Skip to main content

Iscrizione anagrafica per cittadini comunitari ed extracomunitari

L'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e comunitari è un passaggio fondamentale per stabilire la residenza legale in Italia. Questa procedura consente l’accesso a vari diritti e servizi pubblici, e, tra le altre cose, fa decorrere il termine di 10 anni (e di 4 per i cittadini UE) per poter Come richiedere cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

L'articolo 6 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevede che l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari, nonché l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari, avvengono alle medesime condizioni che riguardano le iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani, come stabilite dal d.P.R. 30 maggigo 1989, n. 223.

Dunque, oltre all’iscrizione per nascita (che per i cittadini stranieri rappresenta una ipotesi particolare e con proprie specifiche regole), le altre categorie di iscrizione anagrafica per stranieri sono:

  • l’immigrazione dall’estero;
  • l'immigrazione da un altro Comune italiano.

A cui si aggiungono le seguenti ipotesi, meno frequenti:

  • esistenza giudizialmente accertata;
  • iscrizione senza provenienza, per ricomparsa, e per “senza fissa dimora”.

La regolarità del soggiorno, dunque, per quanto riguarda i cittadini stranieri, è un requisito fondamentale per l’iscrizione anagrafica.

Il concetto di regolarità del soggiorno è stato tuttavia esteso negli anni, grazie a diverse circolari. Infatti, se inizialmente si intendeva regolarmente soggiornante solo lo straniero in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità, più recentemente, specifiche disposizioni ministeriali hanno permesso l’iscrizione anche per stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno o in attesa del rilascio di particolari tipologie di permessi, adattandosi così a casi più complessi e variegati di situazioni di stranieri non ancora in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Dunque, è stato ritenuto avente titolo all'iscrizione anagrafica:

  • lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
  • il minore straniero adottato o in attesa di adozione;
  • lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • lo straniero che presenta domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis via amministrativa in Italia;
  • lo straniero richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • lo straniero detenuto.L'iscrizione anagrafica è requisito preliminare della residenza per cittadini extracomunitari e della residenza per cittadini comunitari, ricordando che per residenza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989 si intende il luogo di "dimora abituale", e che "non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".

L'iscrizione anagrafica è requisito preliminare della residenza per cittadini extracomunitari e della residenza per cittadini comunitari, ricordando che per residenza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989 si intende il luogo di "dimora abituale", e che "non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".

Procedura per la Registrazione anagrafica per gli stranieri

La procedura di iscrizione anagrafica è disciplinata dal d.P.R. n. 223/1989, che si applica a tutti i cittadini, italiani e stranieri, provenienti dall’estero, e ha inizio con la compilazione del mod. Apr4.

Limitando il discorso ai cittadini stranieri, bisogna specificare che per potersi iscrivere nell'anagrafe della popolazione residente di un dato Comune è necessario presentare documentazione che varia a seconda del diverso tipo di iscrizione.

Si ricorda, infatti, che lo straniero può richiedere l'iscrizione anagrafica nei seguenti casi:

  • Per immigrazione dall'estero, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o, in alcuni casi, nelle more del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno;
  • per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa in Italia;
  • in caso di detenzione;
  • nel caso in cui sia un richiedente asilo o titolare di protezione internazionale;
  • in caso di minore in stato di adozione;
  • per provenienza da altro Comune.

È inoltre prevista l'iscrizione anagrafica dello straniero senza fissa dimora, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), per il quale nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate anche le posizioni "[...] relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio [...]"

L'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e comunitari, ugualmente a quanto avviene per i cittadini italiani, produce effetti in tempo reale; tuttavia la legge prevede che il comune ha 45 giorni di tempo per accertare la dimora abituale, oltre a verificare i documenti presentati con l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.

Laddove l'accertamento della stabile dimora abbia esito negativo, il Comune invia un preavviso di rigetto dell'istanza, e, ricevute eventuali controdeduzioni, se non cambia idea cancella lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente con effetto retroattivo. In questo caso è opportuno che lo straniero verifichi la regolarità della procedura di cancellazione della residenza, avvalendosi di un avvocato per presentare ricorso contro la cancellazione anagrafica, laddove detta procedura non si sia svolta correttamente o siano stati lesi i diritti della persona.

