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Espulsione dallo Stato

Con uno studio approfondito possono individuarsi dei profili di illegittimità del decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero: dai vizi formali a quelli più strettamente sostanziali, per la violazione dei presupposti di legge. Il nostro studio legale può aiutare il cliente straniero proponendo ricorso contro il decreto di espulsione. 

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L'espulsione si distingue in amministrativa e giudiziaria.

Espulsione amministrativa

La disciplina dettata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998, è applicabile soltanto "ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea" e agli "apolidi".

L'espulsione per extracomunitari e dei loro familiari, infatti, è soggetto alla distinta regolamentazione di cui al D. Lgs. n. 30/2007. L'espulsione amministrativa a sua volta si distingue in ministeriale e prefettizia.

È importante sapere come funziona la procedura di espulsione.

L'espulsione ministeriale è di competenza del Ministero dell'Interno e può avvenire per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo.

Avverso questo tipo di provvedimento di espulsione è ammessa impugnazione, nel termine di sessanta giorni, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

L'espulsione prefettizia, invece, viene disposta dal Prefetto territorialmente competente, con decreto motivato quando lo straniero si trovi nelle situazioni personali e di fatto previste al sopra citato articolo 13.

Le ipotesi di espulsione prefettizia sono:

  1. Quella del c.d. ingresso clandestino, che ricorre allorché lo straniero sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ai sensi dell'art. 10 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998;
  2. quella del c.d. soggiorno irregolare, che si verifica laddove lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, ovvero non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (otto giorni dall'ingresso in Italia).

La giurisprudenza riconosce che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, se presentata nei termini, osta in ogni caso all'espulsione fino alla conclusione del relativo procedimento, e che se anche la domanda sia stata presentata fuori il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, tale inadempienza non può costituire motivo di espulsione automatica dello straniero.

Essa, infatti, può essere disposta solo se la domanda stessa sia stata respinta per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, mentre il ritardo può costituire solo indice rilevante per la valutazione della situazione globale in cui versa l'interessato (così ad es. Cass. 4 luglio 2008 n. 18518);

  1. la terza ipotesi è quella in cui lo stesso legislatore inferisce la c.d. pericolosità sociale dello straniero dalla sua appartenenza a taluna delle categorie indicate all'articolo 1 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (come sostituito dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1998 n. 327) o all'articolo 1 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (come sostituito dall'art. 13 della Legge 13/09/1982 n. 646).

Espulsione e ricorso, quando il decreto di espulsione per extracomunitari può essere impugnato?

Contro il decreto prefettizio lo straniero può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'Autorità che ha disposto l'espulsione entro trenta giorni dalla sua emanazione, ovvero sessanta nel caso che lo straniero risieda all'estero. 

L’attività dell’amministrazione volta all’accertamento dei requisiti dell’espulsione non ha natura discrezionale, ma vincolata, salvo nel caso dell’accertamento della pericolosità sociale dello straniero.

In tali casi la valutazione dei presupposti (appartenenza a categorie di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità ovvero indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso o camorristico) è connotata dall’utilizzo di particolare cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca e pertanto può definirsi tipico esercizio di discrezionalità tecnica che esclude la possibilità per il giudica adito di svolgere un sindacato pieno ed assoluto.

Ai fini dell'accertamento della pericolosità dello straniero deve condursi un riscontro sulla base degli stessi elementi valutati in sede di emanazione di una misura di prevenzione.  In particolare si devono valutare:

  • gli elementi oggettivi che giustificano sospetti e presunzioni;
  • l'attualità della pericolosità;
  • la necessità di un esame globale della personalità del soggetto.

Per quanto riguarda la motivazione del decreto prefettizio di espulsione, la giurisprudenza ha sottolineato che “in presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno” (Tar Piemonte Torino, 14/02/2004 n. 238). 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il decreto prefettizio di espulsione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo tale decreto natura di atto ad emanazione vincolata e non discrezionalità ed essendo comunque garantito il contraddittorio, seppure differito, in via giurisdizionale (Cass. 22/08/2006 n. 18226; conforme: Cass. 9/04/2002 n. 5050).

