Cancellazione anagrafica per gli stranieri
Lo Studio Legale Boschetti è specializzato nella materia anagrafica per cittadini stranieri e non, fornendo assistenza e patrocinio legale nei procedimenti amministrativi e giudiziali volti a ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo alla residenza.
Ci occupiamo sia di cancellazione per irreperibilità dell'anagrafica dei cittadini stranieri, sia delle procedure di cancellazione che riguardano cittadini comunitari, cittadini extracomunitari (cioè cittadini non comunitari).
La materia è di essenziale importanza poiché la cancellazione anagrafica pregiudica diritti importantissimi per gli stranieri, soprattutto il diritto di poter richiedere la cittadinanza italiana per residenza, posto che la legge prevede, ai fini della richiesta di naturalizzazione, un lungo periodo di residenza continuativa e ininterrotta (10 anni per i cittadini extra comunitari, 4 anni per i cittadini comunitari).
Ebbene, anche un piccolo buco di residenza di pochi giorni interrompe il periodo di legge, pregiudicando il diritto dello straniero a vedersi concedere la cittadinanza italiana e a integrarsi nel modo più completo nella comunità nazionale.
La cancellazione della residenza può pregiudicare anche posizioni di diritto soggettivo: si penso a colui che ha richiesto la cittadinanza italiana iure sanguinis, e, vedendosi cancellato, subisce inevitabilmente il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa in Italia.
I cittadini italiani, da parte loro, non sono immuni da gravi conseguenze in caso di cancellazione anagrafica: si pensi al diritto all'assegno sociale o alle persone che, in condizioni di estrema difficoltà economica, intendono richiedere l'assegno di inclusione. Si pensi, ancora, a coloro i quali, a causa della cancellazione anagrafica, non possono accedere a benefici fiscali, quali il beneficio "prima casa".
Cos’è la Cancellazione Anagrafica per gli stranieri
La cancellazione anagrafica è un provvedimento del Comune che toglie la residenza al cittadino (italiano o straniero), all'esito di un accertamento da cui emerge l'assenza del requisito fondamentale della residenza anagrafica: la stabile dimora.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento anagrafico, "l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio".
Dunque, lasciando stare in questa sede i senza fissa dimora, essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente presuppone che l'interessato abbia fissato la residenza in quel determinato comune, e che detta residenza gli sia stata "riconosciuta".
Precisiamo che la residenza anagrafica richiede due elementi: uno oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, e l'altro soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass., Sez. I, 17 ottobre 1955, n. 3226; Cass., Sez. II, 17 gennaio 1972, n. 126; Cass., 5 febbraio 1985, n. 791; Cass., Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738).
L'elemento oggettivo si concretizza nell'assumere un determinato luogo come propria dimora abituale. L'ufficiale di anagrafe, nei 45 giorni successivi all'istanza di iscrizione anagrafica, svolge un'istruttoria volta ad accertare proprio l'esistenza di questo requisito.
Tant'è che, se entro questo termine, il Comune non rinviene l'interessato nel luogo indicato, né ha notizie di lui dai vicini o non rinviene il nome sul citofono, etc., procede alla notifica del provvedimento di cancellazione anagrafica. Detto provvedimento, se non viene efficacemente impugnato, determina la cancellazione anagrafica del cittadino straniero o italiano con effetto retroattivo dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica.
Motivi della cancellazione dell'anagrafica per gli stranieri
Come già rilevato, la cancellazione anagrafica è materia comune ai cittadini italiani e stranieri. Tuttavia la normativa prevede alcune ipotesi specifiche per questi ultimi. Ma partiamo con la regola generale, contenuta all'art. 11 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223: la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata, nonché:
"per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile".
Al riguardo va ricordato che l' ISTAT, con circolare del 21 del 5 Aprile 1990, al fine di evitare cancellazioni per irreperibilità affrettate e non fondate, ha precisato che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quanto sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.
Per quanto riguarda specificamente gli stranieri, la norma prevede la cancellazione dello straniero "per trasferimento all'estero", nonché, anche per loro, per irreperibilità accertata.
Inoltre, vi è un'ipotesi che riguarda esclusivamente i titolari di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno:
"per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni".