Se invece la stabile dimora viene accertata, lo straniero è iscritto all'anagrafe della popolazione residente a far data dalla presentazione dell'istanza, e, conseguentemente, può richiedere il certificato di residenza anagrafica.

Documentazione necessaria per l'anagrafica degli stranieri

Lo straniero proveniente dall'estero che presenta domanda di iscrizione anagrafica per cittadino extracomunitario deve presentare la seguente documentazione:

  • passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • titolo di soggiorno in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • documenti, tradotti e legalizzati (o apostillati nel caso in cui lo straniero sia originario di uno stato aderente alla Convenzione Aja del 1961), comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si specifica che tale documentazione non influisce sulla registrazione anagrafica in sé, che può avvenire anche senza, bensì sulla corretta registrazione dei dati di parentela dello straniero;
  • patente di guida, nel caso in cui il richiedente la possieda

Nel caso di presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica per cittadino straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno occorre presentare, in sostituzione al permesso di soggiorno in corso di validità:

  • Fotocopia del titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo.

Nel caso di iscrizione nell'attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato occorre presentare:

  • Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico (mod. 209);
  • codice fiscale;
  • documenti tradotti e legalizzati (o apostillati) attestanti lo statusfamiliare;
  • patente di guida italiana, se in possesso;
  • carte di circolazione dei veicoli, se ne è titolare.

Nel caso di richiesta di iscrizione per provenienza dall'estero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento e coesione, occorre la seguente documentazione:

  • Passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • visto d'ingresso;
  • ricevuta dell'ufficio postale attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno;
  • fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico;
  • codice fiscale;
  • documenti attestanti lo statusfamiliare;
  • patente di guida, se in possesso;
  • carta di circolazione veicoli, se lo straniero ne è titolare in Italia.

L'iscrizione anagrafica dello straniero che ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presuppone la presentazione dei seguenti documenti:

  • passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • per coloro che provengono da Paesi che non applicano l'accordo Schengen, timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'autorità di frontiera; per coloro che invece provengono da Paesi Schengen, dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive;
  • documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano emigrato all'estero;
  • codice fiscale.

Per i cittadini stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, la normativa prevede l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

  • passaporto o documento equipollente in corso di validità, o in assenza, il permesso di soggiorno è sufficiente;
  • permesso di soggiorno (unico documento essenziale);
  • codice fiscale;
  • documenti, in regola con le norme su traduzione e legalizzazione (o apostilla), attestanti lo stato civile e la composizione familiare. In alternativa è ritenuta idonea anche la certificazione rilasciata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo o da una Commissione territoriale.
  • patente di guida e carte di circolazione, nel caso in cui lo straniero ne sia in possesso e abbia la titolarità di veicoli in Italia.

Per passare alle ipotesi meno frequenti, l'iscrizione del minore in stato di adozione presuppone la presentazione di documentazione da cui si possa evincere la condizione di minore straniero in attesa di adozione (es. visto d'ingresso per motivi di adozione, autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali ai fini dell'ingresso e soggiorno, o provvedimento straniero di adozione).

Passiamo ora ai cittadini comunitari: ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 30/2007, "oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino UE deve presentare la documentazione che attesti:

  • l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
  • la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri inerenti la condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
  • la titolarità di una assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari".

Invece, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, ai sensi del comma 5:

  • un documento di identità o il passaporto in corso di validità; 
  • un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  • l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
  • nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), cioè "il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale", documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.

Si ricorda che - in ogni caso - l'iscrizione anagrafica dello straniero è subordinata, oltre alla verifica della regolarità del soggiorno, anche all'accertamento della dimora abituale, che deve essere effettuato per ogni persona, italiana, comunitaria o extracomunitaria che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti

Iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari e extracomunitari

Come già rilevato, l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari e l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari avvegono alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.

Tuttavia, non si può parlare di un'unica iscrizione anagrafica per cittadino straniero, poiché le fattispecie dell'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e per cittadini dell'Unione è differente.

Anzitutto, va osservato che in base a quanto è stato stabilito dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012, esiste una differenza importante nella considerazione della regolarità del soggiorno in sede di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari rispetto a quanto avviene con l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari: mentre la regolarità del soggiorno, per gli stranieri extra-Ue, è requisito dell'iscrizione e dunque il suo accertamento avviene prima dell'iscrizione stessa, per quanto riguarda invece i cittadini dell'Unione, l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni per verificare, oltre alla dimora abituale (controllo che riguarda anche gli stranieri extracomunitari), anche la regolarità dei documenti di soggiorno. 

