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Preavviso di rigetto del permesso di soggiorno. Obbligo ed effetti della sua omessa comunicazione

Il preavviso di rigetto è un istituto introdotto dalla riforma del procedimento amministrativo intervenuta nel 2005; infatti, la L. 15/2005 ha inserito, nell'impianto normativo della legge sul procedimento, l'art. 10 bis, rubricato, appunto, "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".

La citata disposizione stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

Detta comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che tornano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato.

Si tratta di un istituto il cui scopo è quello di ridurre il contenzioso tra la pubblica amministrazione e i cittadini, a fronte dell'arricchimento del materiale informativo offerto da questi ultimi, e che risponde altresì all'esigenza di democratizzare il processo decisionale della P.A.

I giudici amministrativi hanno discusso circa l'applicabilità dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ai casi di procedimento di rilascio del permesso di soggiorno. Si registrano 2 orientamenti: il primo ritiene che il preavviso di rigetto non sia suscettibile di applicazione ai procedimenti in oggetto, in cui l'omissione darebbe luogo ad una mera irregolarità (Tar Liguria, Genova, Sez. II, 31/01/2008 n. 130). Di contrario avviso, è il Consiglio di Stato, il quale ha più volte affermato che invece, l'art. 10 bis si applica anche a tali procedimenti. Infatti, "l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 è stato introdotto dalla legge n. 15 del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato ed amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza. La norma si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi (procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali). Il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno è un procedimento ad istanza di parte, cui si applica, quindi, la suddetta disposizione" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/01/2011 n. 256).

 

 

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