Skip to main content

Cittadinanza per residenza: il requisito della residenza legale e il problema dei buchi di residenza per gli stranieri in Italia

Il requisito di base che lo straniero deve avere per presentare la domanda di cittadinanza in Italia per residenza è, per l’appunto, la “residenza” nel territorio nazionale. Il termine minimo di residenza, in linea generale, è di 10 anni.

Poi vi sono i casi particolari previsti dall’art. 9, Legge n. 91/1992, ovvero: 

  • 3 anni per lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica;
  • 5 anni successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica;
  • 4 anni per il cittadino comunitario;
  • 5 anni per l'apolide e il rifugiato. 

Il calcolo del suddetto periodo di residenza legale inizia NON da quando l’interessato ha ottenuto il primo permesso di soggiorno, bensì da quando egli è stato iscritto all’anagrafe della popolazione residente.

Conta pertanto la residenza “anagrafica”, che deve essere continuativa ed ininterrotta, altrimenti, con i c.d. “buchi di residenza”, cioè quando l'anagrafe decreta la cancellazione della residenza, il termine di 10 anni (o altro tra quelli sopra indicati) ricomincia a decorrere dalla nuova iscrizione anagrafica.

Attualmente, la posizione della giurisprudenza, in linea con la prassi amministrativa, non consente all’interessato di colmare i periodi di interruzione della residenza con altra prova che dimostri la sua stabile presenza in Italia.

Si è discusso, in particolare, se l’interessato potesse dimostrare la “residenza di fatto” in Italia con documentazione giustificativa, come contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni fiscali, contratti di affitto, ecc.

Dal punto di vista dell’Amministrazione la risposta è un secco “no”. Così, tra le altre, si è recentemente pronunciato l’ufficio cittadinanza della Prefettura di Roma.

La giurisprudenza, come detto, aderisce a questa impostazione. Infatti, l’unico caso in cui l’interessato è ammesso a colmare il “buco di residenza” con documentazione giustificativa è quello dello straniero nato in Italia che, al raggiungimento della maggiore età, chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana per ius soli.

I giudici, infatti, ritengono che in tal caso non possa addossarsi sul neonato l’inadempimento dei genitori, che non hanno provveduto ad iscriverlo all’anagrafe.

Nella pratica di tutti i giorni, capita che i periodi di interruzione della residenza saltino fuori in pieno svolgimento del procedimento. Per questo motivo, prima di presentare la domanda di cittadinanza, consigliamo agli interessati di richiedere il certificato storico di residenza.

Non è che il certificato storico di residenza occorra per presentare la domanda di cittadinanza, non essendo affatto un documento richiesto dall’Amministrazione. La finalità è un’altra, ovvero, consentire all’interessato di avere piena certezza sulla propria posizione anagrafica in Italia, prima di presentare una domanda di cittadinanza che, in presenza di “buchi di residenza”, sarebbe dichiarata persino “irricevibile”.

Il controllo è tanto più opportuno se consideriamo che la legge anagrafica prevede una procedura “accelerata” per la cancellazione dei cittadini extracomunitari che non abbiano rinnovato, nei termini di legge, la dichiarazione di dimora abituale.

Ricordiamo, al riguardo, che i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe sono obbligati a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune in cui risiedono, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, esibendo copia del titolo stesso.

In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, l’ufficio anagrafe del Comune invita lo straniero ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.

Se tale onere non viene adempiuto, lo straniero viene cancellato dall'anagrafe della popolazione residente.

Può quindi accadere che lo straniero extracomunitario, per essere mancato temporaneamente dall’Italia, o comunque per essersi fatto sfuggire l’adempimento del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, si veda cancellare dall’anagrafe senza neanche saperlo.

A distanza di tempo, non avendo ricevuto le comunicazioni dell’ufficio anagrafe, lo straniero crede in buona fede di essere ancora iscritto in quel dato Comune, e invece non lo è più: sono casi che ci capitano spesso nella prassi, e che andrebbero evitati.

E’ ovvio che le prime attenzioni, lo straniero che aspira a diventare cittadino italiano, dovrebbe riporle in via preventiva, evitando di incappare nella cancellazione per irreperibilità.

In ogni caso, uno scrupolo a posteriori eviterebbe quanto meno di richiedere la cittadinanza in assenza dei requisiti di legge.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971