Iscrizione anagrafica per cittadini comunitari ed extracomunitari
L'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e comunitari è un passaggio fondamentale per stabilire la residenza legale in Italia. Questa procedura consente l’accesso a vari diritti e servizi pubblici, e, tra le altre cose, fa decorrere il termine di 10 anni (e di 4 per i cittadini UE) per poter Come richiedere cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L'articolo 6 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevede che l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari, nonché l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari, avvengono alle medesime condizioni che riguardano le iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani, come stabilite dal d.P.R. 30 maggigo 1989, n. 223.
Dunque, oltre all’iscrizione per nascita (che per i cittadini stranieri rappresenta una ipotesi particolare e con proprie specifiche regole), le altre categorie di iscrizione anagrafica per stranieri sono:
- l’immigrazione dall’estero;
- l'immigrazione da un altro Comune italiano.
A cui si aggiungono le seguenti ipotesi, meno frequenti:
- esistenza giudizialmente accertata;
- iscrizione senza provenienza, per ricomparsa, e per “senza fissa dimora”.
La regolarità del soggiorno, dunque, per quanto riguarda i cittadini stranieri, è un requisito fondamentale per l’iscrizione anagrafica.
Il concetto di regolarità del soggiorno è stato tuttavia esteso negli anni, grazie a diverse circolari. Infatti, se inizialmente si intendeva regolarmente soggiornante solo lo straniero in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità, più recentemente, specifiche disposizioni ministeriali hanno permesso l’iscrizione anche per stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno o in attesa del rilascio di particolari tipologie di permessi, adattandosi così a casi più complessi e variegati di situazioni di stranieri non ancora in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Dunque, è stato ritenuto avente titolo all'iscrizione anagrafica:
- lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
- il minore straniero adottato o in attesa di adozione;
- lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- lo straniero che presenta domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis via amministrativa in Italia;
- lo straniero richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- lo straniero detenuto.L'iscrizione anagrafica è requisito preliminare della residenza per cittadini extracomunitari e della residenza per cittadini comunitari, ricordando che per residenza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989 si intende il luogo di "dimora abituale", e che "non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".
L'iscrizione anagrafica è requisito preliminare della residenza per cittadini extracomunitari e della residenza per cittadini comunitari, ricordando che per residenza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989 si intende il luogo di "dimora abituale", e che "non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".
Procedura per la Registrazione anagrafica per gli stranieri
La procedura di iscrizione anagrafica è disciplinata dal d.P.R. n. 223/1989, che si applica a tutti i cittadini, italiani e stranieri, provenienti dall’estero, e ha inizio con la compilazione del mod. Apr4.
Limitando il discorso ai cittadini stranieri, bisogna specificare che per potersi iscrivere nell'anagrafe della popolazione residente di un dato Comune è necessario presentare documentazione che varia a seconda del diverso tipo di iscrizione.
Si ricorda, infatti, che lo straniero può richiedere l'iscrizione anagrafica nei seguenti casi:
- Per immigrazione dall'estero, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o, in alcuni casi, nelle more del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno;
- per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa in Italia;
- in caso di detenzione;
- nel caso in cui sia un richiedente asilo o titolare di protezione internazionale;
- in caso di minore in stato di adozione;
- per provenienza da altro Comune.
È inoltre prevista l'iscrizione anagrafica dello straniero senza fissa dimora, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), per il quale nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate anche le posizioni "[...] relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio [...]"
L'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e comunitari, ugualmente a quanto avviene per i cittadini italiani, produce effetti in tempo reale; tuttavia la legge prevede che il comune ha 45 giorni di tempo per accertare la dimora abituale, oltre a verificare i documenti presentati con l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.
Laddove l'accertamento della stabile dimora abbia esito negativo, il Comune invia un preavviso di rigetto dell'istanza, e, ricevute eventuali controdeduzioni, se non cambia idea cancella lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente con effetto retroattivo. In questo caso è opportuno che lo straniero verifichi la regolarità della procedura di cancellazione della residenza, avvalendosi di un avvocato per presentare ricorso contro la cancellazione anagrafica, laddove detta procedura non si sia svolta correttamente o siano stati lesi i diritti della persona.
Se invece la stabile dimora viene accertata, lo straniero è iscritto all'anagrafe della popolazione residente a far data dalla presentazione dell'istanza, e, conseguentemente, può richiedere il certificato di residenza anagrafica.
Documentazione necessaria per l'anagrafica degli stranieri
Lo straniero proveniente dall'estero che presenta domanda di iscrizione anagrafica per cittadino extracomunitario deve presentare la seguente documentazione:
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- titolo di soggiorno in corso di validità;
- codice fiscale;
- documenti, tradotti e legalizzati (o apostillati nel caso in cui lo straniero sia originario di uno stato aderente alla Convenzione Aja del 1961), comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si specifica che tale documentazione non influisce sulla registrazione anagrafica in sé, che può avvenire anche senza, bensì sulla corretta registrazione dei dati di parentela dello straniero;
- patente di guida, nel caso in cui il richiedente la possieda
Nel caso di presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica per cittadino straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno occorre presentare, in sostituzione al permesso di soggiorno in corso di validità:
- Fotocopia del titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo.
