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Dichiarazione di dimora abituale e cancellazione anagrafica dello straniero

La cancellazione anagrafica dello straniero si distingue dalla cancellazione del cittadino italiano per la sussistenza di una fattispecie ulteriore e specifica.

E’ l’art. 11, comma 1, lettera c) del D.p.R. n. 223 del 1989 a stabilire che il cittadino straniero può essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente “per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale”.

Il comma 3° dell’art. 7 del suddetto D.p.R., infatti, stabilisce l’obbligo per i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Si tratta di un adempimento di cui non tutti gli stranieri sono al corrente: in sostanza, lo straniero che provvede a rinnovare il permesso di soggiorno è tenuto altresì a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza. 

Come specificato nel Parere del Ministero dell'Interno del 31/3/2004, tale obbligo riguarda solo i cittadini extracomunitari.

L’ufficiale di anagrafe, effettuato detto incombente, provvede ad aggiornare la scheda anagrafica dello straniero con i nuovi estremi del permesso di soggiorno, dandone notizia al Questore.

Il mancato adempimento da parte dello straniero, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (termine modificato dalla legge n. 94 del 2009, precedentemente il termine era di 1 anno), previo obbligatorio avviso da parte dell’ufficio, con intimazione a provvedere entro i successivi 30 giorni, costituisce dunque motivo legittimo di cancellazione anagrafica del cittadino straniero, da comunicare alla Questura entro il termine di 15 giorni.

Vi è da segnalare, tuttavia, un aspetto essenziale: il Ministero dell’Interno, con circolare n. 12 del 2 marzo 2005, ha chiarito che la fattispecie in parola prevede il concorso di due elementi.

Il primo è l’omessa dichiarazione di dimora abituale, il secondo è il decorso del periodo di legge dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

Si desume quindi che il termine di 6 mesi vada riferito all’ipotesi di mancata attivazione delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, mirando tale disposizione a definire la posizione anagrafica degli stranieri che non abbiano provveduto al suddetto onere, e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda, pur non avendo ottemperato al rinnovo della dimora abituale.

Ne deriva che l’Ufficiale di anagrafe, qualora venga a conoscenza che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata regolarmente presentata, non dovrà provvedere alla cancellazione anagrafica per il solo motivo dell’omessa presentazione della dichiarazione di dimora abituale.

Tale omissione, infatti, di per sé sola, non è sufficiente a giustificare l’eliminazione dello straniero regolarmente soggiornante dall’anagrafe.

Al limite, la mancata presentazione della dichiarazione, dietro invito formale dell’Ufficio, può giustificare l’avvio di un procedimento volto alla verifica anagrafica ex art. 4 della Legge n. 1228 del 1954, in quanto è possibile che lo straniero abbia mutato la dimora abituale omettendo di comunicarlo all’Ufficiale d’anagrafe.

Di contro, se lo straniero non provvede alla richiesta dell’Ufficio di anagrafe di presentare il rinnovato permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta dell’avvenuta richiesta di rinnovo, e al contempo, a rendere nuovamente la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di riferimento, come prevede l’art. 7, comma 3, d.P.R. 223/1989 e art. 14 del d.P.R. n. 334/ 2004, seguirà la formale diffida, da parte dell’Ufficio stesso, rivolta allo straniero, a presentare il permesso di soggiorno rinnovato – o la ricevuta dell’istanza di rinnovo – unitamente alla dichiarazione di dimora abituale, entro il termine di 30 giorni.

Nel caso in cui lo straniero non provveda, l’Ufficiale di anagrafe potrà allora avviare la pratica di cancellazione anagrafica per irreperibilità ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.c)  d.P.R. 223/1989. 

 

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