Adozione di maggiorenni
Storia e funzioni dell'istituto
L'adozione di persone maggiorenni è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto almeno gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare (art. 291 codice civile, 1° comma).
Il fine di tale istituto è anzitutto di tipo patrimoniale, ossia assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio dell'adottante; ma non di minore importanze è la finalità personale, in quanto l'adozione di persone maggiorenni deve poter realizzare interessi di tipo solidaristico, salvaguardando e formalizzando legami affettivi concretamente esistenti.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età "non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma viene utilizzato, altresì, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto".
L'esistenza dei presupposti solidaristici e patrimoniali sopra indicati formano il requisito della convenienza dell'adozione, ritenuto indispensabile per procedere con l'adozione di persone maggiorenni, che il Presidente del Tribunale valuterà sulla base delle dichiarazioni delle parti e delle informazioni rese in udienza.
Quando tali presupposti mancano si ritiene che venga in essere un abuso dell'adozione. Un tipo di abuso, ad esempio, è stato ritenuto il ricorso all'adozione di maggiorenni per il solo fine di far conseguire la cittadinanza italiana all'adottando.
A disciplinare la materia sono gli artt. 291 e ss. del codice civile, oltre alla legge n. 218/1995 sul diritto privato internazionale sotto il profilo del foro competente e della normativa applicabile in caso di conflitto di ordinamenti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi (o legittimati) maggiorenni e consenzienti.
Sempre la Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n. 245 del 20 luglio 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevedeva che l'adozione di maggiorenni non possa essere procunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti.
Infine si ricorda che la parola "legittimati" nell'art. 291 c.c. è stata soppressa dal d.Lgvo n. 154/2013, a seguito dell'abrogazione dell'istituto della legittimazione.
Requisiti per l'adozione di persone maggiorenni
Si possono quindi riepilogare i requisiti dell'adozione di persone maggiorenni:
- che l'adottante abbia compiuto almeno 35 anni e che tra adottante e adottando via sia un divario di età di almeno di diciotto anni (la giurisprudenza tuttavia ha più volte affermato che la differenza di età minore a quella di diciotto anni non osta all'adozione di maggiorenne, se detta differenza corrisponde al divario esistente, di solito, tra genitori e figli, oppure se detto divario non abbia comunque impedito il formarsi negli anni di un rapporto tra i due soggetti corrispondente a una normale relazione tra genitore e figlio).
- il consenso di adottante e adottato;
- l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando, dei figli maggiorenni dell'adottante (anche naturali, se riconosciuti dall'adottante).
In presenza di figli minori, invece, l'adozione non è consentita.
Inoltre, l'adottando non deve essere già stato adottato da altra persona. Infatti, ai sensi dell'art. 294, comma 2, codice civile, nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. Tale divieto tuttavia non si applica nei casi in cui la prima adozione sia un'adozione speciale, ma solo quando si tratti di una duplice adozione di maggiorenni.
Consenso e assenso differiscono per il fatto che il primo è reso dai soggetti titolari della relazione giuridica che si viene a instaurare, mentre il secondo rappresenta la rimozione di un ostacolo da parte di soggetti terzi, che possono subire delle ripercussioni dall'adozione.
A tali fini, adottante e adottando devono comparire all'udienza davanti al Presidente del Tribunale per esprimere il consenso personalmente.
Anche chi deve prestare l'assenso deve essere presente personalmente per rilasciare la dichiarazione davanti al Presidente del Tribunale; in alternativa i suddetti soggetti possono rilasciare una procura speciale a un terzo affinché questi presti l'assenso in loro vece. Il procuratore si presenta così in udienza nelle vesti di un nuncius, in quanto nulla verrà riservato alla sua volontà, e viene esclusa la possibilità di sostituire la dichiarazione con l'atto autentico dal quale risulti l'assenso.
Sia per il consenso che per l'assenso, se chi è chiamato a renderli risiede all'estero, sussiste la possibilità di rendere la dichiarazione dinanzi all'Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 5.1.1967, n. 98. Ciò lascia intendere la necessità che venga fissata una seconda udienza. Pertanto, la soluzione consigliata in caso di impossibilità per la persona residente all'estero di presentarsi in udienza, è quella di procedere con la procura speciale.
La giurisprudenza ha varie volte affermato che a fronte del mancato assenso il giudice dovrà eseguire una duplica indagine diretta a verificare se il dissenso sia giustificato dall'interesse del titolare, e se il dissenso sia contrario all'interesse dell'adottando. Qualora il dissenso, pur conforme all'interesse di chi deve prestarlo, si rivela tuttavia contrario all'interesse dell'adottato, il Tribunale può dare prevalenza a quest'ultimo e pronunciare l'adozione nonostante il dissenso.
È necessario il patrocinio di un avvocato per presentare ricorso di adozione di persone maggiorenni?
La presentazione del ricorso per adozione di maggiorenni, in linea teorica, non prevede come obbligatoria l'assistenza di un avvocato. Tuttavia, poiché i requisiti della fattispecie non sono di diretta interpretazione, e soprattutto per il fatto che bisogna allegare una precisa e fitta documentazione, specie quando le persone da adottare sono straniere, il supporto legale si rivela quanto mai necessario. Al punto che alcuni tribunali, come ad esempio quello di Roma, hanno imposto per prassi il patrocinio legale.
Essenziale è l'assistenza dell'avvocato, in particolare, nell'udienza presidenziale in cui saranno prestati i consensi e gli assensi e saranno discusse le questioni - e assunte le informazioni - centrali per valutare l'esistenza dei requisiti, formali e sostanziali, sopra esaminati.
Lo Studio Legale Boschetti si occupa della materia dei ricorsi per l'adozione di persone maggiorenni. Il nostro supporto può rivelarsi determinante per non incappare in errori che potrebbero pregiudicare o notevolmente ritardare l'adozione della persona maggiore di età.
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