Nel caso di iscrizione nell'attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato occorre presentare:
- Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico (mod. 209);
- codice fiscale;
- documenti tradotti e legalizzati (o apostillati) attestanti lo statusfamiliare;
- patente di guida italiana, se in possesso;
- carte di circolazione dei veicoli, se ne è titolare.
Nel caso di richiesta di iscrizione per provenienza dall'estero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento e coesione, occorre la seguente documentazione:
- Passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- visto d'ingresso;
- ricevuta dell'ufficio postale attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico;
- codice fiscale;
- documenti attestanti lo statusfamiliare;
- patente di guida, se in possesso;
- carta di circolazione veicoli, se lo straniero ne è titolare in Italia.
L'iscrizione anagrafica dello straniero che ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presuppone la presentazione dei seguenti documenti:
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- per coloro che provengono da Paesi che non applicano l'accordo Schengen, timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'autorità di frontiera; per coloro che invece provengono da Paesi Schengen, dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano emigrato all'estero;
- codice fiscale.
Per i cittadini stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, la normativa prevede l'obbligo di presentare la seguente documentazione:
- passaporto o documento equipollente in corso di validità, o in assenza, il permesso di soggiorno è sufficiente;
- permesso di soggiorno (unico documento essenziale);
- codice fiscale;
- documenti, in regola con le norme su traduzione e legalizzazione (o apostilla), attestanti lo stato civile e la composizione familiare. In alternativa è ritenuta idonea anche la certificazione rilasciata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo o da una Commissione territoriale.
- patente di guida e carte di circolazione, nel caso in cui lo straniero ne sia in possesso e abbia la titolarità di veicoli in Italia.
Per passare alle ipotesi meno frequenti, l'iscrizione del minore in stato di adozione presuppone la presentazione di documentazione da cui si possa evincere la condizione di minore straniero in attesa di adozione (es. visto d'ingresso per motivi di adozione, autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali ai fini dell'ingresso e soggiorno, o provvedimento straniero di adozione).
Passiamo ora ai cittadini comunitari: ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 30/2007, "oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino UE deve presentare la documentazione che attesti:
- l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
- la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri inerenti la condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- la titolarità di una assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari".
Invece, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, ai sensi del comma 5:
- un documento di identità o il passaporto in corso di validità;
- un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), cioè "il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale", documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
Si ricorda che - in ogni caso - l'iscrizione anagrafica dello straniero è subordinata, oltre alla verifica della regolarità del soggiorno, anche all'accertamento della dimora abituale, che deve essere effettuato per ogni persona, italiana, comunitaria o extracomunitaria che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
Iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari e extracomunitari
Come già rilevato, l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari e l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari avvegono alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.
Tuttavia, non si può parlare di un'unica iscrizione anagrafica per cittadino straniero, poiché le fattispecie dell'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e per cittadini dell'Unione è differente.
Anzitutto, va osservato che in base a quanto è stato stabilito dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012, esiste una differenza importante nella considerazione della regolarità del soggiorno in sede di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari rispetto a quanto avviene con l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari: mentre la regolarità del soggiorno, per gli stranieri extra-Ue, è requisito dell'iscrizione e dunque il suo accertamento avviene prima dell'iscrizione stessa, per quanto riguarda invece i cittadini dell'Unione, l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni per verificare, oltre alla dimora abituale (controllo che riguarda anche gli stranieri extracomunitari), anche la regolarità dei documenti di soggiorno.
Ebbene, mentre la regolarità del soggiorno, per i cittadini extracomunitari, di regola richiede il possesso di un permesso di soggiorno (salve le specificità sopra rispettate, che comunque presuppongono l'esistenza di una procedura di rilascio o di rinnovo, sempre, del permesso di soggiorno), i cittadini dell'Unione non hanno alcun permesso di soggiorno da richiedere.
L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, in buona sostanza, avviene in osservanza alla libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, dal su citato d.lgs. n. 30/2007, quando i predetti desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.
Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 30/2007, è bene ricordarlo, "i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".
L’iscrizione anagrafica è cruciale per cittadini sia comunitari che extracomunitari poiché rappresenta il riconoscimento legale della loro residenza in Italia, permettendo loro di accedere a servizi essenziali e consentendo il maturare del termine di legge per poter presentare domanda di cittadinanza italiana.
Come già rilevato, l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari e l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari avvegono alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.
Tuttavia, non si può parlare di un'unica iscrizione anagrafica per cittadino straniero, poiché le fattispecie dell'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e per cittadini dell'Unione è differente.
Anzitutto, va osservato che in base a quanto è stato stabilito dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012, esiste una differenza importante nella considerazione della regolarità del soggiorno in sede di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari rispetto a quanto avviene con l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari: mentre la regolarità del soggiorno, per gli stranieri extra-Ue, è requisito dell'iscrizione e dunque il suo accertamento avviene prima dell'iscrizione stessa, per quanto riguarda invece i cittadini dell'Unione, l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni per verificare, oltre alla dimora abituale (controllo che riguarda anche gli stranieri extracomunitari), anche la regolarità dei documenti di soggiorno.
