Il ricorso al giudice nei procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio
Come sappiamo, il decreto sicurezza, ossia il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018 n. 132, ha abrogato la norma che impediva all’Amministrazione di respingere la domanda di cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dalla data di presentazione.
Sulla base della norma abrogata, pertanto, l’interessato maturava un diritto soggettivo a vedersi riconoscere cittadino italiano, decorsi 2 anni dalla domanda, che poteva essere esercitato pacificamente davanti al giudice ordinario.
Come accennato, l’art. 14 del decreto sicurezza, lettera a), ha abrogato tale norma, facendo sì che ora l’Amministrazione può sempre negare la cittadinanza, anche decorsi 2 anni, e anche decorso il nuovo termine di 48 mesi.
Per chi presenta oggi la domanda di cittadinanza per matrimonio non ci sono dubbi: l’Amministrazione non perde il potere di respingere la domanda, indipendentemente dal decorso del termine del procedimento. Ma qual è la situazione degli stranieri le cui domande di cittadinanza per matrimonio hanno visto decorrere 2 anni prima del 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza?
Lo Studio ha già presentato alcuni ricorsi, che sono ad oggi pendenti dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sostenendo che la norma abrogativa sopra citata non può influire sui diritti già acquisiti. In altre parole, l’interessato, alla data di entrata in vigore del decreto sicurezza, e dunque della norma che prevede l’abrogazione del “silenzio-assenso”, già aveva maturato il diritto soggettivo a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana per matrimonio. Dunque, si tratterebbe di un diritto acquisito.
Questi casi sono particolarmente complessi, poiché la difesa descritta si scontra con la norma che prevede la retroattività del termine nuovo di 48 mesi, che ha sostituito quello di 730 giorni, anche in relazione ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto sicurezza. Pertanto, il giudice potrebbe domandare:“E’ possibile riconoscere il diritto acquisito per il decorso del termine di 2 anni dalla domanda, previsto dalla norma abrogata (cui deve essere data applicazione), se la nuova legge, retroattivamente, prevede che il termine del procedimento ora è di 4 anni e non più di 2?”
La cittadinanza è uno status irrevocabile, diritto fondamentale a copertura costituzionale:
ecco, allora, che nel processo potrebbe diventare necessario sollevare una questione di illegittimità costituzionale della nuova legge, nella parte in cui prevede che il termine di 48 mesi è retroattivo, e pertanto, che si applica anche ai procedimenti in corso, senza accompagnare alcuna motivazione, né prevedere nulla in favore di chi, alla data in vigore della nuova legge, già aveva maturato il diritto alla cittadinanza.