Il decreto di espulsione (come tutti gli atti destinati allo straniero emanate dalle autorità amministrative competenti) deve essere comunicato allo straniero interessato, con l’indicazione delle modalità di impugnazione, a mezzo di ufficiale giudiziario o agente di pubblica sicurezza.

Se lo straniero non comprende la lingua italiana, alla suddetta comunicazione deve altresì essere unita una traduzione, non dell’intero provvedimento ma di una sintesi del suo contenuto, anche mediante dettagliati formulari, in una lingua conosciuta e comprensibile dallo straniero, ovvero, ove ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, a seconda della preferenza dello straniero stesso.

Il decreto di espulsione, in quanto provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, è revocabile. Esso determina l’allontanamento dal territorio nazionale dello straniero, che verrà rinviato allo Stato di appartenenza, o se impossibile, allo Stato di provenienza.

Lo straniero espulso non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. A seguito della Direttiva Rimpatri, il divieto di reingresso in Italia opera per un periodo da 3 a 5 anni.

Modalità di esecuzione

Fino a poco tempo fa, la regola generale era quella dell’accompagnamento immediato e coattivo alla frontiera.

Il decreto di espulsione, infatti, veniva sempre eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e tale accompagnamento coattivo doveva avvenire con immediatezza: ciò salvo alcuni casi in cui era prevista l'espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni.

Il decreto di espulsione diventava esecutivo solo laddove fosse spirato detto termine senza che lo straniero avesse ottemperato. Il Decreto Legislativo n. 89 del 2011 ha ribaltato l'impostazione appena esposta, trasformando l'immediata esecutività dell'espulsione in un'eccezione verificabile solo in determinate circostanze elencate dalla stessa normativa.

Ora, quindi, la partenza volontaria è la modalità ordinaria di rimpatrio. Infatti, nei casi in cui non viene disposto l'accompagnamento coatto alla frontiera, lo straniero può richiedere al Prefetto un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato. Il Prefetto può aderire alla richiesta anche subordinandola all'attuazione di una serie di misure e dopo aver verificato che lo straniero sia in possesso di risorse idonee a consentirgli l'allontanamento volontario dal territorio nazionale. Al contrario, l'accompagnamento coatto alla frontiera può essere disposto esclusivamente in ipotesi specifiche. E cioè:

  • espulsione ministeriale;
  • stranieri pericolosi;
  • rischio di fuga dello straniero (nelle ipotesi di mancato possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; di mancanza di idonea documentazione che dimostri la disponibilità di un alloggio dove lo straniero possa essere rintracciato; per avere precedentemente dichiarato falsamente le proprie generalità);
  • domanda di permesso di soggiorno respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
  • inosservanza del termine per la partenza volontaria;
  • espulsione disposta come sanzione penale o come conseguenza di questa.

Tuttavia il variabile atteggiarsi delle circostanze del caso concreto non sempre consente l’esecuzione dell’accompagnamento immediato. L’art. 14 del D. Lgs. N. 289/1998 prevede un elenco di casi di impossibile esecuzione dell’accompagnamento coattivo, al ricorrere dei quali, anche di uno solo di essi, disgiuntamente, “il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino”.

Lo straniero deve essere trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità e deve sempre essere garantita la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

Il provvedimento è sottoposto alla convalida del Giudice di Pace, previa trasmissione degli atti da parte del Questore entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

Il nostro Studio Legale difende lo straniero nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, che avviene in camera di consiglio e si conclude con decreto motivato, il quale viene adottato entro le quarantotto ore successive.

Espulsione giudiziaria

Come dice la parola stessa, questo tipo di espulsione viene disposto dall’autorità giudiziaria. Quanto alle ipotesi, distinguiamo:

a) l’espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza. Si tratta dell’espulsione disposta dal giudice nei confronti dello straniero al termine di un processo penale conclusosi con sentenza di condanna per uno di quei delitti considerati dal legislatore di particolare allarme sociale.

Tale forma di espulsione trova fondamento nell’interesse politico e giuridico dello Stato a far venire meno la presenza all’interno del territorio di uno straniero che abbia manifestato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravità, una particolare attitudine a delinquere;

b) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, disposta anch’essa con la sentenza che definisce il processo penale a carico dello straniero.

Divieto di espulsione

In nessun caso può disporsi l’espulsione per extracomunitari verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Inoltre, non è consentito adottare un provvedimento di espulsione nei riguardi:

  • degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
  • degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo quanto previsto all’art. 9 del T.U.);
  • degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
  • delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Segnaliamo alcune sentenze interessanti in tema di divieto di espulsione:

  • Cassazione n. 13219 del 16/06/2011: in tema di immigrazione, ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, non è necessaria la preventiva richiesta di cittadinanza italiana da parte dello straniero convivente;
  • Cassazione n. 25150 del 02/07/2010: il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana non si applica all'espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti;
  • Cassazione n. 2612 del 04/02/2010: il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado di nazionalità italiana non è escluso dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'interessato, non essendo prevista dalla legge tale condizione ostativa;
  • Cassazione n. 24710 del 18/06/2008: la convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana non è ostativa all'applicazione dell'espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione.

Espulsione dallo Stato per gli stranieri - Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

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Le recensioni dei nostri clienti

Il Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche qualora gli stessi vi consentano. Per questo motivo riportiamo solamente le iniziali.

Famiglia R.

Voto:

Em agosto de 2017 procurei o escritório do Dr Francesco Boschetti, com o intuito de contrata-lo para nos representar junto ao Tribunal de Roma, requerendo nosso direito de sermos reconhecidos cidadãos italianos, já que na nossa linha da ascendência tinha a restrição administrativa devido ao meu pai ter nascido antes de 1948, e quem transmitia era minha avó.

Estivemos pessoalmente em seu escritório, e fomos muito bem recebidos, o Dr Francesco é uma pessoa muito afável, e extremamente competente, nos orientou corretamente e deu início ao processo em 27/09/2017.

Em Fevereiro de 2018 ocorreu nossa primeira e única audiência, sendo um sucesso pois já em março foi publicada nossa sentença positiva, reconhecendo eu e meus três filhos como cidadãos italianos desde nosso nascimento.

O Dr Francesco continuou em nosso auxilio até as devidas transcrições junto ao comune de nosso Dante Causa, e em agosto de 2018, já estávamos com nossas certidões de nascimento em mão, tempo total para sucesso do processo de onze meses!

Só temos que agradecer ao profissionalismo e dedicação do Dr. Francesco Boschetti e sua equipe.

N. da Roma

Voto:

Gentile Avv. Boschetti

Il 4 luglio finalmente ho fatto il giuramento per la cittadinanza. Se non l'avessi contattata non so per quanti anni ancora avrei aspettato questo momento con lo stato della pratica bloccato nella fase iniziale.

Ho cercato su internet un avvocato che mi potesse aiutare con questa pratica, e ho letto le recensioni su di lei che ho deciso di cercare subito l'indirizzo del suo studio per vedere se era tutto vero. In effetti eccomi qua per confermare tutto sulle recensioni positive su di lei, e aggiungo un grazie per la sua onestà, la sua serietà, la sua professionalità e la puntualità delle sue risposte.

Grazie veramente di cuore. E grazie per tutto l'impegno che ci mette per aiutare gli stranieri. Grazie mille.

N.

K. da Lecco

Voto:

Avendo avuto un problema con la residenza, quindi non potevo fare la richiesta di cittadinanza, decisi di prendere un avvocato per aiutarmi. Premetto che due Avvocati mi avevano già detto che fosse impossibile risolvere il problema. Volevo un terzo parere.

Dalle mie ricerche su internet ho visto parecchi studi legali e ho scelto l'avvocato Boschetti perché mi ispirava fiducia.