La dichiarazione in questione consiste nella conferma della dimora abituale dello straniero nel proprio Comune di residenza: l'obbligo dei cittadini stranieri di rendere annualmente all'ufficiale di anagrafe una dichiarazione confermativa della loro permanenza nel comune accompagnata dal permesso di soggiorno è confermato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24 giugno 1989.
Dunque, per la normativa vigente, il mancato adempimento su esposto, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, e previo obbligatorio avviso da parte dell'ufficiale di anagrafe a provvedere entro 30 giorni, costituisce motivo di cancellazione anagrafica.
Bisogna fare molta attenzione, per gli stranieri, all'obbligo di comunicare la conferma della propria dimora abituale nel Comune di residenza, altrimenti si rischia di incappare in un procedimento di cancellazione della residenza anagrafica.
Come contestare la cancellazione dell'anagrafica dei cittadini comunitari e extracomunitari
Per contestare la cancellazione anagrafica di qualsiasi cittadino, italiano, comunitario o extracomunitario, sostanzialmente bisogna riuscire a dimostrare che l'interessato non ha mai cessato di far parte della popolazione residente di quel dato Comune.
Ma facciamo un passo indietro. È essenziale, prima di tutto, verificare che il procedimento di cancellazione anagrafica sia avvenuto nel rispetto della normativa.
Si è già visto che l'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 223/1989 prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente venga effettuata anche quando, "a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati" la persona sia risultata irreperibile, e come l'ISTAT abbia fissato un principio importante: che l’irreperibilità deve essere accertata da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.
- se il Comune ha effettuati "ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati";
- se tali accertamenti sono stati compiuti nell'arco di un anno.
- formale: per verificare che la cancellazione anagrafica, al di là della fondatezza nel merito del provvedimento, sia avvenuta in conformità alle leggi vigenti. A tal fine, spesso, consigliamo di procedere con una formale istanza di accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990;
- sostanziale: al fine di dimostrare, al di là e indipendentemente dal fatto che la cancellazione sia stata formalmente corretta, che il cliente non ha mai perso la dimora abituale nel Comune che ha disposto la cancellazione, ciò per poter sostenere la tesi della prevalenza del dato sostanziale (la dimora effettiva del cliente) sul dato formale (il buco di residenza).
I rimedi per opporsi al provvedimento di cancellazione anagrafica dei cittadini comunitari, extracomunitari e italiani, sono sostanzialmente due:
1) Ricorso al Tribunale Ordinario Civile
Il ricorso è lo strumento più forte perché ci rivolgiamo ai giudici e alla giurisprudenza, avvalendoci dei casi di successo ottenuti dallo studio, che sono specificati nel successivo paragrafo.
Chiaramente in questo caso le chance di ottenere un successo sono inferiori, poiché non ci rivolgiamo a un organo terzo (la magistratura), come nel ricorso, che applica i principi giurisprudenziali, ma allo stesso che ha disposto la cancellazione, ossia il Comune. Si tratta pertanto di far cambiare idea a un'amministrazione che ha adottato un provvedimento definitivo.
Per entrambe le attività è richiesta una preparazione specifica nella materia anagrafica. Il nostro studio legale possiede solida preparazione ed esperienza in materia, come dimostrano i casi di successo che andiamo ad illustrare.
Casi di succcesso relativi alla cancellazione dell'anagrafica per gli stranieri
Dopo diversi di studio e approfondimento della materia anagrafica, abbiamo presentato i primi ricorsi al Giudice Civile contro il “buco di residenza”, ottenendo due importanti vittorie (con ulteriori successi previsti) grazie a solide argomentazioni giuridiche supportate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, ci riferiamo alla sentenza del Tribunale di Milano, I Sezione Civile, del 13 luglio 2023, che ha accolto un nostro ricorso per la revoca di un provvedimento di cancellazione della residenza anagrafica ricevuto da un cliente straniero in condizioni simili a quelle che ci vengono costantemente sottoposte (in base alle citate risultanze può escludersi che si sia verificata una effettiva interruzione della permanenza della parte nel territorio del Comune ed il venire meno dello stabile collegamento con il luogo di dimora fissato per l'appunto nel Comune (...)" E ancora: "va quindi accertata la permanenza del ricorrente nel territorio italiano e la continuità della sua residenza nel Comune di (...) anche nel periodo in cui è stata disposta la cancellazione dai registri anagrafici; che pertanto, va ordinato al Ministero dell'Interno e per esso al Sindaco del Comune di (...) quale Ufficiale di Governo, di provvedere al ripristino dell'iscrizione anagrafica del ricorrente nel registro dell'anagrafe del Comune, (...)".
