Soggiornanti lungo periodo
In via di premessa, va detto che la carta di soggiorno non esiste più. Essa è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si tratta di un titolo di soggiorno la cui validità è a tempo indeterminato. Quindi la prima essenziale conseguenza del rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno è che il titolare non ha l'obbligo di richiedere a scadenze fisse il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tuttavia, lo straniero è tenuto ad aggiornare il documento ogni 5 anni, presentando nuove fotografie - oppure, anche prima, ogni volta che rinnova il passaporto, cambia i propri dati anagrafici, lo stato civile, la residenza o il domicilio, o nel caso in cui debba inserire un figlio minore di anni 14.
Il possessore del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può avanzare richiesta di rilascio dello stesso titolo in favore dei familiari per cui sia consentito il ricongiungimento secondo quanto previsto dall'art. 29 T.U. Immigrazione.
Al minore iscritto nel PDS CE del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, spetta il rilascio di un titolo di soggiorno autonomo ed equivalente.
I diritti riconosciuti al possessore del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
La titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo colloca lo straniero in una posizione intermedia tra il permesso di soggiorno ordinario e la cittadinanza italiana.
- Innanzitutto lo straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può entrare nel territorio nazionale senza apposito visto d'ingresso e muoversi liberamente entro i confini dello Stato;
- può circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
- può svolgere nel territorio italiano attività lavorativa, tanto subordinata quanto autonoma, escluse quelle che espressamente la legge abbia riservato al cittadino o vietato allo straniero; inoltre, se si tratta di lavoratore subordinato, non deve stipulare il contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis T.U.I.
- può usufruire delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale, nonché delle erogazioni sanitarie, scolastiche e sociali e di quelle relative all'accesso di beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esempio con la possibilità di accedere alle procedure per la concessuine di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- può soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro;
- infine, il titolare di questo titolo di soggiorno non può essere espulso, salvi i casi di cui all'art. 9, comma 10, del Testo Unico sull'Immigrazione.
Requisiti per la richiesta
1. In primo luogo è necessario che lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Il comma 3 dell’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede che non sono abilitati a richiedere il permesso di soggiorno per lungo periodo gli stranieri che:
- Soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal suddetto Testo Unico e dal regolamento di attuazione;
- godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Tuttavia, con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è stato esteso, nel rispetto dei prescritti requisiti, anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari.
Per detti soggetti non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di indicare un luogo di residenza.
Infine, va ricordato che anche gli altri titoli di soggiorno non abilitanti, sopra descritti, ad eccezione dei soggiorni di breve durata, sono computati nel calcolo del periodo quinquennale necessario per presentare l'istanza.
Pertanto, ad esempio, se uno straniero è regolarmente soggiornante in Italia da 5 anni, per i primi 4 come studente e successivamente come lavoratore (a seguito di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro), sarà legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. Lo straniero richiedente deve avere il permesso di soggiorno abilitante da almeno cinque anni, e a tal fine, come già detto, non si computano i periodi di soggiorno di breve durata o per l'espletamento di funzioni consolari, diplomatiche, nell'ambito di organizzazioni internazionali o di missioni speciali.
3. Il possesso del permesso di soggiorno deve essere tendenzialmente ininterrotto. Per cui, le assenze dal territorio nazionale non interrompono il periodo quinquennale solo ove non superino i sei mesi consecutivi o i dieci mesi complessivi e salvo che l'allontanamento prolungato dal territorio nazionale non dipenda da gravi e documentati motivi, tra i quali, la necessità di adempiere agli obblighi di leva, o gravi motivi di salute.
Si tratta di una disposizione particolarmente restrittiva, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione.
4. Lo straniero deve avere la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, che ove la richiesta riguardi anche i familiari deve consentire anche il sostentamento di questi ultimi, secondo gli stessi parametri del ricongiungimento, tenuto conto del reddito dell'intero nucleo familiare.
5. Accanto alle fonti di sostentamento, l'istante dovrà dare prova anche della disponibilità di un alloggio idoneo, analogamente a quanto statuito, di nuovo, in materia di ricongiungimento familiare.
