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Permesso di soggiorno per residenza elettiva per il convivente del cittadino UE

I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che rientrano nelle categorie dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 30/2007, e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva, in generale, viene rilasciato allo straniero ritenuto in grado di mantenersi nel territorio italiano autonomamente, dunque senza bisogno di lavorare, ad esempio perché in possesso di rendite da pensione o immobiliari. 

Tra le varie ipotesi previste dalla legge, può ottenere il permesso di soggiorno per residenza elettiva il cittadino straniero che non rientra nella definizione di familiare, quale categoria tipica del ricongiungimento, in particolare i conviventi di cittadini comunitari.

Il rapporto di convivenza stabile o di parentela va dimostrato tramite documentazione idonea rilasciata dallo Stato in cui il cittadino UE dimorava prima del trasferimento in Italia. Questo è quanto ha previsto dal Ministero dell'Interno, con la circolare del 18 luglio 2007.

L'opportunità di richiedere il permesso di soggiorno per residenza elettiva si fonda sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2007, il quale prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea, dove per "familiare" si intende una categoria più ampia rispetto a quella generalmente prevista nel diritto dell'immigrazione, ad esempio con le norme sul ricongiungimento familiare.

La residenza elettiva, tra gli altri, può riguardare anche lo straniero a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

Naturalmente, l'ingresso del cittadino straniero sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva. 

 

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