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Qual è la procedura corretta per avere la cittadinanza

La cittadinanza consente agli stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti in Italia di ottenere i privilegi, civili e politici, riservati ai cittadini, scrollandosi così di dosso l’etichetta di "straniero" o “extracomunitario”.

La procedura corretta per presentare la domanda di cittadinanza comincia con l'utilizzo del portale immigrazione del Ministero dell'Interno, al quale bisogna accedere, da gennaio 2019, non più tramite semplice mail e password, ottenute in fase di registrazione, bensì tramite SPID, ovvero credenziali ottenute da un provider riconosciuto che attesta l'identità digitale del richiedente.

La domanda di cittadinanza online presenta un elevato margine di rischio dal punto di vista dei documenti da allegare, per due ragioni: non tutti sono pienamente consapevoli di quali sono questi documenti; vi è poi una difficoltà di tipo puramente informatico, poiché questi documenti devono essere correttamente scansionati, con precisi requisiti di file, che non devono superare un certo peso in megabyte, ma che al tempo stesso devono presentare una discreta qualità affinché possano essere pienamente e comodamente leggibili.

E’ bene chiarire il punto inerente la documentazione, che nel discorso della procedura corretta per ottenere la cittadinanza assume senza dubbio un piano importante. Cittadinanza italiana quali documenti bisogna presentare?

Cominciamo col dire che gli unici documenti che devono essere allegati alla domanda di cittadinanza sono l’atto di nascita e il certificato penale, entrambi rilasciati dal Paese di origine. L’atto di nascita non ha scadenza e deve essere legalizzato (o apostillato, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione Aja del 1961), e tradotto in italiano (a meno, questa volta, che lo Stato sia firmatario della Convenzione di Vienna del 1976, e dunque adotti il modulo plurilingue, che come tale non deve essere tradotto, contenendo già in sé, tra le altre, la lingua italiana). L’atto di nascita, naturalmente, sarà quello italiano se lo straniero è nato in Italia.

Il certificato penale, invece, ha validità di 6 mesi dalla data di emissione. Lo straniero deve richiedere il certificato penale dello Stato di origine e degli altri eventuali in cui ha risieduto a partire dall’età di 14 anni. L’unico caso in cui il certificato penale non è richiesto è quando lo straniero è nato in Italia e vi ha risieduto ininterrottamente.

Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare, ha invece chiarito che il certificato penale è richiesto anche laddove lo straniero sia migrato in Italia prima di aver raggiunto 14 anni.

Anche il certificato penale deve essere tradotto e legalizzato (o apostillato, se si tratta di Stato aderente alla Convenzione Aja del 1961).

Lo straniero, inoltre, deve allegare permesso di soggiorno (o certificato che attesta il diritto al soggiorno permanente, se si tratta di cittadino Ue) e la carta d’identità, nonché il bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento del contributo ministeriale, che, si ricorda, è stato aumentato da 200 a 250 euro dal Decreto Sicurezza.

I suddetti documenti, scansionati e allegati online, dovranno poi essere consegnati in cartaceo alla Prefettura il giorno della convocazione, compresa la marca da bollo di 16 euro, di cui il richiedente avrà indicato gli elementi identificativi nella domanda telematica.

Tutte le altre circostanze devono essere autocertificate dallo straniero, che dunque deve inserire nel modello di domanda di cittadinanza online l’importo degli ultimi 3 redditi lordi, anche degli altri familiari conviventi, se i suoi sono insufficienti, nonché l’elenco delle città e degli indirizzi ove ha risieduto in Italia e all’estero, e infine, deve indicare l’esatta composizione dello stato di famiglia.

Riguardo alla posizione giudiziaria, mentre l’assenza di precedenti penali all’estero è documentata attraverso il certificato penale, per quanto riguarda i precedenti in Italia, non va richiesto il certificato del casellario giudiziale perché l’interessato deve avvalersi dell’autocertificazione: egli, dunque, autocertifica di avere, o non avere, precedenti penali e/o carichi pendenti.

Considerato tuttavia che la falsa autocertificazione integra un reato molto grave, la cui consumazione già di per sé può facilmente pregiudicare l’esito della domanda di cittadinanza, è altamente consigliabile per lo straniero, prima di compilare la domanda di cittadinanza online, richiedere tutti i certificati contenenti i dati e gli status da autocertificare, a cominciare dai modelli fiscali (dichiarazioni dei redditi, Cud, Modello Unico, 730), per passare al certificato storico di residenza e allo stato di famiglia.

E’ inoltre fondamentale richiedere - si ripete, solo per la corretta compilazione della domanda (ma non devono essere allegati) - il certificato dei carichi pendenti e la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale. Perché la visura e non il certificato del casellario normale? Perché in quest’ultimo non risultano le condanne per le quali è stata concessa all’imputato la “non menzione della pena”. Può quindi accadere, e di solito accade spesso, che lo straniero veda risultare “NULLA” sul certificato del casellario giudiziale “semplice”, e dunque dichiari nella domanda di non aver mai avuto problemi con la giustizia, ma che poi l’Amministrazione gli contesti un vecchio precedente penale in relazione al quale era stato concesso il beneficio della non menzione della pena, e che, di contro, sarebbe emerso se lo straniero avesse richiesto la Visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, è infine obbligatorio allegare certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana. Bisogna fare molta attenzione a questo requisito, perché le prefetture stanno bloccando spesso le procedure per assenza di tale documentazione.

La natura altamente tecnica del procedimento di presentazione della domanda di cittadinanza italiana, sia dal punto di vista giuridico che da quello informatico dell’uso dello strumento del Web, rendono quantomai consigliabile avvalersi dell’assistenza di un avvocato esperto in cittadinanza italiana e immigrazione, per il quale tali operazioni rappresentano pura routine, e che, grazie alla propria competenza, può garantire il corretto avvio della procedura.

 

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