6. Lo straniero deve aver superato il test di lingua italiana, salvo si tratti di persona invalida o maggiore di 65 anni o comunque esentata.
Test di conoscenza della lingua italiana
Con la legge n. 94 del 2009, è stato subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono state delegate a successivo decreto di competenza del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Questa legge ha dato attuazione alla direttiva 2003/109/CE, che recita: “Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale”.
Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana".
Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura.
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.
Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:
- Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;
- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".
Il procedimento
Il titolo di soggiorno è rilasciato entro novanta giorni dalla sua richiesta.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto tale termine perentorio, tanto da dichiarare la illegittimità del silenzio sull’istanza di rilascio del titolo stesso, protrattosi oltre i novanta giorni concessi dalla legge all’amministrazione per provvedere.
La richiesta può essere inoltrata presso gli Uffici Postali con apposito kit. Deve contenere le generalità complete, l’indicazione dei luoghi in cui l’interessato ha soggiornato negli ultimi cinque anni, l’attuale residenza e le fonti di reddito.
Sarà necessario allegare la copia della dichiarazione dei redditi o il modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente.
Mentre per i collaboratori domestici (colf/badanti), occorre l'esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS.
Tutto ciò in modo da rendere possibile la verifica del reddito prodotto che non deve risultare inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Ove la domanda riguardi anche i familiari, dovranno essere altresì prodotti i documenti che dimostrano la disponibilità dell’alloggio e di redditi adeguati al sostentamento del nucleo familiare stesso.
Occorre poi la copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità; la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, il bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50) e il contrassegno telematico da € 16,00.
Sarà poi necessario il certificato del casellario penale e il certificato dei carichi pendenti, al fine di consentire la valutazione in ordine alla pericolosità sociale del richiedente.
Motivi ostativi
Gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al 4° comma dell’articolo in esame figura l’ipotesi di diniego del rilascio del PDS CE per gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Tali motivi ostativi, ove sussistano, non solo giustificano il rigetto dell’istanza di rilascio di un PDS CE, ma consentono altresì di revocare il permesso originario che funge da presupposto della richiesta stessa.
I reati ostativi sono elencati all’art. 4 comma 3° del T.U.I. e ricomprendono, ad esempio, i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso paesi stranieri, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
In ogni caso, non tutti i motivi che comportano la revoca automatica di un permesso di soggiorno semplice ostano al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Anzi, una delle più rilevanti novità introdotte con la riformulazione dell’art. 9 del T.U.I. è costituita dal fatto che la condanna, anche non definitiva, riportata dallo straniero per uno dei reati di cui sia previsto l’arresto in flagranza obbligatorio o per i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza facoltativo, non ha efficacia ostativa automatica al rilascio del PDS CE.
Per la normativa previgente, bastava un semplice rinvio a giudizio per i citati reati per comportare l’automatico rigetto dell’istanza, mentre le nuove norme impongono il rifiuto della richiesta dello straniero pericoloso senza alcuna forma di automatismo.
L’accertamento della pericolosità, quindi, è rimesso alla valutazione e all’apprezzamento, caso per caso, dell’amministrazione procedente.
Ciò non significa che debbano considerarsi irrilevanti precedenti condanne penali, ma che queste assumono rilevanza in termini di elemento di valutazione ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità del richiedente, che, ove concluso positivamente, comporta il diniego del rilascio del PDS CE.
In senso invece favorevole al rilascio del PDS CE, invece, dovranno essere valutati la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale, familiare, lavorativo del richiedente.
La giurisprudenza più volte è stata chiamata a pronunciarsi sull’elemento della pericolosità sociale, ed è ormai solidamente orientata nel senso di ritenere che l’autorità può desumere elementi che fondino il giudizio di pericolosità dello straniero senza automatismi di sorta, dal tipo di reato commesso dall’interessato, come accertato dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
Al riguardo, si è precisato che il fattore ostativo alla concessione non è la condanna in quanto tale, ma l’episodio criminoso commesso, che deve essere di una gravità tale da indurre ad una valutazione di sicura pericolosità del soggetto.
Permesso di soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo - Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
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