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Ottenere il permesso di soggiorno grazie alla legge Cirinnà per le unioni civili

In tanti si chiedono quali novità abbia apportato la Legge n. 76/2016, c.d. "Cirinnà", sulle unioni civili e le convivenze di fatto, dal punto di vista delle norme sull'immigrazione.

In particolare, i cittadini italiani (o comunitari, o stranieri comunque regolarmente soggiornanti in Italia)  si chiedono se i loro “partner” extracomunitari, senza autonomo titolo di soggiorno, abbiano acquisito il diritto, in ragione della suddetta legge, ad ottenere un permesso di soggiorno in Italia.

Ottenere il permesso di soggiorno grazie alla legge Cirinnà per le unioni civili: richiedilo con l'avvocato Francesco Boschetti

Anzitutto, va ricordato che il conseguimento di un titolo di soggiorno per motivi di unità familiare si fonda:

  • Sull’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione, che disciplina il ricongiungimento familiare dello straniero con una ristretta categoria di familiari. Ovvero: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; 
figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
  • Sull’art. 2 del D. Lgs. 30/2007, che disciplina la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, intendendo per questi ultimi: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;  gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Ciò premesso, la Legge Cirinnà prevede esplicitamente l'equiparazione con il matrimonio e i coniugi esclusivamente per le unioni civili, cioè le unioni registrate di persone dello stesso sesso. Per cui, unioni civili e permesso di soggiorno possono coesistere.

L'art. 1, comma 20, infatti, stabilisce che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Manca analoga disposizione, invece, riguardo alle convivenze di fatto (o “miste”), per le quali sono previste delle equiparazioni limitate e specifiche (ad esempio, in merito alle norme del diritto penitenziario), e non una clausola generale.

Ne consegue che il diritto all'unità familiare, alla luce del testo normativo, deve ritenersi positivamente riconosciuto esclusivamente per le unioni civili di persone dello stesso sesso, che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 30/2007 figurano come familiari, mentre sotto il profilo del ricongiungimento familiare, nell’ambito dell’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione, debbono ritenersi equiparati al “coniuge”.

Nel caso delle convivenze “miste”, pertanto, si ritiene che la nuova legge non apporti variazioni significative sotto il profilo delle norme sull’immigrazione.

Ciò, naturalmente, non toglie che la strada di un ricongiungimento, o coesione familiare, o unione con cittadino comunitario, possa essere comunque provata anche per i conviventi di fatto, e in ogni caso che tale soluzione vada adeguatamente approfondita.

Vi è da dire, tra l’altro, che per tracciare un’analisi più completa della situazione occorrerà attendere le prime manifestazioni pratiche della nuova legge dal punto di vista del diritto dell’immigrazione.

 

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