Visto per motivi familiari
Il visto per motivi familiari è un visto nazionale che consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare.
Il visto per motivi familiari rappresenta espressione del diritto all'unità familiare sancito in particolare dall'art. 28 Testo Unico sull'Immigrazione, il quale riconosce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
Le modalità del rilascio del visto d’ingresso per motivi familiari cambiano a seconda dello status dei soggetti interessati, ovvero se si tratta di coesione con cittadino italiano (o europeo) oppure di ricongiungimento con cittadino extracomunitario.
Se il richiedente è un cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 30/2007, articoli 2, 5 e 7.
La categoria di familiari oggetto di tutela, nel caso della coesione familiare con cittadino italiano o europeo, è molto più ampia rispetto al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari, comprendendo gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, nonché i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, e anche il partner con unione registrata presso un altro Stato UE, e beneficiando di una tutela generalizzata, anche se sfumata, ogni altro tipo di familiare non espressamente previsto (art. 3, d. Lgs. 30/2007).
In merito all’ingresso del familiare di cittadino italiano o europeo, il Ministero degli Esteri, con messaggio del 6 agosto del 2013, diramato con successiva circolare del Ministero dell'Interno, ha eliminato il visto nazionale (ossia il visto di tipo C per gli ingressi superiori a 90 giorni) come condizione per l’ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE.
Da febbraio 2014, pertanto, il familiare di cittadino UE deve richiedere un visto di tipo C (fino a 90 gg.) di breve durata per turismo con ingressi multipli. Naturalmente, restano esclusi i cittadini extra UE che, per la nazionalità di appartenenza, sono esentati dalla richiesta di un visto turistico C di breve soggiorno per poter attraversare le frontiere UE.
Il visto è gratuito e va richiesto alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all’estero, allegando la documentazione che certifica il legame di parentela con il cittadino UE. Ha ingressi multipli e una validità massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.
Una volta fatto ingresso in Italia, il familiare del cittadino comunitario deve recarsi direttamente alla Questura della città di dimora per presentare la richiesta della carta di soggiorno.
L’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni di familiare a carico o del vincolo registrato in un altro Stato sono delle amministrazioni competenti nel territorio italiano.
Il visto per motivi familiari con cittadino extracomunitario è l'atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa, ma privo di discrezionalità, la cui regia è in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Dopo la riforma del 2008, la competenza dell'Ambasciata si limita nel dare attuazione alle decisione dello Sportello Unico con il rilascio del visto dopo aver accertato l'autenticità della documentazione.
Con la Direttiva interministeriale dell'11 maggio 2011, i visti per motivi familiari, che prima erano di due tipi, vengono unificati in un generico ingresso per "motivi familiari". I precedenti due tipi erano per "ricongiungimento familiare" e per "familiare al seguito".
Il fatto che ora possa venir richiesta un'unica tipologia di visto non significa che il nulla osta debba essere di un solo tipo. Infatti, lo Sportello Unico può rilasciare due diversi nulla osta: uno ex ricongiungimento familiare e uno per familiare al seguito.
Come già accennato la categoria dei beneficiari dell'unità familiare, nel caso di ricongiungimento cittadini extracomunitari, è molto più limitata, comprendendo esclusivamente:
- il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, laddove esistente, presti il proprio consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento;
- i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, che comporti invalidità totale (prima del D. Lgs. 160/2008 non era rilevante che lo stato di salute comportasse invalidità totale);
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (prima della riforma era sufficiente che i genitori non disponessero di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza).
Per ulteriori approfondimenti invitiamo a visitare la pagina relativa al ricongiungimento familiare .
Documenti per ottenere il visto d’ingresso per motivi familiari
Per presentare domanda di visto d’ingresso per motivi familiari occorre compilare il modulo uniforme Schengen di richiesta del visto e consegnarlo all’Ambasciata italiana di riferimento, insieme al nulla osta per il ricongiungimento familiari, rilasciato dallo Sportello Unico presso la Prefettura competente, più altri documenti.
Andiamo a elencare quali sono questi documenti necessari per ottenere il visto per motivi familiari:
- copia del passaporto del richiedente o documento di viaggio equipollente (pagine dati anagrafici e scadenza);
- documenti del familiare in Italia, eventualmente integrato dal decreto di naturalizzazione, se cittadino italiano;
- autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia del richiedente;
- certificato dello stato di famiglia del familiare in Italia;
- documentazione dello Stato straniero, tradotta e legalizzata (o apostillata, se lo Stato ha aderito alla Convenzione Aja del 1961) dalla quale risulti il rapporto di parentela tra i familiari che richiedono il ricongiungimento, ovvero che attesti la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, perché solo in dimostrando il vincolo parentale sussistono i motivi familiari con cittadino straniero;
- se necessaria, a seconda della fattispecie, certificazione dalla quale risulti che il familiare da ricongiungere è a carico del richiedente; quindi: ricevute pagamenti in favore del familiare per poter dimostrare l’effettiva vivenza a carico (ad es. genitore extracomunitario del cittadino italiano);
- dichiarazione di ospitalità e autodichiarazione sulla disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, corredata dall’ultimo redditodel familiare in Italia;
- polizza assicurativa che copra le spese sanitarie sul territorio italiano per il familiare da ricongiungere, se trattasi di genitore ultrasessantacinquenne;
- documentazione da cui risulti lo stato di invalidità totale e la vivenza a carico, qualora si tratti di ricongiungimento di figli maggiorenni;
- consenso dell'altro genitore, se si tratta di ricongiungimento di figli minori del coniuge.
Ricorso contro diniego nulla osta o visto per motivi familiari
Prima di tutto va ricordato che la procedura di richiesta del visto d'ingresso per motivi familiari si articola in due fasi:
- richiesta del nulla osta presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione
- Richiesta del visto d'ingresso dinanzi all'Ambasciata
Il ricorso del visto per motivi familiari viene proposto in due casi distinti, in base a quale delle suddette fasi culmina con un provvedimento sfavorevole.
Ovvero, se lo Sportello Unico per l'Immigrazione adotta il diniego del nulla osta per motivi familiari, oppure se, terminata favorevolmente la prima fase con il rilascio nulla osta per motivi familiari, l'Ambasciata adotta un diniego del visto per motivi familiari.
La sostanza non cambia, perché in entrambi i casi il ricorso contro diniego del visto per motivi familiari si presenta nella medesima forma, ossia con un ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., che viene trattato con il rito sommario di cognizione.
Il Tribunale competente è individuato in base al luogo in cui è collocata la dimora del richiedente il nulla osta o visto per motivi familiari.
Si tratta di un processo, poiché sommario, abbastanza rapido. Non sono previste prove testimoniali, tutto si gioca "sulla carta", pertanto è fondamentale il ruolo dell'avvocato nell'individuazione dei documenti necessari per il ricorso del visto per motivi familiari.
Lo Studio Legale Boschetti tratta da molti anni la materia e con successi comprovati. Contattaci per un preventivo assolutamente senza impegno.
Requisiti e come ottenere il Visto per motivi familiari per l'ingresso in Italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
Tipologie di visti
- Visto per lavoro autonomo
- Visto per lavoro stagionale
- Visto per lavoro subordinato
- Visto per turismo
- Visto per cure mediche
- Visto per adozione
- Visto per affari
- Visto per motivi religiosi
- Visto per missione
- Visto per gara sportiva
- Visto per residenza elettiva
- Visto per trasporto
- Visto per investitori
- Visto per motivi familiari
- Visto per studio
- Visto di reingresso
- Visto per vacanze-lavoro
- Visto per transito