Ebbene, mentre la regolarità del soggiorno, per i cittadini extracomunitari, di regola richiede il possesso di un permesso di soggiorno (salve le specificità sopra rispettate, che comunque presuppongono l'esistenza di una procedura di rilascio o di rinnovo, sempre, del permesso di soggiorno), i cittadini dell'Unione non hanno alcun permesso di soggiorno da richiedere.

L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, in buona sostanza, avviene in osservanza alla libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, dal su citato d.lgs. n. 30/2007, quando i predetti desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 30/2007,  è bene ricordarlo, "i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".

L’iscrizione anagrafica è cruciale per cittadini sia comunitari che extracomunitari poiché rappresenta il riconoscimento legale della loro residenza in Italia, permettendo loro di accedere a servizi essenziali e consentendo il maturare del termine di legge per poter presentare domanda di cittadinanza italiana.

Come già rilevato, l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari e l'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari avvegono alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.

Tuttavia, non si può parlare di un'unica iscrizione anagrafica per cittadino straniero, poiché le fattispecie dell'iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari e per cittadini dell'Unione è differente.

Anzitutto, va osservato che in base a quanto è stato stabilito dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012, esiste una differenza importante nella considerazione della regolarità del soggiorno in sede di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari rispetto a quanto avviene con l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari: mentre la regolarità del soggiorno, per gli stranieri extra-Ue, è requisito dell'iscrizione e dunque il suo accertamento avviene prima dell'iscrizione stessa, per quanto riguarda invece i cittadini dell'Unione, l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni per verificare, oltre alla dimora abituale (controllo che riguarda anche gli stranieri extracomunitari), anche la regolarità dei documenti di soggiorno. 

Ebbene, mentre la regolarità del soggiorno, per i cittadini extracomunitari, di regola richiede il possesso di un permesso di soggiorno (salve le specificità sopra rispettate, che comunque presuppongono l'esistenza di una procedura di rilascio o di rinnovo, sempre, del permesso di soggiorno), i cittadini dell'Unione non hanno alcun permesso di soggiorno da richiedere.

L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, in buona sostanza, avviene in osservanza alla libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta ai cittadini dell'Unione, e ai loro familiari, dal su citato d.lgs. n. 30/2007, quando i predetti desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 30/2007,  è bene ricordarlo, "i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".

L’iscrizione anagrafica è cruciale per cittadini sia comunitari che extracomunitari poiché rappresenta il riconoscimento legale della loro residenza in Italia, permettendo loro di accedere a servizi essenziali e consentendo il maturare del termine di legge per poter presentare domanda di cittadinanza italiana.

Tempistiche e Scadenze

Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla registrazione della dichiarazione anagrafica entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione stessa. 

Mentre in passato la registrazione anagrafica aveva luogo solo all'esito dell'accertamento della dimora abituale, ora, con le nuove disposizioni, la registrazione viene anticipata nella fase iniziale del procedimento ed è disposta sulla base della semplice dichiarazione dell'interessato. Si parla dunque di "residenza in tempo reale", anche se, come già rilevato, l'ufficiale di anagrafe dispone di un termine di 45 giorni per effettuare l'istruttoria, all'esito della quale, se il risultato è negativo, può provvedere alla cancellazione della residenza con effetto retroattivo.

Assistenza legale per la registrazione anagrafica con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

Boschetti Studio Legale è specializzato nell'attività di consulenza e assistenza in materia anagrafica per cittadini comunitari ed extracomunitari, ma anche italiani (poichè, come si è visto, l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri avviene alle stesse condizioni dell'iscrizione anagrafica dei cittadini italiani).

