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Il diritto di cittadinanza per uno straniero

Il diritto di cittadinanza per uno straniero (premessa)

Secondo il nostro ordinamento giuridico e in base alla legge del 5 febbraio 1992 n. 91, la Cittadinanza Italiana si acquista per:

  • Nascita, quando la persona è figlio di padre o madre cittadini Italiani, oppure se trovato sul territorio Italiano e i genitori sono ignoti;
  • Adozione di uno straniero da parte di cittadini Italiani;
  • Filiazione quando tra un minore e un cittadino Italiano intercorre un rapporto di parentela genitoriale;
  • Discendenza, e cioè quando uno straniero o apolide proviene da genitori o parenti in linea retta di secondo grado Italiani;
  • Residenza o Naturalizzazione, quando si risiede sul territorio Italiano da almeno 10 anni, o altro termine specificamente previsto all'art. 9, legge n. 91/1992;
  • Matrimonio quando si è uniti in matrimonio da almeno tre anni, se si risiede all'estero, da almeno due anni se si risiede stabilmente sul territorio Italiano e in ogni caso il tempo si riduce della metà in presenza di figli.

Dopo questa breve premessa in tale sede tratteremo nello specifico del Diritto di cittadinanza di uno Straniero per Matrimonio e Residenza.

Cittadinanza per matrimonio (chi può richiedere la cittadinanza e requisiti da possedere)

Secondo l'articolo 5 della legge del 5 febbraio 1992 n. 91, il diritto di cittadinanza per Matrimonio può essere richiesto dal coniuge del cittadino Italiano che risiede in Italia da almeno due anni in modo continuativo e cioè in possesso di regolare permesso di soggiorno e iscrizione all'ufficio anagrafe di uno dei comuni italiani; da almeno tre anni se risieduti all'estero. In ogni caso il tempo di riduce della metà in presenza di figli.
In caso di matrimonio con cittadino che ha acquistato la cittadinanza per Naturalizzazione, ovvero lo straniero che ha risieduto ininterrottamente in Italia per dieci anni, fa fede la data di acquisizione della cittadinanza e non quella del matrimonio.

Cittadinanza per residenza (naturalizzazione, requisiti)

Come già accennato in precedenza una particolare cittadinanza per residenza è la Naturalizzazione e cioè la residenza acquistata da stranieri residenti in Italia da dieci anni. Per i cittadini ai quali è stato riconosciuto lo stato di apolide o rifugiato, il tempo si riduce a cinque anni, mentre a quattro anni per i cittadini appartenente all'Unione Europea.
Altri casi di acquisto della cittadinanza per Naturalizzazione si riferiscono a:

  • stranieri residenti legalmente in Italia da almeno tre anni, che hanno un genitore o un familiare in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
  • adottato alla maggiore età la Naturalizzazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla data dell'adozione;
  • stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello per almeno cinque anni;
  • lo straniero di maggiore età nato in Italia, ne risiede sul territorio per almeno tre anni.

Può chiedere la residenza lo straniero nato e risieduto in Italia fino al diciottesimo anno di età. In tale caso può si chiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Quali documenti e come presentare domanda

Documenti richiesti

La tipologia di documenti richiesti per la presentazione della richiesta di cittadinanza, possono variare in base ai casi specifici.

In linea generale per la richiesta di cittadinanza vanno presentati i seguenti documenti:

  • per i non nati in Italia, va presentato innanzitutto il certificato di nascita accompagnato da regolare traduzione e legalizzazione (o apostille, se lo Stato in questione fa parte della Convenzione Aja del 1961);
  • ricevuta di 250 euro per contributi dovuti al Ministero dell'Interno;
  • marca da bollo da 16 euro;
  • per gli apolidi e i rifugiati va presentato il certificato che attesti tale status;
  • certificato penale dello Stato di origine, tradotto e munito di legalizzazione (o apostille, se lo Stato in questione fa parte della Convenzione Aja del 1961), che attesti l'assenza di precedenti penali. Il richiedente deve allegare il certificato penale anche degli altri eventuali Stati in cui abbia avuto residenza formale a partire dai 14 anni, esclusa l'Italia.
  • documento di riconoscimento.

Come presentare domanda

Dal 18 giugno 2015 la presentazione della domanda va effettuata esclusivamente online registrandosi all'indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it presente sul sito del Ministero degli Interni.
A registrazione effettuata è possibile compilare la domanda e allegare i documenti richiesti. Una volta inoltrata la domanda segue la convocazione, riscontrabile dalla sezione comunicazione presente sul profilo online, presso gli uffici della prefettura funzionale alla verifica dei documenti inviati. Inoltre, sempre dal portale utilizzato per l'invio della domanda è possibile verificare lo stato della pratica della cittadinanza

 

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