Skip to main content

Residenza elettiva e permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Il visto - e il relativo permesso di soggiorno - per residenza elettiva viene richiesto e ottenuto dagli stranieri che intendano stabilirsi in Italia e dimostrino di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa. 

Ciò premesso, cosa succede quando l’interessato, trascorsi 5 anni di regolare soggiorno per residenza elettiva, presenta istanza di concessione del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo? 

Come sappiamo, la ex carta di soggiorno, all’art. 9 Testo Unico Immigrazione, richiede il possesso di un reddito adeguato, parametrato nel minimo all’importo dell'assegno sociale. I titolari del permesso per residenza elettiva, tuttavia, proprio in funzione della natura del titolo di soggiorno posseduto, generalmente non possono vantare redditi prodotti e tassati in Italia, non svolgendo attività di lavoro.

Che ampiezza va data, pertanto, al requisito del reddito ai fini della concessione del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo?

La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in molteplici occasioni a favore di un’interpretazione estensiva, partendo dalla lettera dell’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione, sopra citato, il quale richiede solamente un determinato reddito ma non specifica che debba trattarsi di reddito prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia. Né è imposto che il possesso del reddito debba essere documentato tassativamente mediante la documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi o CUD) con implicita esclusione dei redditi non tassati ancorché, in ipotesi, legittimamente esenti.

In particolare, il Tar Toscana, Sezione II^, con la sentenza n. 65/2013, ha rigettato la tesi sostenuta dall'Amministrazione in giudizio, secondo la quale, il conseguimento della carta di soggiorno ammette il suo titolare ad usufruire di tutti i servizi sociali cui è ammesso il cittadino, e pertanto, tale beneficio non sarebbe concedibile se non a chi contribuisce con le proprie imposte.

Il Giudice Amministrativo ha dichiarato che “la tesi dell'Amministrazione non appare condivisibile. Nel sistema della Costituzione repubblicana tutti i cittadini nonché, per quanto previsto dalla legge, anche gli stranieri hanno il dovere di concorrere a contribuire alla ‘solidarietà sociale’ ed hanno il diritto di usufruire delle relative prestazioni. Lo status di cittadino (e, per quanto di ragione, quello di straniero equiparato) comporta inscindibilmente tanto quel dovere quanto quel diritto. Ma non vi è un rapporto di corrispettività (sinallagma) in senso stretto fra contribuzione e prestazione, come avviene invece per la mutualità volontaria in regime privatistico. I diritti del cittadino (e per quanto di ragione quelli dello straniero equiparato) possono essere esercitati anche da chi per mancanza di reddito o per altra causa è legittimamente esente da imposizione fiscale. Fra le ipotesi di legittimo esonero dall'imposizione fiscale vi è quella dei redditi prodotti all'estero ove ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione”. (T.A.R. Umbria, 27 maggio 2010 n. 337).

Ne consegue che il titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva può richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno a tempo indeterminato), in possesso dei relativi requisiti, anche laddove le proprie risorse provengano dall'estero e non siano pertanto redditi assoggettati ad imposizione fiscale nel territorio italiano.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971