Svolgiamo in particolare i seguenti servizi professionali:

  • Rappresentanza e assistenza nella fase di iscrizione anagrafica del cittadino italiano, comunitario o extracomunitario;
  • analisi dei presupposti per la registrazione anagrafica per cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari;
  • rappresentanza, assistenza e consulenza per l'iscrizione anagrafica dei familiari dei cittadini dell'Unione Europea;
  • patrocinio legale nei ricorsi aventi ad oggetto il rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica o di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente:
  • richiesta del certificato attestante il diritto al soggiorno permanente per i cittadini comunitari;
  • assistenza e patrocinio legale nei processi aventi ad oggetto il c.d. "buco di residenza", ossia quando lo straniero (o l'italiano) ha un periodo di interruzione nella residenza che gli provoca un danno per motivi di cittadinanza o attinenti alla pensione o a benefici fiscali o di protezione sociale, etc.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per tutelare l'interesse del cliente straniero a vedere riconosciuta la sua residenza in Italia: interesse di particolare importanza, tanto che la Corte di Cassazione ha sostenuto, e sostiene tutt'oggi, che "le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo” (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, 19 giugno 2000, n. 499, TAR Piemonte, sentenza n. 211/2011; TAR Lombardia, sentenza n. 1737/2010, TAR Lazio, sentenza n. 5172/2009").

La cancellazione o la mancata iscrizione anagrafica può determinare danni importanti, soprattutto per gli stranieri che chiedono di integrarsi del nostro Paese: ricevere assistenza di uno studio legale esperto di queste materie è un beneficio irrinunciabile per qualsiasi straniero che voglia vivere in pace in Italia, libero da noie burocratiche e opposizioni, a volte illegittime, delle nostre autorità amministrative.

Quando scatta l'obbligo di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari?

I cittadini comunitari debbono provvedere all'iscrizione anagrafica quando intendono stabilire in Italia la loro stabile dimora: ipotesi prevista dall'art. 7 del d.lgs. 30/2007, secondo cui il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi in presenza di determinati requisiti, tra cui, quando è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, o comunque dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno.

Come ottenere la residenza per un cittadino comunitario?

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 30/2007, "al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223". Il cittadino comunitario, per ottenere l'iscrizione anagrafica per cittadini comunitari, deve presentarsi all'ufficio di anagrafe presso il Comune dove ha stabile dimora, e presentare la documentazione che attesta il suo diritto al soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi, tra cui buste paga, ricevute di versamento dei contributi Inps, contratto di lavoro, comunicazionee di assunzione, denuncia Inps, oppure, se lavoratore autonomo, certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, certificato di attribuzione di partita Iva, etc.

Qual è la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica?

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione anagrafica varia a seconda che si tratti di iscrizione anagrafica per cittadini extracomunitari o di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari. Mentre i cittadini extracomunitari debbono presentare, oltre al passaporto, la documentazione che attesta la regolarità del soggiorno, il cittadino comunitario deve produrre la documentazione indicata all'art. 9, comma 3, del d.lgs. 30/2007, attestante:  "l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);  la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c)".

Come ottenere il certificato di iscrizione anagrafica?

Per ottenere il certificato di iscrizione anagrafica è possibile presentare istanza all'ufficio di anagrafe, personalmente o anche tramite delegato o agenzia. Gli avvocati hanno la possibilità di estrarre i certificati di iscrizione anagrafica tramite apposita piattaforma online.

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti

Le recensioni dei nostri clienti

Il Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche qualora gli stessi vi consentano. Per questo motivo riportiamo solamente le iniziali.

Famiglia R.

Voto:

Em agosto de 2017 procurei o escritório do Dr Francesco Boschetti, com o intuito de contrata-lo para nos representar junto ao Tribunal de Roma, requerendo nosso direito de sermos reconhecidos cidadãos italianos, já que na nossa linha da ascendência tinha a restrição administrativa devido ao meu pai ter nascido antes de 1948, e quem transmitia era minha avó.

Estivemos pessoalmente em seu escritório, e fomos muito bem recebidos, o Dr Francesco é uma pessoa muito afável, e extremamente competente, nos orientou corretamente e deu início ao processo em 27/09/2017.

Em Fevereiro de 2018 ocorreu nossa primeira e única audiência, sendo um sucesso pois já em março foi publicada nossa sentença positiva, reconhecendo eu e meus três filhos como cidadãos italianos desde nosso nascimento.

O Dr Francesco continuou em nosso auxilio até as devidas transcrições junto ao comune de nosso Dante Causa, e em agosto de 2018, já estávamos com nossas certidões de nascimento em mão, tempo total para sucesso do processo de onze meses!

Só temos que agradecer ao profissionalismo e dedicação do Dr. Francesco Boschetti e sua equipe.

