Il permesso di soggiorno per cure mediche
La tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) è assicurata non solo agli stranieri, regolari o meno, già presenti sul territorio nazionale, ma anche in favore di non cittadini che intendano ricevere cure mediche in Italia.
E' possibile distinguere 3 distinte ipotesi, relativamente a detta forma di tutela: la prima riguarda il caso dello straniero che chieda il visto d'ingresso per motivo di cure mediche, il cui rilascio è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura ospedaliera prescelta, di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante, anche attraverso garanzia di terzi (es. fideiussione bancaria), la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria attestante la malattia del richiedente il permesso di soggiorno per cure mediche. Attenzione, perché se tale documentazione proviene dall'estero dovrà essere corredata dalla traduzione nella lingua italiana.
La seconda ipotesi riguarda il caso in cui lo straniero venga trasferito per cure mediche in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 502/1992. In tale ipotesi l'Autorità italiana competente, ovvero il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, autorizza l'ingresso per cure in Italia, per assicurare a cittadini stranieri in Paesi che sono privi di strutture sanitarie adeguate.
La terza ipotesi, infine, riguarda lo straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi d'intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge n. 449/1997.
Qui sono le Regioni, compatibilmente con la quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, ad autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità e le Unità Sanitarie Locali, l'ingresso ed il soggiorno in Italia ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi malattie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.
Elemento comune alle tre fattispecie è la discrezionalità riconosciuta all'Autorità nazionale competente nel concedere l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno per cure mediche. Si profilano due distinte tipologie di tutela in favore dello straniero, in tema di salute: ovvero, quella relativa agli interventi indifferibili, e quella invece relativa ai normali interventi sanitari di cui qualunque straniero può usufruire in Italia ove chieda ed ottenga il suddetto titolo di soggiorno. Nel primo caso, il diritto all'assistenza sanitaria è riconosciuto agli stranieri che, pure se irregolari, siano presenti nel territorio nazionale ed abbisognino appunto di cure, che devono però identificarsi come urgenti e indifferibili.
In questo caso non è neppure richiesto il conseguimento del permesso di soggiorno. Nella seconda ipotesi, invece, l'ingresso e il soggiorno in Italia sono condizionati dal previo conseguimento del permesso di soggiorno per cure mediche.
Va tuttavia osservato che una certa giurisprudenza ha precisato che "l'art. 36 del T.U. sulla disciplina dell'immigrazione nel prevedere che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia possa ottenere uno specifico visto d'ingresso ed il relativo permesso di soggiorno, non esclude che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente, sia pure in base ad un diverso titolo, sul territorio dello Stato" (così, Tar Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 22 dicembre 2006 n. 3318), estendendo così la tutela prevista dall'art. 36 a coloro i quali già si trovano sul territorio nazionale.
Al di fuori delle ipotesi in cui l'ingresso in Italia per cure mediche si inserisca nell'ambito di programmi umanitari o di intervento umanitario delle Regioni (2^ e 3^ ipotesi sopra trattate), sussistono precisi oneri economici a carico dei richiedenti.
Infatti, condizione per il rilascio dell'autorizzazione alle cure mediche è il deposito di una cauzione, che sarà proporzionale rispetto al presumibile costo complessivo della terapia erogata. La componente economica incide anche sotto un secondo aspetto, ovvero per l'obbligo da parte del richiedente il visto - ed il relativo permesso di soggiorno - per cure mediche di dare prova di possedere la disponibilità in Italia di risorse economiche sufficienti per sostenere le spese di vitto e alloggio, nonché per il rimpatrio, anche dell'eventuale accompagnatore.
La durata del permesso di soggiorno per cure mediche è strettamente legato alla presunta durata del trattamento terapeutico autorizzato ed è rinnovabile fino a quando durano le necessità terapeutiche documentate. La giurisprudenza ha comunque chiarito che il rinnovo di detto permesso di soggiorno deve essere strettamente collegato al completamento della terapia, affinché l'istituto non si tramuti in uno strumento teso a garantire un soggiorno di durata indefinita.