Visto per cure mediche
Questa tipologia di visto consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per ottenere il visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999.
In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.
Ricordiamo, inoltre, che il visto per cure mediche viene altresì rilasciato nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del predetto decreto legislativo.
Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286/1998.