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Dichiarazione ospitalità stranieri

L'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, che sostituiva l'art. 147 del T.U.L.P.S., a suo tempo abrogato, prevedeva degli obblighi stringenti per la generalità dei cittadini, sanzionandone amministrativamente l'eventuale inosservanza, attraverso l'applicazione di una pena pecuniaria. 

Veniva fatto carico a colui che, a qualsiasi titolo, fornisse un alloggio a stranieri o apolidi, anche se legati al soggetto obbligato da vincoli di parentela o affinità, di dare tempestiva comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza (Questore nel capoluogo di Provincia, Commissario di P.S. nei comuni ove presente il commissariato, e Sindaco in tutti gli altri comuni), attraverso una dichiarazione comprendente tutta una serie di dati relativi alla persona da ospitare.

La tempestiva comunicazione era obbligatoria, altresì, ove si fosse proceduto a cedere ad uno straniero o apolide la proprietà o il godimento di qualsiasi tipo di immobile. Detta comunicazione obbligatoria andava effettuata entro il termine di 48 ore. Ebbene, tale norma dapprima è stata riformata con la Finanziaria 2007, ma limitatamente alla parte che riguardava i datori di lavoro che assumevano dipendenti stranieri. In seguito, l'intera norma è stata abrogata dal Decreto Legge 10/2007

Pertanto, oggi non sussiste più l'obbligo della comunicazione entro le 48 ore.

Tuttavia, permane in vita l'obbligo per i “padroni di casa” di effettuare la comunicazione di cessione del fabbricato ad uso esclusivo, entro 48 ore se la stessa supera un mese, indipendentemente dal fatto che i “beneficiari” siano cittadini Italiani, Europei o Stranieri. Ciò in quanto non è stata affatto abrogato l’articolo 12 del D. L. 59/78, convertito nella Legge 191/78 (la cosiddetta comunicazione antiterrorismo). 

 

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