Il diritto di partecipazione del privato al procedimento amministrativo
Le norme sul "giusto procedimento", introdotte dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche, garantiscono il diritto di partecipazione dell'istante privato al procedimento amministrativo, secondo il principio di parità su cui deve improntarsi il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione durante lo svolgimento del procedimento stesso.
Nell'ambito di tale diritto, rientra senz'altro la possibilità, per l'istante, di richiedere informazioni sullo stato della propria pratica, senza dover necessariamente ricorrere allo strumento giuridico dell'istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990.
Si rammenta, al riguardo, che il "giusto procedimento" ha tra i suoi obiettivi essenziali quello di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, fissati dagli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
Poiché l'accesso formale agli atti comporta un aggravio procedurale, si può ritenere che l'obbligo da parte dell'amministrazione di fornire riscontri alle richieste d'informazioni del privato risieda non soltanto nel diritto di partecipazione di quest'ultimo al procedimento amministrativo, come sopra chiarito, ma anche nel dovere dell'amministrazione stessa di conformare il proprio agere ai suddetti principi di rango costituzionale.