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Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche

Alcune soluzioni per stranieri investitori o con ampie risorse economiche che vogliono trasferirsi in Italia

Sono molti gli stranieri interessati a stabilirsi in Italia, i quali possono farlo senza ricadere nei limiti delle quote previste dal c.d. Decreto flussi, e ciò in quanto dispongono di ampie risorse economiche, o svolgono attività d'impresa, o sono intenzionati a fare investimenti in Italia.

Questa qualità di straniero investitore o economicamente benestante può consentire allo straniero di fare ingresso in Italia senza doversi attenere ai requisiti generali, anche perché, sappiamo bene, di decreti flussi "veri", nonché di sanatorie, non se ne vede l'ombra da moltissimi anni.

In ultimo, anche gli stranieri che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, in forma societaria o meno, o che intendano ricoprire cariche sociali, usufruiscono di possibilità interessanti, seppure soggette, questa volta, ai limiti delle quote d'ingresso stabilite dai decreti flussi.

Il visto per residenza elettiva

La prima soluzione che viene in mente per chi vuole richiedere un visto d'ingresso e ricerca online come ottenere visto d'ingresso in Italia è sicuramente la residenza elettiva in Italia per stranieri.

Il visto per residenza elettiva è ipotesi ideale per lo straniero che ha ampie risorse economiche, che non derivano da proventi di lavoro subordinato, bensì da fonti stabili quali pensioni, rendite, investimenti, proprietà immobiliari.

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Ad esempio, sono fonti valide le rendite da appartamenti dati in locazione, o i dividendi di aziende in cui lo straniero è socio, oppure pensioni per i richiedenti più anziani. L'importante è che si tratti di risorse economiche pari almeno a 31 mila euro annui, di cui si possa supporre la continuità nel futuro.

Per ottenere il visto per residenza elettiva - che si richiede all'Ambasciata competente in base al Paese di residenza - lo straniero deve avere una abitazione da eleggere a propria residenza in Italia, che può consistere in un appartamento ottenuto in locazione o in comodato (tramite contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate italiana), ma anche in un immobile di proprietà.

L'acquisto di un immobile in Italia facilita di molto la pratica di residenza elettiva perché alcune Ambasciate, se il richiedente è proprietario di immobile in Italia, ritiene presunto il requisito economico, sì che l'onere di documentare le ampie risorse economiche è molto alleggerito.

 Ingresso e soggiorno per investitori

Altra ipotesi di indubbio interesse è quella prevista dal decreto del 21 luglio 2017 del Ministro dello sviluppo economico per l'ingresso e il soggiorno, per gli investitori stranieri che intendono esercitare una delle attività previste dall'art. 26-bis, co.1 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Viene così facilitato dallo Stato l'ingresso di potenziali investitori stranieri per un soggiorno per periodi superiori a 3 mesi al di fuori delle quote massime previste dai decreti flussi.

La procedura prevede uno scrutinio dei requisiti ad opera dell'apposito Comitato interministeriale, al quale deve essere presentata la specifica documentazione.

Quali sono i requisiti del visto per investitori per stranieri in Italia?

I requisiti per il visto per investitori sono stabiliti dall'art. 26-bis del Testo Unico sull'Immigrazione. Dunque, questo tipo di visto è concesso agli stranieri che intendono effettuare:

 a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

        1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

        2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

        3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

 Il distacco di dirigenti e personale altamente qualificato di società aventi sedi o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere

La fattispecie in questione riguarda il distacco di un lavoratore straniero da una sede aziendale estera a una filiale in Italia.

La nostra legge prevede, infatti, che dirigenti o il personale in possesso di conoscenze particolari possono ottenere il trasferimento in Italia nell'ambito della stessa azienda.

Si intende per conoscenze particolari quelle, che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno 6 mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo,  del Testo Unico sull'Immigrazione senza sottostare ai limiti delle quote stabilite dal decreto flussi, che come si sa, ad oggi, non sono concretamente operanti.

La deroga è giustificata dalla particolare qualifica funzionale che i dipendenti hanno nelle società multinazionali aventi sede in Italia.

Questo visto d'ingresso è quindi ideale per quegli stranieri impiegati in società estere che hanno una sede in Italia, i quali ricoprono ruoli dirigenziali o con mansioni altamente specialistiche, e che vengono distaccati dalla sede principale per lavorare in Italia, presso una filiale della medesima azienda.

Ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari

È altresì possibile l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia, per periodi superiori a tre mesi, al fine di svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

In particolare, per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo del lavoratore straniero da un’impresa estera, a cui il lavoratore è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi immediatamente precedenti alla data del trasferimento, ad un’entità ospitante stabilita in Italia, che sia appartenente alla stessa impresa o ad un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

L’entità ospitante deve consistere, in sostanza, in una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipende il lavoratore straniero che si trasferisce nel nostro Paese, o in un’impresa appartenente allo stesso gruppo societario in base alla normativa italiana.

Per quanto riguarda le categorie di lavoratori stranieri che possono fruire di tale modalità di ingresso e soggiorno, deve trattarsi di:

a) dirigenti;

b) lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa adeguata esperienza professionale;

c) lavoratori in formazione, titolari di un diploma universitario che vengano trasferiti presso l’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa.

Stranieri che intendono svolgere attività di lavoro autonomo o costituire società in Italia o ricoprire cariche sociali

L'art. 26 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede l'ingresso per lavoro autonomo, questa volta nell'ambito delle quote definite dal Decreto flussi.

Il visto per lavoro autonomo è concesso in favore degli stranieri che, muniti di un alloggio in Italia, intendano svolgere nel territorio nazionale attività di lavoro autonomo non occasionale, che non siano riservate ai cittadini italiani, a condizione che lo straniero sia in possesso di titoli, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi previsti per la specifica attività di lavoro prescelta, a cui sono soggetti anche i cittadini italiani.

Si tratta di un visto rilasciato allo straniero che intenda esercitare in Italia "una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie"

Se l'attività che lo straniero intende svolgere in Italia richiede il possesso di un'autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, o la presentazione di una dichiarazione o denuncia, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Tanto per le attività che richiedano la presenza di determinati titoli, quanto per quelle che ne prescindano, lo straniero deve ottenere, presso la Camera di Commercio italiana o presso l'Ordine professionale competenti, l'attestazione dei parametri sui quali commisurare le disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tutto ciò quando l'attività che intende svolgere lo straniero è suscettibile di iscrizione nel Registro delle Imprese.

La Camera di Commercio quindi rilascia:

  • la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto per lo svolgimento dell'attività che lo straniero intende svolgere;
  • l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero deve dimostrare di avere per avviare la suddetta attività di lavoro autonomo. Tali parametri, che come detto interessano anche gli stranieri intenzionati a svolgere attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

Tutta la documentazione - attestazione dei parametri finanziari, disponibilità di un alloggio, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o licenza o registrazione in specifico albo o registro - viene consegnata alla Questura competente ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso, che viene poi presentato alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

La Questura poi, una volta che lo straniero ha fatto ingresso in Italia, rilascia il permesso di soggiorno.

Per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo lo straniero dovrà dimostrare:

a) il possesso di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività lavorativa che si intende svolgere in Italia;

b) il possesso dell'eventuale iscrizione in registri o albi, laddove previsti;

c) assenza, attestata dall'autorità competente, di motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento dell'attività prescelta;

d) disponibilità di idonea sistemazione abitativa;

e) possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla spesa sanitaria. In assenza, lo straniero può presentare una garanzia da parte del legale rappresentante dell'azienda presso il quale lo straniero si reca a svolgere attività di consulenza o comunque di lavoro autonomo (promessa di compenso annuo superiore ai circa 8.500 euro annui).

Come possiamo aiutare lo straniero che può fare ingresso in Italia per i motivi suddetti

Lo Studio Legale Boschetti, dopo un primo screening sui requisiti effettuato tramite apposita video-call, effettua uno studio approfondito del caso e individua la lista precisa dei documenti che il richiedente deve fornire.

Predisponiamo la domanda di visto e componiamo il kit dei documenti che andranno presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

Il richiedente ovviamente deve recarsi personalmente a presentare la domanda di visto, ma lo fa consegnando un fascicolo che noi dello Studio abbiamo composto per lui, guidandolo passo per passo, in tutte le fasi di acquisizione della documentazione necessaria.

Rappresentiamo e assistiamo il cliente, inoltre, in tutto il procedimento amministrativo che porta alla decisione sul visto, quindi intratteniamo la corrispondenza con l'Ambasciata o Consolato, inviando solleciti nel caso di ritardi.

Infine, assistiamo lo straniero, una volta che ha ottenuto il visto e ha fatto ingresso in Italia, nella pratica di richiesta permesso di soggiorno in Italia, anche accompagnandolo fisicamente negli uffici della Questura.

Non lasciamo mai solo lo straniero in tutta la procedura, per tutta l'esecuzione del mandato, che parte dalla prima consultazione e si conclude con il rilascio del permesso di soggiorno.

Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche in Italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti