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Vittoria giudiziaria per la libertà della vita sentimentale di una coppia con partner straniero

Lo Studio Legale Internazionale Boschetti è lieto di condividere l'esito di un importante procedimento cautelare conclusosi con l'accoglimento totale delle richieste dei nostri assistiti da parte del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in protezione internazionale, immigrazione e diritti della persona, la cui ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 22 ottobre 2025, stabilisce un principio fondamentale: il diritto alla vita familiare e il riconoscimento della convivenza stabile non possono essere ostacolati da cavilli amministrativi legati alla regolarità del soggiorno del partner extra-UE.

Il cuore della controversia e l'impegno degli avvocati dello Studio Legale Internazionale Boschetti

I ricorrenti, patrocinati dall'Avv. Francesco Boschetti e dall'Avv. Francesca Farina, avevano chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione resistente l’iscrizione anagrafica del partner di origine straniera nel registro della popolazione residente, l'inserimento nello stato di famiglia e la contestuale annotazione e registrazione del contratto di convivenza stipulato ai sensi della Legge n. 76 del 2016.

L’Amministrazione aveva opposto il rifiuto di procedere con la registrazione del contratto di convivenza, motivando la decisione con la mancata residenza in Italia, la mancata iscrizione anagrafica del ricorrente straniero e la presunta assenza di coabitazione. Di fatto, si poneva come pregiudiziale all'iscrizione anagrafica il possesso di un valido titolo di soggiorno.

Il Tribunale, in accoglimento delle tesi difensive, ha ritenuto il ricorso fondato. In particolare, è stata evidenziata la non necessaria correlazione tra il possesso di un valido permesso di soggiorno e la registrazione anagrafica.

  • Il contratto di convivenza come prova della stabilità della relazione: i clienti avevano stipulato un contratto di convivenza secondo la forma richiesta dalla legge n. 76 del 2016, con scrittura privata autenticata dai difensori. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza della convivenza di fatto anche in assenza di iscrizione anagrafica preliminare, sottolineando come la registrazione anagrafica non abbia una funzione costitutiva, ma attenga a un momento successivo rispetto alla genesi della convivenza.
  • La prova aliunde: è stato ritenuto che, in un procedimento d’urgenza, la stabilità della relazione possa essere dimostrata o ricavata aliunde (da altre fonti). A supporto della tesi è stata prodotta documentazione varia, incluse prove della vita privata e l'esistenza di una polizza vita stipulata in favore del partner, chiaro indice della finalità di cura e sostegno che la coppia aveva inteso realizzare.
  • Prevalenza del diritto familiare europeo: il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadendo che non è compatibile con la Direttiva Comunitaria una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare. L'irregolarità della situazione dello straniero non è rilevante ai fini del riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, soprattutto in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito dall’Art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Il risultato ottenuto: vivere liberamente la propria relazione sentimentale senza dover contrarre necessariamente matrimonio

L’urgenza del provvedere (periculum in mora) è stata riconosciuta per l’attuale pericolo di un provvedimento di allontanamento o di espulsione in mancanza di un titolo idoneo a permanere sul territorio nazionale, e per la necessità di garantire l’unità del legame familiare.

In esito al giudizio, il Tribunale ha ordinato alle amministrazioni di provvedere immediatamente all’iscrizione anagrafica, alla registrazione del contratto di convivenza e all’inserimento nello stato di famiglia.

Questa storica pronuncia, ottenuta grazie al patrocinio dell'Avv. Francesco Boschetti, titolare dello Studio Legale Internazionale Boschetti, e dell'Avv. Francesca Farina, stabile membro del predetto Studio, consentirà alla coppia di vivere la loro relazione sentimentale con pienezza e libertà. Hanno ottenuto il riconoscimento legale della loro unione stabile come convivenza di fatto, garantendo la protezione del nucleo familiare e il diritto di risiedere insieme nel territorio dello Stato, senza dover ricorrere, almeno per ora e non per finalità meramente normative, alla formalità del matrimonio per assicurare la permanenza legale del partner extra-UE.

Lo Studio Legale Internazionale Boschetti riafferma così il suo impegno nella tutela dei diritti della persona e delle formazioni sociali riconosciute dall’ordinamento, anche contro interpretazioni amministrative restrittive che limitano la libertà di scelta delle coppie.

 

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