Ricongiungimento familiare e poteri dell'Autorità Consolare italiana sul rilascio del visto
Fino a dove si può estendere il potere dell'Autorità Consolare nell'ambito del procedimento volto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare ex art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998?
A rispondere è il Tribunale di Roma, Sezione I^ Civile, con l'ordinanza n. 7618/2014, emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Si tratta di un caso seguito dall'Avvocato Boschetti dove il ricorrente aveva beneficiato del nulla osta al ricongiungimento da parte della Prefettura, per poi veder negare dall'Ambasciata il relativo visto ai familiari da ricongiungere, poiché "figli del coniuge e non del richiedente".
Il Tribunale prende a riferimento della decisione l'art. 29, comma 7, del D. Lgs. 287/1998, per il quale "Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute".
Il punto più interessante della motivazione è senza dubbio il seguente: "La norma attribuisce dunque all'autorità consolare italiana solo un potere di verifica formale dell'autenticità della documentazione prodotta dovendo l'autorità, in presenza di nulla osta, provvedere al rilascio del visto quale atto consequenziale e dovuto, ove la verifica della sola autenticità della documentazione abbia dato esito positivo. In definitiva, tale autorità non ha alcun potere di verificare l'esistenza dei presupposti di legge, compito che spetta alla Prefettura attraverso il rilascio del nulla osta, ma si deve limitare a verificare l'autenticità della documentazione prodotta. Pertanto il diniego di visto nel caso in esame è stato emesso illegittimamente in assenza di poteri perché la motivazione del rigetto non riguarda la verifica dei documenti, ma l'esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare: presupposti correttamente individuati come esistenti all'atto del rilascio del nulla osta".
In seconda battuta, il Tribunale di Roma evidenzia che l'art. 29 sopra citato del Testo Unico sull'Immigrazione, per l'appunto prevede tra i soggetti nei cui riguardi richiedere il ricongiungimento, i "figli minori, anche del coniuge".
Nel caso di specie ricorrevano i requisiti di legge, avendo il ricorrente presentato richiesta di ricongiungimento in favore dei figli del coniuge, con il consenso di questi.