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Le modifiche del decreto sicurezza in materia di cittadinanza del 2018

Le modifiche del decreto sicurezza in materia di cittadinanza

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" ha introdotto importanti novità anche in materia di cittadinanza italiana.

Le norme che riguardano la cittadinanza sono contenute nell'art. 14.

Andiamo per ordine:

  • Viene abrogato il comma 2 dell'art. 8, legge 5 febbraio 1992 n. 91, che prevedeva quanto segue: "l’emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".

Prima della modifica, come pacificamente condiviso dalla giurisprudenza, decorsi 2 anni dalla domanda senza aver avuto risposta, il richiedente diveniva titolare del soggettivo ad essere riconosciuto cittadino italiano, e poteva essercitare tale diritto dinanzi al giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000; T.A.R. Lazio Sez. II Quater 28/3/07 n. 2727).

Con il Decreto Sicurezza, invece, viene eliminata ogni forma di silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non verrà più a crearsi alcun riconoscimento tacito della cittadinanza. Anche perché, come andremo a vedere, il termine per la conclusione del procedimento non è più di 730 giorni, dunque non vi è più coincidenza con i due anni previsti dall'art. 8, comma 2, legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Riportiamo di seguito il testo della norma:

«Art. 9.1. — 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Si richiedono, pertanto: anzitutto un livello più che discreto di conoscenza della lingua, ovvero il livello B1; in secondo luogo, che non sono tenuti ad attestare nulla gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo Ue, e quelli che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del Testo Unico sull'Immigrazione, in quanto, per loro, l'adempimento in questione è già stato assolto e certificato.

  • novità di rilievo esclusivamente formale e marginale è l'aumento del contributo ministeriale, necessario per la presentazione della domanda di cittadinanza, tanto per residenza che per matrimonio, da 200 euro a 250 euro.
  • Fondamentale, invece, è la modifica che riguarda il termine di conclusione del procedimento, che da 730 giorni viene aumentato a 48 mesi. La modifica è piuttosto discutibile, e sembra legittimare l'inadempimento della P.A., ovvero l'inacapacità della nostra Amministrazione a rispettare i termini di legge nell'ambito dei procedimenti riguardanti la cittadinanza italiana.

Pur riconoscendo la complessità del procedimento in discorso, che richiede indagini complesse e delicate, sinceramente non si comprende come si possa fare di "tutta l'erba un fascio", assegnando un termine così ampio in maniera indiscriminata, quando non tutte le pratiche presentano il medesimo grado di difficoltà.

Si pensi, ad esempio, allo straniero nato e cresciuto in Italia, che non avendo potuto conseguire la cittadinanza al compimento del 18° anno di età, ha presentato domanda di cittadinanza per residenza. Egli sarà esposto al rischio di dover attendere 4 anni e più per ottenere la cittadinanza, pur, magari, non avendo vissuto un solo giorno nel Paese di origine e/o in altri Stati terzi.

Si ricorda che in sede di conversione, è stata eliminata la norma che prevedeva l'applicazione del nuovo termine di 48 mesi anche per i procedimenti di cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa, avviati presso il Consolato italiano o il Comune di residenza.

  • Il nuovo art. 10 bis, introdotto dall'art. 14, lettera d), del decreto sicurezza, contiene la modifica alla legge sulla cittadinanza che più è stata discussa in sede politica, e che probabilmente sarà oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, ovvero la revoca della cittadinanza.

Con la suddetta norma si ammette la possibilità di revocare la cittadinanza laddove lo straniero naturalizzato venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di terrorismo e altri gravi fatti delitti contro lo Stato.

Per approfondimenti si veda l'articolo relativo a "la revoca della cittadinanza italiana"

 

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