile ricostruire con esattezza il suo albero genealogico. Il principio che deve tenere in mente è il seguente: se nella linea di discendenza è presente una donna, va accertato se il primo discendente di tale donna sia nato prima o dopo il 1948.

Infatti, fino al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza alla prole, e inoltre perdeva automaticamente il proprio status di cittadina italiana nel momento stesso in cui contraeva matrimonio con cittadino straniero, laddove lo Stato di appartenenza di quest’ultimo (come prevede il Brasile) comportasse l’automatica “comunicazione” della cittadinanza dal marito alla moglie per l’effetto del matrimonio.

Possiamo fare un esempio pratico che la aiuterà senz’altro a comprendere. Immaginiamo un albero genealogico così composto:

  • MARIO ROSSI, nato a Roma il 01.01.1890, emigrato in Brasile, dove contrae matrimonio con ROSALIA CARVALHO nel 1910.
  • Dalla coppia è nata in Brasile AMELIA ROSSI CARVALHO, in data 1915, la quale si è coniugata con PAULO SERGIO ARMANDEZ in data 1942.
  • Da Amelia Rossi Carvalho e Paulo Sergio Armandez è nato in Brasile MANUEL ARMANDEZ CARVALHO, in data 1945, il quale si è coniugato con RITA BASTOS in data 1975.
  • Da Manuel Armandez Carvalho e Rita Bastos è nato in Brasile, nel 1980, Agostino Armandez Bastos, il cliente che ci contatta.
  • In questo esempio, tra i discendenti in linea retta è presente una donna (Amelia Rossi Carvalho).

Quest’ultima, sempre che Mario Rossi non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, è da considerarsi cittadina italiana dalla nascita, in quanto figlia di cittadino italiano. Se non che, la trasmissione della cittadinanza si ferma proprio con Amelia Rossi Carvalho, visto che suo figlio, Manuel Armandez, è nato nel 1945, ovvero 3 anni prima del 1948, periodo in cui vigeva la vecchia legge italiana n. 555 del 1912.

Questa legge, come accennato sopra, stabiliva che la donna non potesse trasmettere la cittadinanza italiana, e in ogni caso la perdeva per effetto del matrimonio con cittadino straniero. Pertanto, Agostino Armandez Bastos sarà obbligato, se desiderà vedersi riconoscere lo stato di cittadino italiano, ad avviare un processo in Italia per il riconoscimento della cittadinanza per la linea materna.

Se al contrario, Manuel Armandez Carvalho (padre del cliente) fosse nato nel 1948, o successivamente, la cittadinanza potrebbe ottenersi mediante procedimento amministrativo, da avviarsi o in Brasile, con istanza rivolta al competente Consolato italiano, oppure direttamente in Italia, fissando la residenza sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento.

A stabilire la parità tra uomo e donna in ambito di trasmissione della cittadinanza sono state due sentenze della Corte Costituzionale, che tuttavia l’Amministrazione applica a partire dal 1948, cioè dalla data in cui la Carta Costituzionale è entrata in vigore.

Al contrario, i giudici, sulla scorta di quanto stabilito da un’importantissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2009, ritengono che le due citate sentenze abbiano efficacia retroattiva, e pertanto debbano applicarsi a tutela anche delle situazioni antecedenti il 1948. Questo, almeno, è l’orientamento prevalente in Italia.

Non esiste alcuna garanzia circa l’esito positivo della pratica, perché astrattamente, nelle more del processo, che ha una sua durata fisiologica, l’approccio della giurisprudenza potrebbe anche mutare.

Tuttavia, allo stato dell’arte, se la documentazione che attesta la discendenza non presenta discrepanze, è pulita, corretta e autentica, e se al contempo sussistono tutti i requisiti di legge, non c’è motivo per non essere ottimisti.

Sono fratello di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia. Ho ricevuto un provvedimento di espulsione. Posso invocare l’art. 5, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione per far valere i legami familiari e sociali maturati durante il mio soggiorno sul territorio nazionale?

L’art. 5, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n.5 , art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, prevede che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Con la sentenza n. 202/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".

Alla luce della pronuncia della Consulta – che si è espressa in merito al c.d. "automatismo espulsivo" del cittadino extra-Ue, condannato per determinati reati - la norma di cui sopra dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato. Essa è infatti volta a impedire discriminazioni irragionevoli, lesive dell’art. 3 Cost.

Come la Consulta ha evidenziato, difatti, l’elemento formale dell’aver richiesto od essere in possesso del provvedimento di ricongiungimento non può costituire il discrimine per beneficiare o meno di tale “tutela rafforzata”, dovendosi sempre valutare in concreto la situazione dell’individuo, relativamente ai suoi legami familiari e alla sua attuale pericolosità sociale. Tuttavia, interpretando tale sentenza in parallelo all’orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, circa la definizione dei “legami familiari” rilevanti, si può ritenere che essi siano pur sempre quelli indicati all’art. 29 del T.U.I..

In sostanza, la sentenza della Corte Costituzionale, nel ritenere discriminatorio l’art. 5, comma 5, T.U.I., nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato", richiederebbe comunque che lo straniero rientri nella categoria dei familiari indicati tassativamente dall’art. 29 T.U.I. in materia di ricongiungimento familiare, anche se non ha mai proceduto a richiedere tale beneficio. Risulterebbero quindi inclusi nella tutela rafforzata i nuclei familiari la cui composizione corrisponda a quella che astrattamente darebbe titolo al ricongiungimento.

Peraltro, anche la circolare del Ministero dell’Interno del 18.09.2013, relativa all’applicazione della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, nel delineare una definizione dei “legami familiari”, fa espresso richiamo alla categoria dei “congiunti”.

Ad avallare tale interpretazione, vi è anche il fatto che l’unica rilevanza attribuita dal Testo Unico sull’Immigrazione al grado di parentela “fratello-sorella” è data evincersi nell’art. 19, che prevede il divieto di espulsione del parente convivente entro il secondo grado, tuttavia di “cittadino italiano”. Tranciante, in tal senso, è la giurisprudenza del Tar Lazio (sentenza n. 797/2016): “Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013, il superamento dell’automatismo espulsivo e la conseguente necessità di valutare tale pericolosità, che l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 riconosce in favore di chi abbia ottenuto un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, può estendersi, pena l’irragionevole disparità di trattamento, solo a «chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso».

Se lo straniero, come nel caso di specie, non ha alcuno dei legami familiari, espressamente e tassativamente previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998, che lo pongono nelle medesime condizioni sostanziali di chi avrebbe titolo ad ottenere formalmente il ricongiungimento, egli non può invocare l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo D. Lgs. 286/1998, anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 202/2013, né lamentarne la violazione da parte dell’autorità amministrativa che abbia fatto doverosa applicazione, in ipotesi di condanna penale, dell’automatismo espulsivo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 12.11.2014, n. 5566; Cons. St., sez. III, 10.4.2015, n. 1841).” Alla luce di quanto sopra, purtroppo non ritengo applicabile al suo caso l’art. 5, comma 5, del T.U.I., neppure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2012.

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