Dopo la mail, mi ha risposto e qualche giorno dopo mi ha chiamato per un colloquio. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro.

Oggi la fatidica notizia è caduta, la mia residenza è stata ripristinata. Che dire? Grazie mille di tutto. Davvero tante grazie.

Grazie perché lei ha sopportato le mie domande, a volte anche quattro mail al giorno. Grazie per la sua disponibilità e la sua pazienza.

Grazie anche per i prezzi che fa. Le auguro tante belle cose nella sua carriera.

Con affetto,

K.

E. da San Donà di Piave

Voto:

Sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni quindi ho sempre considerato il posto in cui vivo ora come casa mia ormai.

Appena compiuti i 10 anni di residenza, ho convinto mio padre e abbiamo fatto domanda per la cittadinanza. Nel frattempo due anni fa ho vinto un borsa di studio e sono andata a studiare a Londra e la voglia di ritornarci mi ha convinta ancora di più nel richiedere la cittadinanza.

Dopo due anni a gennaio che lo stato della pratica online non cambiava ho cercato un avvocato in internet. Dopo aver letto le recensioni sia sul sito che su Facebook mi sono convinta che l'avv. Boschetti poteva essere la persona giusta.

Non mi sbagliavo. A qualsiasi mail, anche di domenica, l'avvocato ha prontamente risposto. Alla risposta positiva ha esultato insieme a me.

Grazie Avv. Boschetti! Mi sembra abbastanza ovvio che lo consiglierei a chiunque sia per il continuo supporto e sia perché se avete bisogno di rapide tempistiche l'avvocato è di parola.

 

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Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



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00192 Roma

Orari ufficio:
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Dal lunedì al venerdì

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Chiama allo 06.88921971

Ancora dubbi prima di contattarci?

Nessun problema, prova a guardare alcune video recensioni dei nostri clienti e capisci come possiamo aiutarti a risolver eil tuo problema legato alla cittadinanza italiana o a visti d'ingrsso.

R.M. da Caracas

Voto:

Sono M.M., cittadina venezuelana e ora anche italiana dopo l'accoglienza favorevole di un processo presso il Tribunale di Roma in cui sono stata rappresentata dall'avvocato Francesco Boschetti. L'avvocato Boschetti mi ha offerto un servizio personalizzato di altissima qualità.

Durante l'intero processo mi sono sentita sicura e tranquilla perché è proactivo, chiaro, rapido e preciso nelle risposte. Se avessi bisogno di un altro servizio di immigrazione, senza nessun dubbio assumerei di nuovo l'avvocato Boschetti.

Soy M.M., ciudadana venezolana y ahora también italiana después del resultado favorable en un juicio en los Tribunales de Roma en el que fui representada por el abogado Francesco Boschetti. El abogado Boschetti me ofreció un servicio personalizado de la más alta calidad.

Durante todo el proceso me sentí segura y tranquila pues es proactivo y rápido, claro y preciso en sus respuestas. De necesitar otro servicio de inmigración, sin ninguna duda volvería a contratar al abogado Boschetti.

I am M.M., a Venezuelan citizen and now also Italian after the favorable result in a trial in the Courts of Rome in which I was represented by the lawyer Francesco Boschetti. Attorney Boschetti offered me a personalized service of the highest quality.

Throughout the entire process I felt reassured because he is proactive and fast, clear, and precise in his answers. Should I need another immigration service, I would definitely hire lawyer Boschetti again.

G. Z. residente a Forlì

Voto:

Ho contattato Avvocato Boschetti per la mia pratica di cittadinanza, avevo fatto la domanda nel marzo del 2015 fino al 2018 nessuna notifica nessun cambiamento sul portale del ministero del interno, ho fatto solecito dopo solecito nulla cambiava, cercando sul Internet ho trovato AVV. Boschetti ho letto gli recensioni della gente che lui gli aiutati gli ho scritto una mail e mi ha subito risposto ed è stato sempre disponibile,gentile,paziente grazie al Avv.Boschetti dopo né anche 6 mesi il decreto per la mia pratica di cittadinanza e stato firmato.