N. da Roma

Voto:

Gentile Avv. Boschetti

Il 4 luglio finalmente ho fatto il giuramento per la cittadinanza. Se non l'avessi contattata non so per quanti anni ancora avrei aspettato questo momento con lo stato della pratica bloccato nella fase iniziale.

Ho cercato su internet un avvocato che mi potesse aiutare con questa pratica, e ho letto le recensioni su di lei che ho deciso di cercare subito l'indirizzo del suo studio per vedere se era tutto vero. In effetti eccomi qua per confermare tutto sulle recensioni positive su di lei, e aggiungo un grazie per la sua onestà, la sua serietà, la sua professionalità e la puntualità delle sue risposte.

Grazie veramente di cuore. E grazie per tutto l'impegno che ci mette per aiutare gli stranieri. Grazie mille.

N.

K. da Lecco

Voto:

Avendo avuto un problema con la residenza, quindi non potevo fare la richiesta di cittadinanza, decisi di prendere un avvocato per aiutarmi. Premetto che due Avvocati mi avevano già detto che fosse impossibile risolvere il problema. Volevo un terzo parere.

Dalle mie ricerche su internet ho visto parecchi studi legali e ho scelto l'avvocato Boschetti perché mi ispirava fiducia.

Dopo la mail, mi ha risposto e qualche giorno dopo mi ha chiamato per un colloquio. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro.

Oggi la fatidica notizia è caduta, la mia residenza è stata ripristinata. Che dire? Grazie mille di tutto. Davvero tante grazie.

Grazie perché lei ha sopportato le mie domande, a volte anche quattro mail al giorno. Grazie per la sua disponibilità e la sua pazienza.

Grazie anche per i prezzi che fa. Le auguro tante belle cose nella sua carriera.

Con affetto,

K.

E. da San Donà di Piave

Voto:

Sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni quindi ho sempre considerato il posto in cui vivo ora come casa mia ormai.

Appena compiuti i 10 anni di residenza, ho convinto mio padre e abbiamo fatto domanda per la cittadinanza. Nel frattempo due anni fa ho vinto un borsa di studio e sono andata a studiare a Londra e la voglia di ritornarci mi ha convinta ancora di più nel richiedere la cittadinanza.

Dopo due anni a gennaio che lo stato della pratica online non cambiava ho cercato un avvocato in internet. Dopo aver letto le recensioni sia sul sito che su Facebook mi sono convinta che l'avv. Boschetti poteva essere la persona giusta.

Non mi sbagliavo. A qualsiasi mail, anche di domenica, l'avvocato ha prontamente risposto. Alla risposta positiva ha esultato insieme a me.

Grazie Avv. Boschetti! Mi sembra abbastanza ovvio che lo consiglierei a chiunque sia per il continuo supporto e sia perché se avete bisogno di rapide tempistiche l'avvocato è di parola.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:
Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971

Ancora dubbi prima di contattarci?

Nessun problema, prova a guardare alcune video recensioni dei nostri clienti e capisci come possiamo aiutarti a risolver eil tuo problema legato alla cittadinanza italiana o a visti d'ingrsso.

R.M. da Caracas

Voto:

Sono M.M., cittadina venezuelana e ora anche italiana dopo l'accoglienza favorevole di un processo presso il Tribunale di Roma in cui sono stata rappresentata dall'avvocato Francesco Boschetti. L'avvocato Boschetti mi ha offerto un servizio personalizzato di altissima qualità.

Durante l'intero processo mi sono sentita sicura e tranquilla perché è proactivo, chiaro, rapido e preciso nelle risposte. Se avessi bisogno di un altro servizio di immigrazione, senza nessun dubbio assumerei di nuovo l'avvocato Boschetti.

Soy M.M., ciudadana venezolana y ahora también italiana después del resultado favorable en un juicio en los Tribunales de Roma en el que fui representada por el abogado Francesco Boschetti. El abogado Boschetti me ofreció un servicio personalizado de la más alta calidad.

Durante todo el proceso me sentí segura y tranquila pues es proactivo y rápido, claro y preciso en sus respuestas. De necesitar otro servicio de inmigración, sin ninguna duda volvería a contratar al abogado Boschetti.

I am M.M., a Venezuelan citizen and now also Italian after the favorable result in a trial in the Courts of Rome in which I was represented by the lawyer Francesco Boschetti. Attorney Boschetti offered me a personalized service of the highest quality.

Throughout the entire process I felt reassured because he is proactive and fast, clear, and precise in his answers. Should I need another immigration service, I would definitely hire lawyer Boschetti again.

