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Gli effetti della riabilitazione penale per gli stranieri

Gli effetti della riabilitazione penale sono molto importanti per gli stranieri in Italia che intendono ottenere determinati benefici dalla Pubblica Amministrazione.

Non ottenere la riabilitazione, per lo straniero che ha riportato condanne penali, può significare vedere respinte le proprie istanze, ad esempio, per la concessione della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. 

Cominciamo con il ricordare che la riabilitazione penale, ai sensi dell’art. 178 del codice penale, “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.

Si tratta di un beneficio che consente al condannato di “ripulire” la propria posizione giudiziaria, e quindi di tornare incensurato.

Per poter richiedere la riabilitazione è necessario che siano trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta, e che l’interessato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Come dicevamo, la riabilitazione degli stranieri ha notevole importanza in relazione ai procedimenti per la concessione della cittadinanza italiana.

Nel caso della domanda di cittadinanza per matrimonio, è lo stesso art. 6, comma 3°, della legge n. 91 del 1992 a prevedere che “la  riabilitazione  fa  cessare  gli  effetti  preclusivi  della condanna”.

Viene dunque riconosciuto in termini positivi dalla stessa legge che la cittadinanza per matrimonio non può essere negata allo straniero “riabilitato” (sempre, naturalmente, che non vengano contestati ulteriori motivi ostativi, indipendenti dal precedente penale per il quale egli ha ottenuto la riabilitazione).

Bisogna ricordare che seppure la giurisprudenza spesso parifica la riabilitazione all'estinzione del reato, tuttavia non vi è alcuna disposizione normativa che preveda espressamente per l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2°, c.p. la stessa efficacia risolutiva della riabilitazione, ai fini della decisione sulla domanda di cittadinanza per matrimonio.

Non è prevista, inoltre, la stessa norma di cui all'art. 6, comma 3°, L. 91/1992, sopra richiamata, con riferimento alla domanda di cittadinanza per residenza, considerata la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione. 

Tuttavia, sia la giurisprudenza che la prassi amministrativa riconoscono molta importanza all’intervenuta riabilitazione anche nei procedimenti della cittadinanza per residenza ex art. 9, L. 91/1992.

La riabilitazione, pertanto, facendo venir meno “ogni effetto penale della condanna” ed avendo una connotazione “premiale”, è una condizione che agevola il conseguimento della cittadinanza, così come altri benefici previsti dalla disciplina sull’immigrazione: ad esempio, il permesso per i soggiornanti di lungo periodo.

La domanda di riabilitazione può essere presentata direttamente dall’interessato. Tuttavia è quanto mai opportuno affidarsi ad un avvocato esperto della materia, che oltre a formulare l’istanza, ad individuare la documentazione da allegare, potrà dare preziosi consigli all’interessato su come aumentare le possibilità di ottenere il provvedimento favorevole, provando gli elementi che dimostrano l'indispensabile requisito della "buona condotta".

 

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