Grazie mille Avvocato Boschetti per la sua gentilezza ma soprattutto per la sua bravura.

A. da Monza Brianza

Voto:

Una mattina navigando su un sito Internet mi sono imbattuta in questo sito tutto per stranieri, ho visto un messaggio apparso in piccolo sulle pagine avv.per gli immigrati, già la scritta così mi piaceva, ho preso il numero di cellulare e la mail provando a chiamare non andava, allora ho scritto una mail. Se a chiamare ero un po’ titubante, quando ho visto la foto del profilo della mail devo dire che mi ha spirato fiducia.

Allora, quando a fine serata mi ha chiamato gli ho parlato più tranquillamente perché avendo visto la foto ero più serena a parlare con lui.

Insomma che dire, un grande avvocato con la G maiuscola,una persona alla mano e sopratutto disponibilissimo, che ti segue fino in fondo con parole gentili. Mi ha seguito due pratiche (andate a buon fine) ora sta facendo la terza, poi ci sarà la quarta. In tutto questo io sono stata una grande rompiscatole, ma lui è stato così paziente e professionale che mi assicurava sempre e mi tranquillizzava ogni volta.

Contattate lui e rimarrete molto soddisfatti come io e come tante altre persone.

Grazie mille avvocato Boschetti,

Un abbraccio a presto.

A. e E. da Milano

Voto:

Da più di dieci anni residenti in Italia, è arrivato anche il nostro fatidico momento: quello di richiedere la cittadinanza Italiana! A chi rivolgersi, a chi affidarsi nel caso di attese prolungate ma sopratutto, come fare a sollecitare dopo i due anni di elaborazione della pratica, in modo diretto e professionale?!

La risposta a tutte queste domande e unica: 
Avv.Francesco Boschetti !

Noi l'abbiamo trovato per caso sui motori di ricerca e ci siamo affidati a lui a occhi chiusi ma si è rivelato una persona molto affidabile, professionale e corretta! Mio marito è diventato cittadino italiano il 4 di ottobre e di seguito anche nostra figlia nata qui in Italia, e io lo diventerò a breve, con l'aiuto dello studio dell'avvocato! 

Grazie mille per tutto avvocato !
Con affetto A. e E. da Milano 

A. M. da Milano

Voto:

Buonasera avv. Francesco,
Quello che voglio dire a tutti quanti è di evitare i pregiudizi, quando mia figlia A. Y. ha detto che voleva mettere in mano la sua pratica di cittadinanza ad un avvocato di Roma io come madre ho detto a mia figlia che era troppo lontano e che magari forse l'avrebbe fregata, e con la distanza che c'è non avrebbe potuto fare nulla, lei subito mi ha detto che dalla foto sembra una brava persona e che l'avrebbe contatto per vedere, dopo che l'ha contattato mi ha detto che era un bravo avvocato proffessionale ed molto gentile.

Ed è veramente cosi perchè ora che a seguito anche la mia pratica devo dire che sono rimasta a bocca aperta per il lavoro svolto in cosi poco tempo, sempre con gentilezza ed pazienza.

Gente non guardate la distanza ovunque voi siate se volete un buon avvocato contattate lui FRANCESCO BOSCHETTI sono certa che rimanerete a bocca aperta come me.

Grazie di cuore per il grande lavoro svolto.

D.e M. E. da Reggio Emilia

Voto:

Gentile Avv. Francesco Boschetti,

Volevo ringraziarLa grandemente per la pratica di controllo espulsione e registrazione al SIS della mia ragazza costaricense che mentre ritornava in Costarica era stata fermata dalla polizia di dogana internazionale a Madrid con una presunta espulsione; grazie al suo aiuto in tempi brevi e con poca spesa abbiamo potuto controllare cosa effettivamente era successo e poter poi, dopo esito negativo sul registro SIS, acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa. Grazie davvero tanto!

Volevo caldamente consigliare la professionalità, rapidità e cortesia dell'Avvocato Branchetti a chiunque si trovi in vicende internazionali di poca chiarezza come la nostra.