Inoltre, la recentissima sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Prima Civile, del 9 aprile 2024, ha consolidato ulteriormente la nostra posizione, stabilendo che "il procedimento di accertamento dello stato di irreperibilità e la conseguente cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ancona avrebbero richiesto non solo che il soggetto interessato fosse assente ma anche che non venisse rinvenuto alcun elemento da cui desumere la contraria volontà dello stesso di voler mantenere nel Comune di Ancona la sua residenza. Ebbene, in proposito, non emerge che il Comune abbia compiuto alcun accertamento in merito all’effettiva situazione personale del ricorrente il quale, per contro, dalla copiosa documentazione versata in atti, non appariva affatto irreperibile in concreto, potendo, anzi, ritenersi dimostrata la sua presenza nel territorio di detto Comune".
In entrambi i casi, siamo riusciti a dimostrare la presenza continuativa e stabile dei clienti nei rispettivi Comuni di residenza. Il giudice, verificati i documenti presentati, ha stabilito che il ricorrente non aveva mai abbandonato la propria dimora, annullando così il “buco di residenza”.
Grazie a queste sentenze, i nostri clienti hanno potuto ripristinare il requisito dei 10 anni di residenza ininterrotta, trovandosi così nelle condizioni di poter presentare la domanda di cittadinanza italiana.
Peraltro, vi è da dire che le argomentazioni esposte con estrema chiarezza nelle su citate sentenze, sono già state condivise da altri Comuni italiani in autotutela, e si fa esplicito riferimento:
- al provvedimento di ripristino emesso dal Comune di Milano, che ha ripristinato la residenza ininterrotta e continuativa di un cliente dello scrivente, in un caso anch'esso analogo a quello di specie, nelle more del relativo giudizio pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano;
- all'ulteriore provvedimento di annullamento in autotutela della cancellazione anagrafica di altro assistito dello scrivente emesso dal Comune di Melzo, nelle more del processo pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, successivamente estinto per cessazione della materia del contendere.
Dunque, la stessa Pubblica Amministrazione ha riconosciuto la prevalenza del dato sostanziale della prova dell'istante sul territorio, contro il lato formale dell'iscrizione anagrafica, posto che, come già osservato, le indicazioni nel registro potrebbero non corrispondere alla realtà fattuale, sicché qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di quest’ultima che occorre tener conto.
Siamo pronti a mettere la nostra competenza al vostro servizio per affrontare e risolvere situazioni simili.
Servizio di Cancellazione anagrafica per gli stranieri con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
Come togliere la residenza a uno straniero?
La residenza a uno straniero viene cancellata a seguito di un procedimento amministrativo avviato dal Comune, d'ufficio, anche notiziato da terzi, oppure su istanza della parte interessata.
Come farsi cancellare dall'anagrafe?
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente può essere tanto volontaria, quando il soggetto si trasferisce in altro Comune o all'estero, quanto d'ufficio, per irreperibilità accertata o per irreperibilità al censimento o negli altri casi previsti dalla legge.
Chi può chiedere la cancellazione della residenza?
La cancellazione della residenza può avvenire d'ufficio (anche su segnalazione di terzi) o su istanza della persona interessata, qualificata come responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ("ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà [...]").
Quanto tempo ci vuole per togliere la residenza a una persona?
La cancellazione per irreperibilità in genere richiede una tempistica di un anno, durante il quale deve persistere l'irreperibilità - appunto accertata - del soggetto interessato. Diversa è la cancellazione per mancata iscrizione anagrafica iniziale, che avviene quando nei 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica il comune verifica la mancanza della dimora abituale del richiedente: in questo caso si avvia un procedimento, e, in pochi mesi, ha luogo la cancellazione anagrafica retroattiva (a far data dalla presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica).