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Espulsione e libertà di circolazione dei familiari di cittadini dell'Unione

Allo straniero espulso che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunque dell'Unione Europea, in luogo degli artt. 13 e ss. del Testo Unico sull’Immigrazione (che disciplinano l’espulsione dal territorio nazionale dei cittadini extracomunitari), diventa applicabile la normativa di cui al D. Lgs. N. 30 del 2007. 

Tale Decreto Legislativo, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, detta una disciplina più garantista in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, prevedendo che: Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro  familiari,  qualsiasi sia  la  loro  cittadinanza,  può  essere  limitato   con   apposito provvedimento solo per motivi  di  sicurezza  dello  Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o di pubblica sicurezza” (comma 1°).

L'interessato, pertanto, potrà richiedere la revoca dell'espulsione e la cancellazione della propria iscrizione alla Banca Dati Schengen, laddove non ricorrano i motivi preclusivi stabiliti dalla suddetta normativa.

 

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