D.

E. da Robecco Sul Naviglio

Voto:

La mia pratica di cittadinanza era ferma da un anno, lo stato della domanda era sempre lo stesso: “L’istruttoria è stata avviata....” Cercavo una soluzione per velocizzare la procedura e tutto mi sembrava molto difficile.

Ho conosciuto l’Avvocato Boschetti tramite Internet e l’ho contattato con e-mail. L’avvocato ha risposto subito ed ha proposto la pratica di sollecito.

Lui ha sollecitato più volte il Ministero, la Prefettura ed anche il Comune dove sono residente, perché, ad ogni step, i tempi di attesa erano più lunghi rispetto a quelli previsti dalla Legge. La mia pratica è stata seguita con grande professionalità e costante impegno fino all’esito positivo: sono diventata cittadina italiana! L’Avvocato è stato sempre disponibile e sollecito nel rispondere a tutte le domande e mi ha dato consigli utili.

Ringrazio l'avv. Boschetti di cuore di avermi aiutata. Lo consiglio a tutti gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana in 730 giorni.

I. da Comacchio

Voto:

Avevo bisogno di accelerare la mia pratica di cittadinanza che ancora non sono passati i famosi 730 giorni. Ho iniziato a fare qualche ricerca per trovare un bravo Avvocato in grado di aiutarmi e così navigando in mezzo ai forum dedicati a cittadinanza per stranieri sono riuscito ad arrivare al nome del Avvocato Francesco Boschetti consigliato da molti membri.

Ho deciso di contattarlo telefonicamente spiegando la mia posizione e subito da questo momento mi ha trasmesso fiducia e rassicurazione. Dal giorno successivo dopo aver preparato e spedito la mia documentazione l'Avvocato ha subito iniziato con la prima pratica sollecito. E così è stato sempre presente e disponibile per altri solleciti mano mano mentre cambiava lo stato pratica, e ci siamo tenuti sempre aggiornati.

Consiglierei fortemente l'Avvocato Francesco Boschetti a tutti coloro che vorrebbero accelerare la loro pratica cittadinanza e coloro che hanno bisogno di supporto riguardo il tema cittadinanza. Troverete una persona disponibile, professionale, gentile e con molta esperienza nel settore.

Grazie di cuore Avvocato Francesco.

M. da Milano

Voto:

Ho contatto l'avvocato Boschetti, per la mia pratica di cittadinanza.

La sua disponibilità immediata al telefono mi ha messo subito a mio agio, oltre alla sua professionalità nell'indicarmi il percorso più idoneo alla mia situazione e senza dimenticare la celerità con cui ha trattato la mia pratica.

Per questi motivi posso solo consigliare vivamente la collaborazione con l'avvocato.

O. da Francoforte sul Meno

Voto:

Anche se sono passati 2 anni e qualche mese dopo aver applicato per la cittadinanza italiana per matrimonio, lo stato della mia domanda non cambiava. Cercavo una soluzione per sollecitare la procedura. Ho contattato Avv. Francesco Boschetti sul website dell’avvocato.

Grazie al suo disciplinato e sistematico lavoro solo 10 giorni dopo, mi sono stata informata dal ministero dell’interno che il decreto per la mia cittadinanza e’ stato firmato. Durante questo processo Avv. Boschetti era sempre disponibile, anche fuori delle ore di lavoro. Lui ha risposto tutte le mie domande in dettaglio. La sua serieta’ e veloce follow-up ci ha portato grande successo. Fino all’ultimo step mi ha sostenuta professionalmente.

Gentile Avv. Boschetti la ringrazio di nuovo particolarmente per la sua gentilezza, flessibilita e la fiducia che mi ha dato. Era un privilegio per me averLa come il mio avvocato.

Senza pensarci due volte consiglerei Avv. Francesco Boschetti a tutti quelli che hanno bisogno l’aiuto sulle questioni d’immigrazione e cittadinanza.
Scrivici una email per spiegare il tuo caso