Ebbene, mentre la regolarità del soggiorno, per i cittadini extracomunitari, di regola richiede il possesso di un permesso di soggiorno (salve le specificità sopra rispettate, che comunque presuppongono l'esistenza di una procedura di rilascio o di rinnovo, sempre, del permesso di soggiorno), i cittadini dell'Unione non hanno alcun permesso di soggiorno da richiedere.
L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, in buona sostanza, avviene in osservanza alla libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, dal su citato d.lgs. n. 30/2007, quando i predetti desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.
Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 30/2007, è bene ricordarlo, "i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".
L’iscrizione anagrafica è cruciale per cittadini sia comunitari che extracomunitari poiché rappresenta il riconoscimento legale della loro residenza in Italia, permettendo loro di accedere a servizi essenziali e consentendo il maturare del termine di legge per poter presentare domanda di cittadinanza italiana.
Tempistiche e Scadenze
Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla registrazione della dichiarazione anagrafica entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione stessa.
Mentre in passato la registrazione anagrafica aveva luogo solo all'esito dell'accertamento della dimora abituale, ora, con le nuove disposizioni, la registrazione viene anticipata nella fase iniziale del procedimento ed è disposta sulla base della semplice dichiarazione dell'interessato. Si parla dunque di "residenza in tempo reale", anche se, come già rilevato, l'ufficiale di anagrafe dispone di un termine di 45 giorni per effettuare l'istruttoria, all'esito della quale, se il risultato è negativo, può provvedere alla cancellazione della residenza con effetto retroattivo.
Assistenza legale per la registrazione anagrafica con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
Boschetti Studio Legale è specializzato nell'attività di consulenza e assistenza in materia anagrafica per cittadini comunitari ed extracomunitari, ma anche italiani (poichè, come si è visto, l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri avviene alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica dei cittadini italiani).
Svolgiamo in particolare i seguenti servizi professionali:
- Rappresentanza e assistenza nella fase di iscrizione anagrafica del cittadino italiano, comunitario o extracomunitario;
- analisi dei presupposti per la registrazione anagrafica per cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari;
- rappresentanza, assistenza e consulenza per l'iscrizione anagrafica dei familiari dei cittadini dell'Unione Europea;
- patrocinio legale nei ricorsi aventi ad oggetto il rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica o di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente:
- richiesta del certificato attestante il diritto al soggiorno permanente per i cittadini comunitari;
- assistenza e patrocinio legale nei processi aventi ad oggetto il c.d. "buco di residenza", ossia quando lo straniero (o l'italiano) ha un periodo di interruzione nella residenza che gli provoca un danno per motivi di cittadinanza o attinenti alla pensione o a benefici fiscali o di protezione sociale, etc.
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per tutelare l'interesse del cliente straniero a vedere riconosciuta la sua residenza in Italia: interesse di particolare importanza, tanto che la Corte di Cassazione ha sostenuto, e sostiene tutt'oggi, che "le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo” (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, 19 giugno 2000, n. 499, TAR Piemonte, sentenza n. 211/2011; TAR Lombardia, sentenza n. 1737/2010, TAR Lazio, sentenza n. 5172/2009").
La cancellazione o la mancata iscrizione anagrafica può determinare danni importanti, soprattutto per gli stranieri che chiedono di integrarsi del nostro Paese: ricevere assistenza di uno studio legale esperto di queste materie è un beneficio irrinunciabile per qualsiasi straniero che voglia vivere in pace in Italia, libero da noie burocratiche e opposizioni, a volte illegittime, delle nostre autorità amministrative.
Quando scatta l'obbligo di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari?
I cittadini comunitari debbono provvedere all'iscrizione anagrafica quando intendono stabilire in Italia la loro stabile dimora: ipotesi prevista dall'art. 7 del d.lgs. 30/2007, secondo cui il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi in presenza di determinati requisiti, tra cui, quando è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, o comunque dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno.
Come ottenere la residenza per un cittadino comunitario?
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 30/2007, "al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223". Il cittadino comunitario, per ottenere l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari, deve presentarsi all'ufficio di anagrafe presso il Comune dove ha stabile dimora, e presentare la documentazione che attesta il suo diritto al soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi, tra cui buste paga, ricevute di versamento dei contributi Inps, contratto di lavoro, comunicazionee di assunzione, denuncia Inps, oppure, se lavoratore autonomo, certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, certificato di attribuzione di partita Iva, etc.
Qual è la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica?
La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione anagrafica varia a seconda che si tratti di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari o di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari. Mentre i cittadini extracomunitari debbono presentare, oltre al passaporto, la documentazione che attesta la regolarità del soggiorno, il cittadino comunitario deve produrre la documentazione indicata all'art. 9, comma 3, del d.lgs. 30/2007, attestante: "l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c)".
Come ottenere il certificato di iscrizione anagrafica?
Per ottenere il certificato di iscrizione anagrafica è possibile presentare istanza all'ufficio di anagrafe, personalmente o anche tramite delegato o agenzia. Gli avvocati hanno la possibilità di estrarre i certificati di iscrizione anagrafica tramite apposita piattaforma online.