Registrazione del contratto di convivenza con cittadini stranieri per la coesione familiare
La giurisprudenza maggioritaria riconosce il diritto alla coesione familiare per le coppie miste. Con questo articolo vogliamo raccontare di una pronuncia abbastanza recente del Tribunale di Bologna, che fortifica le tesi da noi portate avanti ormai da tempo: tesi che hanno visto soddisfare i sogni dei nostri clienti di intrattenere una relazione amorosa in Italia senza dover ricorrere necessariamente al matrimonio.
Introduzione
Tra le varie casistiche che sono intervenute negli anni, non possiamo non dare conto dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione 1 Civile, del 27 dicembre 2023, che stabilisce un principio fondamentale per le coppie di fatto, in particolare quelle composte da un cittadino italiano e uno straniero. La decisione ordina l'iscrizione di una cittadina brasiliana nel registro anagrafico e nello stato di famiglia del convivente italiano, nonché la registrazione del contratto di convivenza, nonostante la mancanza di un permesso di soggiorno autonomo al momento della richiesta. Questo verdetto rafforza il diritto alla coesione familiare e alla tutela della vita privata e familiare, affermando che il possesso di un permesso di soggiorno non è un prerequisito per l'iscrizione nel Registro delle Convivenze, ma piuttosto l'iscrizione stessa può essere un prius per il suo ottenimento.
Contratto di convivenza e coesione familiare
La Legge n. 76 del 2016, conosciuta come Legge Cirinnà, ha introdotto un'importante regolamentazione delle convivenze di fatto in Italia, rispondendo alla crescente necessità di disciplinare i rapporti per le coppie che scelgono di non sposarsi o formalizzare un'unione civile. Il contratto di convivenza è definito come un accordo scritto con cui le parti stabiliscono le modalità di contribuzione alla vita di coppia in base alle possibilità di ciascun convivente.
Questo strumento riveste un'importanza fondamentale, soprattutto per i conviventi cittadini stranieri. La stipula di un contratto di convivenza può, infatti, risultare cruciale per chi intende chiedere la cittadinanza italiana per residenza, in quanto consente di considerare i redditi di entrambi i conviventi per il superamento delle soglie reddituali richieste dalla Prefettura. Senza tale contratto, il reddito del convivente non verrebbe incluso, anche in presenza di figli in comune.
Per poter stipulare un contratto di convivenza, i conviventi devono essere maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, e devono coabitare e avere la dimora nello stesso Comune, come risultante dal certificato di stato di famiglia. Ulteriori requisiti includono l'assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile, l'assenza di interdizione giudiziale e di condanne per specifici delitti (es. omicidio sul coniuge dell'altro).
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, e la sottoscrizione dei conviventi deve essere autenticata da un notaio o da un avvocato. Il professionista che autentica il contratto è tenuto a trasmetterne una copia al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni per l'iscrizione all'anagrafe.
Il caso affrontato dal Tribunale di Bologna
Il caso ha visto come ricorrenti YY, un cittadino italiano, e XX, una cittadina brasiliana. I due si erano conosciuti nell'ottobre 2021 tramite Instagram e da allora avevano mantenuto una relazione sentimentale ininterrotta, convivendo per periodi significativi sia in Brasile che a Malalbergo, Bologna. Nello specifico, XX è arrivata in Italia il 6 giugno 2023 con un visto turistico valido fino al 6 settembre 2023 e ha iniziato a convivere con YY. A partire dal 1° luglio 2023, i due hanno stabilito la loro residenza in un appartamento appositamente preso in locazione da YY a Malalbergo.
Il 31 luglio 2023, YY e XX hanno sottoscritto un contratto di convivenza davanti a un avvocato, il quale, il 1° agosto 2023, ha trasmesso il contratto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Malalbergo, richiedendone la registrazione e l'iscrizione anagrafica di XX nello stato di famiglia di YY.
La posizione della parte ricorrente
I ricorrenti hanno esposto che la richiesta di registrazione del contratto di convivenza e dell'iscrizione anagrafica di XX fosse finalizzata alla tutela del diritto all'unità familiare. Hanno chiesto al Sindaco del Comune di Malalbergo, in qualità di Ufficiale di Governo, di procedere all'iscrizione anagrafica di XX e al suo inserimento nello stato di famiglia di YY, con contestuale annotazione del contratto di convivenza. Hanno anche evidenziato che la richiesta di Carta di Soggiorno per familiari di cittadino comunitario era stata presentata precedentemente, il 19 luglio 2023, con appuntamento fissato per ottobre 2023. Hanno sottolineato che la sottoscrizione del contratto e la richiesta di registrazione erano avvenute in costanza di validità del permesso di soggiorno per turismo.
La posizione dell'Amministrazione
Il Comune di Malalbergo e il Ministero dell'Interno, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Hanno basato il loro rifiuto su alcune circolari ministeriali, in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno n. 78 del 21 settembre 2021. Le argomentazioni principali dell'Amministrazione erano che:
- Il visto di ingresso per turismo non è rilevante ai fini della legge anagrafica per l'iscrizione della residenza.
- Il contratto di convivenza è un negozio di diritto privato, principalmente destinato a regolare rapporti patrimoniali, e non può essere utilizzato per precostituire una situazione di regolarità di soggiorno in Italia per un cittadino straniero extra UE che sia privo di un valido permesso di soggiorno.
- L'iscrizione anagrafica postula che entrambi i componenti siano già residenti nello stesso Comune.
- La registrazione del contratto di convivenza non può essere assimilata a "documentazione ufficiale" ai sensi della Direttiva UE 38/2004, in quanto l'ordinamento italiano non equipara la convivenza more uxorio, anche se registrata, al matrimonio o all'unione civile.
- In assenza di iscrizione anagrafica del cittadino straniero (che richiede un valido titolo di soggiorno come il permesso di soggiorno), non è possibile procedere alla registrazione del contratto di convivenza.
La decisione
Il Tribunale di Bologna ha rigettato le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo un orientamento opposto a quello delle circolari ministeriali. La decisione si fonda su diversi punti chiave:
- È stata provata l'esistenza di un stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materialetra YY e XX, rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 36, Legge 76 del 2016. La validità del contratto di convivenza non è stata contestata.
- Le circolari ministeriali (n. 78/2021 e n. 9/2012) non hanno forza di legge e possono essere disapplicate dal Giudice Ordinario.
- Le norme applicabili devono essere interpretate in senso costituzionalmente conforme alla tutela dell'art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e della Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 30/2007), che riconoscono il diritto alla coesione familiare, esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio.
- La convivenza ha natura fattuale, e la dichiarazione anagrafica è solo uno strumento privilegiato di prova e non un elemento costitutivo.
- XX aveva stabilito a Malalbergo il centro principale dei suoi affari e interessi, rendendo la sua iscrizione anagrafica legittima.
- Inoltre, la ricorrente aveva e ha in corso un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (ex art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998), per il quale è sufficiente un titolo di soggiorno anche solo "potenziale" (in pendenza di domanda).
- Il Tribunale ha ritenuto che la Legge Cirinnà non richieda, per l'iscrizione al Registro delle Convivenze, il possesso del permesso di soggiorno. Al contrario, l'iscrizione si appalesa come un presupposto per il conseguimento di tale permesso, allo stesso modo di quanto avviene in caso di matrimonio. Questo implica una sostanziale equiparazione tra coppie registrate e coniugate per quanto riguarda l'accesso a tali diritti.
- Un'interpretazione diversa sarebbe contraria all'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
- Infine, il Tribunale ha riconosciuto sia il fumus boni iuris (la fondatezza della richiesta) che il periculum in mora (il pericolo nel ritardo), dato che la presenza di XX nel territorio italiano sarebbe diventata illegittima con la scadenza del suo permesso provvisorio, senza l'accoglimento della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, per la quale l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza sono elementi imprescindibili.
Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Sindaco del Comune di Malalbergo di annotare nel registro delle convivenze il patto di convivenza e di inserire il nominativo di XX nello stato di famiglia di YY, registrando la loro comune residenza.
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- Supportare nella richiesta e nel monitoraggio delle procedure per il permesso di soggiorno per motivi familiario altri titoli di soggiorno basati sulla convivenza registrata.
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