G. Z. residente a Forlì

Voto:

Ho contattato Avvocato Boschetti per la mia pratica di cittadinanza, avevo fatto la domanda nel marzo del 2015 fino al 2018 nessuna notifica nessun cambiamento sul portale del ministero del interno, ho fatto solecito dopo solecito nulla cambiava, cercando sul Internet ho trovato AVV. Boschetti ho letto gli recensioni della gente che lui gli aiutati gli ho scritto una mail e mi ha subito risposto ed è stato sempre disponibile,gentile,paziente grazie al Avv.Boschetti dopo né anche 6 mesi il decreto per la mia pratica di cittadinanza e stato firmato.

Grazie mille Avvocato Boschetti per la sua gentilezza ma soprattutto per la sua bravura.

A. da Monza Brianza

Voto:

Una mattina navigando su un sito Internet mi sono imbattuta in questo sito tutto per stranieri, ho visto un messaggio apparso in piccolo sulle pagine avv.per gli immigrati, già la scritta così mi piaceva, ho preso il numero di cellulare e la mail provando a chiamare non andava, allora ho scritto una mail. Se a chiamare ero un po’ titubante, quando ho visto la foto del profilo della mail devo dire che mi ha spirato fiducia.

Allora, quando a fine serata mi ha chiamato gli ho parlato più tranquillamente perché avendo visto la foto ero più serena a parlare con lui.

Insomma che dire, un grande avvocato con la G maiuscola,una persona alla mano e sopratutto disponibilissimo, che ti segue fino in fondo con parole gentili. Mi ha seguito due pratiche (andate a buon fine) ora sta facendo la terza, poi ci sarà la quarta. In tutto questo io sono stata una grande rompiscatole, ma lui è stato così paziente e professionale che mi assicurava sempre e mi tranquillizzava ogni volta.

Contattate lui e rimarrete molto soddisfatti come io e come tante altre persone.

Grazie mille avvocato Boschetti,

Un abbraccio a presto.

A. e E. da Milano

Voto:

Da più di dieci anni residenti in Italia, è arrivato anche il nostro fatidico momento: quello di richiedere la cittadinanza Italiana! A chi rivolgersi, a chi affidarsi nel caso di attese prolungate ma sopratutto, come fare a sollecitare dopo i due anni di elaborazione della pratica, in modo diretto e professionale?!

La risposta a tutte queste domande e unica: 
Avv.Francesco Boschetti !

Noi l'abbiamo trovato per caso sui motori di ricerca e ci siamo affidati a lui a occhi chiusi ma si è rivelato una persona molto affidabile, professionale e corretta! Mio marito è diventato cittadino italiano il 4 di ottobre e di seguito anche nostra figlia nata qui in Italia, e io lo diventerò a breve, con l'aiuto dello studio dell'avvocato! 

Grazie mille per tutto avvocato !
Con affetto A. e E. da Milano 

A. M. da Milano

Voto:

Buonasera avv. Francesco,
Quello che voglio dire a tutti quanti è di evitare i pregiudizi, quando mia figlia A. Y. ha detto che voleva mettere in mano la sua pratica di cittadinanza ad un avvocato di Roma io come madre ho detto a mia figlia che era troppo lontano e che magari forse l'avrebbe fregata, e con la distanza che c'è non avrebbe potuto fare nulla, lei subito mi ha detto che dalla foto sembra una brava persona e che l'avrebbe contatto per vedere, dopo che l'ha contattato mi ha detto che era un bravo avvocato proffessionale ed molto gentile.

Ed è veramente cosi perchè ora che a seguito anche la mia pratica devo dire che sono rimasta a bocca aperta per il lavoro svolto in cosi poco tempo, sempre con gentilezza ed pazienza.

Gente non guardate la distanza ovunque voi siate se volete un buon avvocato contattate lui FRANCESCO BOSCHETTI sono certa che rimanerete a bocca aperta come me.

Grazie di cuore per il grande lavoro svolto.

D.e M. E. da Reggio Emilia

Voto:

Gentile Avv. Francesco Boschetti,

Volevo ringraziarLa grandemente per la pratica di controllo espulsione e registrazione al SIS della mia ragazza costaricense che mentre ritornava in Costarica era stata fermata dalla polizia di dogana internazionale a Madrid con una presunta espulsione; grazie al suo aiuto in tempi brevi e con poca spesa abbiamo potuto controllare cosa effettivamente era successo e poter poi, dopo esito negativo sul registro SIS, acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa. Grazie davvero tanto!

