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Ricorso contro il diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea

L’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sancisce il diritto di ogni cittadino dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da detto trattato e dalle relative disposizioni di attuazione.

Il principio di libera circolazione e soggiorno ha trovato attuazione in ambito comunitario con la direttiva 2004/38/CE, che nel diritto interno, è stata applicata con il D. Lgs. 30/2007.

La normativa in questione è di assoluto favore rispetto alle norme del Testo Unico sull’Immigrazione che regolano l’ingresso e soggiorno degli stranieri extracomunitari.

I beneficiari di detta normativa sono i cittadini dell’Unione, ovvero qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, nonché i loro familiari, anche se non appartenenti ad uno Stato membro.

Sono considerati familiari, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 30/2007:

  • Il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitanti equipari l’unione registrata al matrimonio (equiparazione non prevista dalla legge italiana, neppure dalla Legge “Cirinnà”);
  • i discendenti in linea retta del cittadino UE o del coniuge, se di età inferiore ad anni 21 o a carico;
  • gli ascendenti del cittadino UE o del coniuge, se a carico. 

Ai sensi dell’art. 6, i cittadini dell’Unione hanno diritto di libero soggiorno in Italia fino a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione del proprio Stato di appartenenza.

Stesso diritto spetta ai familiari del cittadino UE, anche se extracomunitari, purché siano in possesso di passaporto e di visto d’ingresso, se richiesto.

A tal riguardo, va specificato che il Ministero degli Affari Esteri, con il messaggio n. 400/A/2013/12.337, ha chiarito che i familiari dei cittadini comunitari che si ricongiungono, ovvero che entrano al seguito di questi ultimi, non hanno più l’obbligo di richiedere un visto nazionale di tipo D per lungo soggiorno (cioè per soggiorni superiori a 90 giorni), bensì un normale visto turistico C di breve soggiorno, solo per poter attraversare le frontiere UE e poi effettuare il ricongiungimento con il cittadino dell’Unione.

Trascorsi 3 mesi dall’ingresso, i familiari del cittadino dell’Unione, per continuare a soggiornare legalmente in Italia, debbono richiedere la “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione Europea”, ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. 30/2007.

La richiesta si presenta presso la Questura competente per territorio, e può essere avanzata anche prima dei 3 mesi, laddove vi sia l’intenzione del familiare di proseguire il soggiorno in Italia.

La carta di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione ha una prima validità di 5 anni; dopodiché, se il cittadino dell’Unione ha soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per 5 anni (o, naturalmente, se è cittadino italiano), il suddetto titolo viene rinnovato senza termine di durata, e dunque diviene una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione.

Contro il provvedimento del Questore che decreta il diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario in composizione monocratica del luogo dove dimora il richiedente.

Ci si deve rivolgere al giudice ordinario e non al Tar, poiché nel caso in esame si tratta di difendere un (affermato) diritto soggettivo, quello all'unità familiare, e non invece un interesse legittimo, il quale, al contrario, viene tutelato tramite il giudice amministrativo.

Il ricorso, come stabilito dal D. Lgs. 150/2011, è disciplinato dalle norme del rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. del codice di procedura civile).

"Rito sommario di cognizione" non significa che nel procedimento non siano ammissibili gli stessi mezzi istruttori del giudizio ordinario, ma che essi vengono assunti in modo semplificato, proprio per la peculiarità del rito. 

Il ricorso contro il diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino Ue, pertanto, viene trattato con un processo più rapido dal punto di vista sia delle tempistiche che delle formalità del giudizio, vista proprio questa semplificazione dell'istruttoria del giudizio, che per l'appunto viene chiamata "deformalizzata", e che ritrova riscontro nell'art. 702 ter, 5° comma, del codice di procedura civile, ai sensi del quale, il Giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.

In linea teorica, la prima udienza potrebbe anche essere l'unica. E' chiaro, tuttavia, che le esigenze di speditezza che connotano il procedimento sommario di cognizione, non impediscono che esso si snodi anche in una o più udienze di rinvio, dettate da motivi di "rito", o comunque funzionali alla sua conclusione nel pieno diritto delle parti al contraddittorio, alla prova e alla difesa.

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