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Come ottenere il visto d’ingresso per motivi di lavoro autonomo o subordinato per traduttore e interprete

L’art. 27, comma 1°, del Testo Unico sull’Immigrazione elenca delle categorie specifiche di lavoratori che possono fare ingresso in Italia, e ottenere un permesso di soggiorno, in ogni momento, al di fuori delle quote autorizzate dai decreti flussi: vengono chiamati casi particolari di ingresso “fuori quota”.

Tra queste categorie speciali di lavoratori, alla lettera d) è prevista proprio quella dei “traduttori e interpreti”. 

Per poter ottenere un visto, e il relativo permesso di soggiorno, l’art. 40, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999 prevede quanto segue:

“Lo straniero deve possedere un titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o da un ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione dello Stato di provenienza. Il titolo di studio o attestato professionale deve essere vistato da parte dell’Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio dopo aver verificato la legittimazione dell’organo straniero al rilascio di predetti documenti”.

Se lo straniero intende esercitare attività di lavoro autonomo, allora la richiesta del visto d'ingresso per lavoro autonomo deve essere presentata direttamente da lui, corredata del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia.

Altrimenti, è il datore di lavoro a doversi attivare con la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, secondo la consueta procedura telematica prevista per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato.

Lo Sportello Unico effettua tutti gli accertamenti necessari. In particolare:

  • Acquisisce il parere della Questura;
  • trasmette l’istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per verificare la capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro;
  • chiede l’attribuzione provvisoria del codice fiscale per il lavoratore straniero e, a richiesta dell’interessato;
  • trasmette la domanda ed il nulla-osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso.

Anche in questo caso, il nulla-osta deve essere utilizzato dallo straniero entro centoventi giorni dal rilascio (art. 40 c. 3 DPR 394/1999).

Entro tale termine, pertanto, lo straniero deve richiedere il visto di ingresso alla competente Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio.

Si ricorda, infine, che lo straniero, entro gli otto giorni successivi al suo ingresso nel territorio nazionale, deve presentarsi allo Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e contestuale richiesta del permesso di soggiorno.

 

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