Assegno unico figli 2021
Lo Studio Legale Internazionale Boschetti, con l'obiettivo di essere sempre più un riferimento per i suoi clienti, presta assistenza e consulenza nella pratica di richiesta dell'assegno unico figli 2021 presentata da stranieri residenti in Italia.
A partire dal 1 luglio 2021, il Governo italiano ha previsto l'entrata in vigore del nuovo strumento di sostegno per tutti i nuclei familiari con figli a carico, che andrà a sostituire i sussidi attuali di supporto alle famiglie (come il bonus nascita, il bonus bebé, le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'assegno familiare) e che verrà erogato con importo progressivo calcolato sulla base del modello ISEE.
La misura consiste nella concessione di una quota massima mensile di 250,00 Euro per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino all'età di 21 anni, con applicazione di una maggiorazione all'importo dell'assegno per i figli successivi al secondo, per le madri di età inferiore ai 21 anni e per i figli con disabilità.
Fino al compimento dei 18 anni, l'assegnò unico figli verrà corrisposto in favore dei genitori. Dai 18 ai 21 anni, invece, esso - su richiesta - potrà essere concesso direttamente al figlio maggiorenne a carico, a condizione che frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio, oppure un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, o sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.
L’assegno unico figli 2021 sarà concesso nella forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione oppure come erogazione mensile di una somma in denaro e sarà compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.
Per richiedere l'assegno unico figli è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Per avere una consulenza più approfondita, anche riguardo ai documenti da presentare, potete contattarci e riceverete un preventivo senza impegno.