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Rischio migratorio quando esiste una relazione sentimentale tra il richiedente il visto e la persona invitante

E' molto difficile poter contrastare il diniego del visto di breve durata, quando il richiedente non ha forti elementi che lo trattengono nel suo Paese, quando non ha redditi, non ha un lavoro stabile, non ha beni immobili di proprietà, ecc.

Per consolidata esperienza dobbiamo dire che le possibilità di successo di un ricorso fondato su queste premesse sono bassissime.

Al di là dei motivi stereotipati che concretamente sono stati "barrati" sul modulo uniforme Schengen, è evidente che l'Ambasciata viene allarmata dal "rischio migratorio", ovvero dal rischio che il richiedente non effettui il rimpatrio una volta scaduto il visto di breve durata, e quindi, che il visto di breve durata (ad es. turistico) venga in realtà utilizzato con scopi strumentali. 

La lettera di invito e la garanzia del sostentamento prestata dal soggetto invitante in Italia non è considerata sufficiente. Le eventuali garanzie presentate dagli invitanti italiani, infatti, possono essere un rafforzativo ma non sono determinanti.

Rischio migratorio quando esiste una relazione sentimentale tra il richiedente il visto e la persona invitante

Il richiedente visto deve dimostrare di possedere mezzi finanziari propri ed una posizione radicata su territorio (conti bancari, attività lavorativa, vincoli familiari, ecc.). La stabilità socio-economica, nonché i vincoli familiari, sono tutti fattori idonei a rendere immaginabile il rientro della persona nel suo Paese di origine.

A seguito di numerosissimi casi di non rientri, seguendo precise istruzioni Ministeriali, le Ambasciate italiane nei Paesi a più alto rischio di immigrazione illegale stanno mostrando un atteggiamento sempre più rigido nella gestione delle pratiche dei visti d'ingresso.

In molti casi, tra i fattori che fortificano il "rischio migratorio" vi è l'esistenza di una relazione sentimentale tra lo straniero e la persona ospitante. E' brutto a dirsi, ma riconoscendo ad essa un valore ostativo, il diniego del visto assume i toni di un infelice verdetto che impedisce ai soggetti coinvolti di coltivare la propria relazione affettiva.

In modo più specifico, i due innamorati potranno vedersi sempre e solo nel Paese dello straniero, mentre a quest'ultimo non sarà dato modo di vedere, conoscere e scoprire l'Italia, oltre alle amicizie e ai parenti del partner italiano.

Eppure non è del tutto così. L'elemento di base, ovvero la relazione sentimentale, può essere ribaltata di funzione. Ovvero, mentre secondo la prospettiva di un visto turistico, la relazione sentimentale può fortificare il rischio migratorio, rappresentando un ulteriore motivo di dissuasione per lo straniero dal rientrare nel suo Paese alla scadenza del visto, detta relazione sarebbe la base positiva per la richiesta di un visto diverso.

Ci riferiamo alla richiesta del visto ex art. 3, D. Lgs. 30/2007.

In base a tale norma, infatti: "Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone.... a)..... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale))".

Come si può notare, il partner stabile del cittadino Ue non ha un diritto all'ingresso e al soggiorno, ma lo Stato membro ha solo un obbligo di agevolare questo tipo di ricongiungimenti. Rimane comunque una strada percorribile, molto di più a mio giudizio, che un ricorso contro il diniego del visto nel quale il rischio migratorio può essere difficilmente contestabile nel giudizio davanti al Tar.

 

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