Procura alle liti rilasciata all'estero
La procura alle liti per un processo che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, ai sensi della quale, il mandato può essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 5.05.2006, n. 10312, sulla base di tale premessa ha affermato che “la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della 'lex loci', occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore".
Nella specie, la procura era stata validamente conferita con atto redatto in conformità alla "lex loci", nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, posto che dall'autenticazione notarile era chiaro che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identità dei sottoscrittori.
Nello stesso senso, si è espressa Cass. 25 maggio 2007, n. 12309: “Ai sensi dell'art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale".