Visto per lavoro autonomo
Il visto per lavoro autonomo “consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato” (D.M. 11.5.2011, all. A, all’art. 7).
L’art. 26 D.Lgs. n. 286/98 ammette l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote previste dai decreti flussi, dei lavoratori stranieri “che intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo”.
Per “attività di lavoro autonomo” la legge intende ogni attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o la costituzione di società di persone o capitali, nonché l’accesso a cariche societarie.
Condizione essenziale è che non si tratti di un’attività di lavoro riservata dalla legge ai cittadini italiani, o di uno degli Stati membri dell’UE.
Lo straniero che richiede un visto di ingresso per lavoro autonomo è tenuto a dimostrare:
- Di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia.
Al riguardo, l’art. 39 d.P.R. n. 394/99, prevede al comma 3° l’attestazione della Camera di Commercio “dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività”.
Si ricorda che secondo la giurisprudenza, con riferimento alle società non ancora attive, deve ritenersi sufficiente una dichiarazione rilasciata dalla società stessa, al fine di assicurare al socio prestatore d’opera, o al soggetto che deve rivestire cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge (vedi Tar Lombardia, Brescia, 14 settembre 2005).
Il D.M. 11.5.2011 conferma che “per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio…”.
Di contro, per quanto concerne le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, “l’attestazione è resa dai competenti ordini stessi”.
In ogni caso, la dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
- Di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.
Va specificato che se per l’attività è richiesta un’autorizzazione, una licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero una dichiarazione o denuncia, la dichiarazione deve essere chiesta all'Autorità amministrativa rispettivamente competente (es. da un ordine professionale, nel caso di obbligo di iscrizione ad un albo).
Se invece si tratta di attività libera, cioè non soggetta ad alcuna autorizzazione, la dichiarazione è rilasciata dalla Camera di commercio del luogo ove verrà svolta l'attività.
La Camera di Commercio è competente altresì laddove si tratti di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti da essa stessa.
- Di disporre di un “alloggio idoneo” (mediante esibizione di contratto di acquisto o di locazione di un immobile o mediante dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/00 resa dallo straniero ovvero resa “da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo”);
- di disporre un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza - in caso di visto per lavoro autonomo per rivestimento di cariche sociali
- della dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Tutta la documentazione attestante i su elencati requisiti deve essere presentata, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente affinché rilasci il nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
Il D.M. 11.5.2011, all. A, precisa inoltre:
- al n. 7.I.1, che “per le attività iscrivibili nel registro delle imprese […], l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie [ex art. 39, co. 3, cit.], riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato”;
- al n. 7.I.2, che il visto per lavoro autonomo “può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti”.
In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento [ex art. 39, co. 3, cit.], salvo il possesso di una serie di elementi ivi specificati. Vale a dire:
- Certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- copia di dichiarazione del legale rappresentante della società alla competente direzione provinciale del lavoro che con lo straniero “non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato”;
- dichiarazione del legale rappresentante sul compenso al richiedente di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
La Questura competente, se ricorrono tutti i requisiti, rilascia il nulla osta provvisorio. Al riguardo, il comma 5° dell’art. 26 del T.U.I., prevede che “la Rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21.
La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo”.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo, viene rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
C’è anche un termine di decadenza: il visto in oggetto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Fatto ingresso in Italia, lo straniero provvederà, entro 8 giorni, come per legge, a richiedere il relativo permesso di soggiorno.
Ricorso contro diniego del visto e permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Le ipotesi di ricorso sono due, a seconda che l'interessato abbia ricevuto un provvedimento di diniego del nulla osta per lavoro autonomo, oppure, quando la prima fase si è conclusa positivamente e la Questura ha emesso il suddetto nulla osta per lavoro autonomo, che vi sia stato il diniego del visto per lavoro autonomo da parte della competente Ambasciata.
Si può quindi presentare, innanzitutto, ricorso del visto per lavoro autonomo, quando la Questura competente rigetta la domanda di rilascio del nulla osta provvisorio, perché ha rilevato l'assenza dei suindicati requisiti, quali ad esempio, l'alloggio, il reddito, o la non conformità dell'attività economica che il richiedente intende esercitare ai parametri indicati dalla legge.
O altrimenti, si presenta ricorso contro diniego del visto per lavoro autonomo quando ad emettere il diniego è stata l'Ambasciata, in fase di rilascio del visto, e non la Questura durante l'accertamento dei requisiti per il rilascio del nulla osta provvisorio.
Il diniego del visto per lavoro autonomo deve essere impugnato davanti al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del luogo in cui si trova la Questura che ha emanato il provvedimento, oppure davanti al Tar Lazio, se bisogna presentare ricorso contro diniego del visto per lavoro autonomo rilasciato dall'Ambasciata.
Il ricorso del visto per lavoro autonomo viene presentato chiamando in causa il Ministero dell'Interno ed eventualmente la Questura che ha emesso il provvedimento di diniego del nulla osta del visto per lavoro autonomo. Con il ricorso si presenterà un'istanza cautelare (dimostrando l'esistenza dell'urgenza e della sommaria fondatezza della domanda) con il fine di ottenere un provvedimento urgente di carattere temporaneo, ma che può costringere l'Amministrazione a rivalutare la posizione del richiedente sulla base degli elementi indicati nel ricorso contro diniego del visto per lavoro autonomo.
Requisiti e come ottenere il Visto per lavoro autonomo per l'ingresso in Italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
Tipologie di visti
- Visto per lavoro autonomo
- Visto per lavoro stagionale
- Visto per lavoro subordinato
- Visto per turismo
- Visto per cure mediche
- Visto per adozione
- Visto per affari
- Visto per motivi religiosi
- Visto per missione
- Visto per gara sportiva
- Visto per residenza elettiva
- Visto per trasporto
- Visto per investitori
- Visto per motivi familiari
- Visto per studio
- Visto di reingresso
- Visto per vacanze-lavoro
- Visto per transito