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protezione internazionale: diritto di asilo

Ottenere il riconoscimento del diritto all'asilo non è cosa semplice. Il diritto di asilo consiste nel rifugio offerto da uno Stato allo straniero in difficoltà, con l'ammissione sul proprio territorio e la protezione dello straniero stesso da eventuali azioni lesive delle libertà fondamentali poste in essere da altri Stati.

Nell'ordinamento giuridico italiano, il diritto di asilo è rinvenibile all'art. 10 della Costituzione, comma 3°, dove si dispone che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Secondo la giurisprudenza, la riserva di legge configura la volontà del costituente di affidare al legislatore ordinario la disciplina attuativa, evitando così una delega al potere discrezionale di altra autorità, tesa a specificare requisiti e modalità del godimento del diritto e dei criteri di accertamento entro una latitudine che non può circoscriverne la sfera costituzionale (così Cass. Sez. I, 1 settembre 2006, n. 18940).

diritto_asiloIn assenza di una normativa di attuazione, larga parte della dottrina ha per anni sostenuto la immediata percettività e la diretta applicabilità della citata disposizione costituzionale: teoria che ha trovato conferma nella giurisprudenza, con la sentenza della Cass. a Sezioni Unite del 26 maggio 1997, n. 4674, ribadita sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 17 dicembre 1999 n. 907.

E' evidente la differenza tra asilo e status di rifugiato, visto che nel primo caso il riconoscimento del diritto non è posto in relazione al fatto di essere vittima di sopraffazioni e persecuzione, bensì di essere destinatario di altri fatto che hanno in concreto compromesso, nel Paese di origine dello straniero, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e ciò indipendentemente dal motivo della limitazione.

Pertanto la categoria dei rifugiati è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo, in quanto risulta fattore determinante per l'individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, ossia un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, comma 3° della Costituzione.

 

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