Volevo caldamente consigliare la professionalità, rapidità e cortesia dell'Avvocato Branchetti a chiunque si trovi in vicende internazionali di poca chiarezza come la nostra.

D.

E. da Robecco Sul Naviglio

Voto:

La mia pratica di cittadinanza era ferma da un anno, lo stato della domanda era sempre lo stesso: “L’istruttoria è stata avviata....” Cercavo una soluzione per velocizzare la procedura e tutto mi sembrava molto difficile.

Ho conosciuto l’Avvocato Boschetti tramite Internet e l’ho contattato con e-mail. L’avvocato ha risposto subito ed ha proposto la pratica di sollecito.

Lui ha sollecitato più volte il Ministero, la Prefettura ed anche il Comune dove sono residente, perché, ad ogni step, i tempi di attesa erano più lunghi rispetto a quelli previsti dalla Legge. La mia pratica è stata seguita con grande professionalità e costante impegno fino all’esito positivo: sono diventata cittadina italiana! L’Avvocato è stato sempre disponibile e sollecito nel rispondere a tutte le domande e mi ha dato consigli utili.

Ringrazio l'avv. Boschetti di cuore di avermi aiutata. Lo consiglio a tutti gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana in 730 giorni.

I. da Comacchio

Voto:

Avevo bisogno di accelerare la mia pratica di cittadinanza che ancora non sono passati i famosi 730 giorni. Ho iniziato a fare qualche ricerca per trovare un bravo Avvocato in grado di aiutarmi e così navigando in mezzo ai forum dedicati a cittadinanza per stranieri sono riuscito ad arrivare al nome del Avvocato Francesco Boschetti consigliato da molti membri.

Ho deciso di contattarlo telefonicamente spiegando la mia posizione e subito da questo momento mi ha trasmesso fiducia e rassicurazione. Dal giorno successivo dopo aver preparato e spedito la mia documentazione l'Avvocato ha subito iniziato con la prima pratica sollecito. E così è stato sempre presente e disponibile per altri solleciti mano mano mentre cambiava lo stato pratica, e ci siamo tenuti sempre aggiornati.

Consiglierei fortemente l'Avvocato Francesco Boschetti a tutti coloro che vorrebbero accelerare la loro pratica cittadinanza e coloro che hanno bisogno di supporto riguardo il tema cittadinanza. Troverete una persona disponibile, professionale, gentile e con molta esperienza nel settore.

Grazie di cuore Avvocato Francesco.

M. da Milano

Voto:

Ho contatto l'avvocato Boschetti, per la mia pratica di cittadinanza.

La sua disponibilità immediata al telefono mi ha messo subito a mio agio, oltre alla sua professionalità nell'indicarmi il percorso più idoneo alla mia situazione e senza dimenticare la celerità con cui ha trattato la mia pratica.

Per questi motivi posso solo consigliare vivamente la collaborazione con l'avvocato.

O. da Francoforte sul Meno

Voto:

Anche se sono passati 2 anni e qualche mese dopo aver applicato per la cittadinanza italiana per matrimonio, lo stato della mia domanda non cambiava. Cercavo una soluzione per sollecitare la procedura. Ho contattato Avv. Francesco Boschetti sul website dell’avvocato.

Grazie al suo disciplinato e sistematico lavoro solo 10 giorni dopo, mi sono stata informata dal ministero dell’interno che il decreto per la mia cittadinanza e’ stato firmato. Durante questo processo Avv. Boschetti era sempre disponibile, anche fuori delle ore di lavoro. Lui ha risposto tutte le mie domande in dettaglio. La sua serieta’ e veloce follow-up ci ha portato grande successo. Fino all’ultimo step mi ha sostenuta professionalmente.

Gentile Avv. Boschetti la ringrazio di nuovo particolarmente per la sua gentilezza, flessibilita e la fiducia che mi ha dato. Era un privilegio per me averLa come il mio avvocato.

Senza pensarci due volte consiglerei Avv. Francesco Boschetti a tutti quelli che hanno bisogno l’aiuto sulle questioni d’immigrazione e cittadinanza.
Scrivici una email per spiegare il tuo caso