Permesso di soggiorno

Le disposizioni in materia di immigrazione prevedono una disciplina comune a tutti i permessi di soggiorno e norme specifiche riguardanti i presupposti per il rilascio ed il rinnovo dei singoli titoli di soggiorno.
TERMINE PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, che la giurisprudenza riconosce essere perentorio (es. Cass. Civ. 19.06.2003 n. 9809), quindi pena l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Testo Unico sull’Immigrazione.
Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore competente in base al luogo in cui lo straniero va a dimorare, e tale richiesta, come si andrà a vedere, in molti casi viene presentata con la mediazione di Poste Italiane.
PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO
Il primo presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno è che lo straniero sia entrato nel territorio nazionale in maniera regolare, ossia munito di un visto rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana, e che abbia fatto ingresso in Italia attraverso un regolare valico di frontiera.
Di regola, il permesso di soggiorno deve avere la stessa durata e lo stesso motivo indicati nel visto d’ingresso. Quindi, il motivo del permesso di soggiorno viene strettamente vincolato al motivo riportato nel visto di ingresso, poiché lo straniero, per poter soggiornare nel territorio nazionale, deve dimostrare di avere un motivo giustificativo, in base al quale viene rilasciato il visto d’ingresso e successivamente il permesso di soggiorno.
In buona sostanza, il permesso di soggiorno è l’atto amministrativo con il quale lo straniero regolarmente entrato nel territorio dello Stato viene autorizzato a stabilirsi in Italia per un periodo limitato.
Vi sono tuttavia delle fattispecie particolari in cui il permesso di soggiorno non segue il rilascio di un visto d’ingresso (ad esempio, per la richiesta di asilo; per l’acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autoritа giudiziaria, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per taluni specifici reati; per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 31, 3° comma, del Testo Unico sull’Immigrazione, ecc.).
Un altro presupposto indispensabile, salve eccezioni specifiche, per il rilascio del permesso di soggiorno è la sottoscrizione, da parte dello straniero in Italia, dell’Accordo di integrazione
LA PROCEDURA
Ci sono casi in cui il permesso di soggiorno deve essere richiesto tramite Poste Italiane e altri in cui la richiesta va fatta direttamente in Questura.
Nei casi seguenti il rilascio del permesso di soggiorno andrà richiesto mediante kit postale da presentare a uno degli uffici abilitati di Poste Italiane:
- Affidamento
- Adozion
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Carta soggiorno
Aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli)
In tutti gli altri casi, il permesso di soggiorno va richiesto presso la Questura, Sezione Stranieri, del Comune in cui lo straniero va a dimorare.
In merito ai tempi del rilascio del permesso di soggiorno, si ricorda che l’art. 1 del D. Lgs. N. 40/2014 al Testo Unico ha prolungato a 60 giorni il termine entro il quale la Questura deve concludere il procedimento introdotto con domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; tuttavia si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio.
L'art. 9 bis dell'art. 5, Testo Unico sull'Immigrazione, è stato introdotto nel 2011 al fine di agevolare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del procedimento relativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Detta norma, infatti, prevede che anche qualora l'Amministrazione non concluda il procedimento nel termine di legge (come visto, attualmente pari a 60 giorni), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, fino a che non venga eventualmente comunicata, da parte della Pubblica Amministrazione, l'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990.
Sono indispensabili due condizioni:
- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
I COSTI DA SOSTENERE
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017, e successiva circolare attuativa del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2017, sono stati rideterminati gli importi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni.
I costi della procedura per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono i seguenti:
- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;
- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
- euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per: i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità, i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.
Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane;
- 16,00 euro per la marca da bollo;
- 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
LA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La durata del permesso di soggiorno, salvo quello rilasciato per lavoro, resta la stessa prevista nel visto d’ingresso. Tuttavia, l’art. 5, comma 3° del Testo Unico, stabilisce che la durata del permesso di soggiorno non può essere:
- superiore a 3 mesi per visite, affari e turismo (anche se sappiamo che in questi casi non vi è obbligo di richiesta di un permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza);
- inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto;
- superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione.
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di norma la loro durata è quella prevista dal contratto di soggiorno, che, comunque, non può essere superiore: - in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi;
- in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni.
Come già anticipato, riguardo ai soggiorni brevi, ovvero ilcui periodo non eccede 90 giorni, l’immigrato non ha più bisogno di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo è a tutti gli effetti sostituito dalla dichiarazione di presenza che lo straniero deve rendere:
- agli agenti della polizia di frontiera, se l’ingresso in Italia avviene tramite una frontiera esterna all’area Schengen;
- al Questore della provincia in cui si trova, nel caso in cui lo straniero abbia fatto scalo in un Paese appartenente all’area Schengen.
IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il rinnovo deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza, e presuppone gli stessi requisiti previsti per il rilascio, che appunto debbono essere rimasti in vita.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale termine di 60 giorni non ha natura perentoria, non prevedendosi alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi della sua inosservanza (tra le altre, Cons. di Stato 11.09.2006 n, 5240).
Pertanto, la richiesta di rinnovo non può essere respinta se presentata entro il termine di cui all’art. 13, c. 2, lett. b) del Testo Unico (per il quale, l’espulsione può essere comminata allo straniero solo quando il permesso di soggiorno, di cui non si è richiesto il rinnovo, sia scaduto da più di 60 giorni).
Dunque, per essere accoglibile, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al più tardi, può essere proposta entro 60 giorni dopo la sua scadenza.
Circa la natura non perentoria del termine per il rinnovo si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7892 del 20.05.2003: “L’espulsione dello straniero che abbia richiesto tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto non è automatica, ma può aver luogo soltanto se la domanda tardiva di rinnovo sia priva dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio nazionale”.
