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Ingresso in Italia con visto per residenza elettiva

Avevamo anticipato in un precedente articolo della possibilità per lo straniero, partner di cittadino comunitario, di fare ingresso in Italia con un visto per residenza elettiva, per poi richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Requisito essenziale, come si è specificato, è che tra i due soggetti intercorra una convivenza stabile, debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione. (Ministero dell'Interno, circolare del 18 luglio 2007). 

Tale opportunità, lo ricordiamo, si fonda sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2007, il quale prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea, dove per "familiare" si intende una categoria più ampia rispetto a quella prevista dalle norme sul ricongiungimento familiare.

Ma in che misura? Cosa deve intendersi allora per "familiare"? E soprattutto, per "convivenza stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione"?

Essendo piuttosto dubbia, ad una prima lettura, l'interpretazione di tali requisiti, e non avendo ottenuto risposte soddisfacenti dalle amministrazioni interpellate, abbiamo deciso di approfondire la questione.

Ebbene, abbiamo verificato che ai sensi della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea datata 29 aprile 2004, "la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio". 

A questo punto la situazione si chiarisce: se la stabile convivenza è stata registrata presso uno Stato membro dell'Unione che appunto prevede detta registrazione, equiparandola quanto ad effetti civili al matrimonio (così, ad esempio, la Spagna), trasferendosi in Italia il partner extra-Ue potrebbe ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva. L'Italia, come sappiamo, non prevede la registrazione della convivenza di fatto, non equiparandola affatto al matrimonio dal punto di vista degli effetti civili.

Tuttavia, sarebbe chiamata a riconoscere, ai fini del diritto al soggiorno del cittadino Extra-Ue, tale convivenza (ora sì, debitamente attestata) laddove questa fosse stata registrata presso uno Stato membro che invece la prevede e la tutela con tutti gli effetti di legge, e naturalmente non contrasti l'ordinamento italiano.

La strada è dunque percorribile nel senso illustrato, di sicuro non semplice. Mi pare utile evidenziare, infatti, che la registrazione della convivenza negli Stati membri che la prevedono non si riduce mai ad una pura formalità, ma presuppone che i partner siano residenti nello Stato membro in questione e anche iscritti nello stesso domicilio (altrimenti non si potrebbe parlare di convivenza), se non addirittura che il partner comunitario sia cittadino dello Stato stesso.

 

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