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per studio
E' CONSENTITO ALLO STRANIERO CHE HA OTTENUTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO DI MODIFICARE CORSO O UNIVERSITÀ PER I QUALI ERA STATO CONCESSO IL VISTO D'INGRESSO?
Il Decreto Legislativo n. 154 del 10 agosto 2007 ha modificato le norme sul T.U. dell’Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno di studenti.
In precedenza, come chiariva la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 16 gennaio 2002, il permesso di soggiorno per motivi di studio, salve alcune eccezioni, non poteva essere utilizzato, durante il periodo di validità, o rinnovato alla sua scadenza, per la frequenza di un corso diverso, in sostituzione ovvero al termine di quello originario.
Il suddetto Decreto Legislativo ha invece previsto la possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università.
Come precisato dal Telegramma del Ministero dell'Interno n. 400/C/2008/899 del 21/02/2008, la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto "è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati".
Sono state individuate, in accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca, le seguenti modalità applicative:
- prosecuzione degli studi in un corso diverso nella stessa sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, deve includere nella documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione ad altro corso;
- prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso nella stessa sede: anche in questo caso, l'interessato richiede il rinnovo del permesso di soggiorno presentando la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso;
- prosecuzione degli studi in un corso di laurea analogo o diverso presso altra sede. E' qui essenziale una condizione: l'Università deve rilasciare allo studente il "Nulla osta" al trasferimento, provvedendo a notiziare il nuovo ateneo e la subentrante questura. Il rettore che accoglie lo studente conferma l'avvenuta iscrizione;
- prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso presso altra sede: lo studente, in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, include nella documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso.
In tutti i casi di cui sopra, gli studenti devono richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno almeno 30 giorni prima della scadenza.
Qualora gli stessi, fino a quel momento, non avessero ottenuto il perfezionamento della pratica di iscrizione e fossero stati accettati con riserva dall'ateneo, possono produrre la domanda di rinnovo fornendo la documentazione attestante l'accettazione provvisoria, ferma restando la successiva presentazione di quella che attesti l'effettiva iscrizione.
IL RIFIUTO E LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
I requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno sono sempre i medesimi, sia che si tratti di primo rilascio che di istanza di rinnovo, e debbono mantenersi in vita per tutta la durata del soggiorno.
In virtù dell’art. 5, comma 5° del Testo Unico, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso viene revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3456 del 22.06.2007, ha affermato che la condanna subita dal cittadino straniero per i reati inerenti gli stupefacenti, così come è ostativa – per quanto previsto appunto dall’art. 4, comma 3° del Testo Unico - per l’ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilitа di ottenere il rinnovo dello stesso.
La fattispecie del rifiuto – che richiede, salvo i casi in cui sia da ritenersi un “atto vincolato”, l’invio del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 - ricorre quando si è in procinto di rinnovare il permesso (o di rilasciare il primo) e in quel momento vengono a mancare taluni dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano poi sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, e sempre che non si tratti, come giа detto, di irregolarità amministrative sanabili.
La revoca - che presuppone l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 - avviene nel caso di un permesso formalmente valido, quando sopravvengono alcuni fatti da cui emerge una diversa valutazione della motivazione che ha portato al rilascio dell’autorizzazione.
Ne sono esempi i casi di false generalità, o di permessi ottenuti mediante falsificazione di documenti, o la presenza di sentenze passate in giudicato che prevedono come pena accessoria proprio la revoca del permesso di soggiorno.
Importante è sottolineare che nel caso vengano a mancare i requisiti relativi al possesso di mezzi di sussistenza, ovvero una persona perda il lavoro, non è prevista la revoca.
In tal caso, alla scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo massimo di un anno, previa iscrizione da parte dello straniero rimasto senza lavoro nelle liste di collocamento.
Rifiuto e revoca sono due istituti diversi, ma si verificano a parità di condizioni nei seguenti casi:
- mancato possesso dei requisiti per rimanere in Italia;
- straniero non più ammissibile in quanto rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- straniero che si è trattenuto fuori dal territorio italiano per oltre la metà della durata del soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
- nel caso di permesso per motivi di famiglia, il permesso di soggiorno è revocato se viene accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo di eludere le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.
Bisogna specificare, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
RIMEDI CONTRO I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO O REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Come abbiamo visto, il permesso di soggiorno può essere rifiutato, sia in sede di richiesta di primo rilascio che di rinnovo; può essere inoltre ritirato o revocato.
In generale la competenza in materia di provvedimenti relativi ai permessi di soggiorno è del Tribunale Amministrativo Regionale.
Fanno eccezione però i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare: in tali casi, trattandosi di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, la competenza è del Giudice Ordinario del luogo in cui l’interessato risiede.
Lo Studio Boschetti è specializzato nei procedimenti che hanno ad oggetto il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, o la revoca del permesso di soggiorno.
Trattandosi di interessi di primaria importanza, è fondamentale rivolgersi a un esperto di diritto dell’immigrazione e permessi di soggiorno.
Come ottenere il Permesso di Soggiorno con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
- Visto di Ingresso
- Norme sul visto d'ingresso
- I documenti per il visto
- I mezzi di sussistenza
- Ricongiungimento Familiare
- Coesione con cittadino UE
- Adozione di maggiorenni
- Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
- Ricorso contro diniego del visto
- Permesso di Soggiorno
- Requisiti permesso di soggiorno
- Domanda permesso di soggiorno
- Accordo di integrazione
- Soggiornanti lungo periodo
- Protezione Internazionale
- Flussi e Sanatoria
- Consulenza immobiliare per stranieri
- Cittadini dell'Unione
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- Conversione del permesso di soggiorno
- Diniego visto per residenza elettiva
- Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche