Quando uno straniero non è più clandestino?
L’ingresso e la permanenza regolare in Italia da parte di uno straniero sono disciplinati dettagliatamente dalla normativa in materia di immigrazione, che stabilisce le modalità per soggiornare legalmente nel territorio dello Stato.
Per un cittadino straniero che abbia maturato i requisiti necessari è quindi importante sapere come si richiede la cittadinanza italiana.
La domanda deve essere presentata online mediante il portale del Ministero dell’Interno, compilando un modulo telematico e allegando la documentazione occorrente in base al differente presupposto su cui si procede alla richiesta (residenza in Italia, matrimonio con cittadino italiano, adozione ecc.).
Mediante il portale suddetto è possibile seguire il corso dell’intera procedura - dall’avvio fino alla conclusione dell’istruttoria – e avere un dialogo con l’Amministrazione, che può chiedere chiarimenti o integrazioni della domanda.
Il termine stabilito dalla legge per la definizione delle istanze di cittadinanza è ora di 48 mesi dalla data di presentazione.
Solo alla scadenza del termine indicato è possibile inviare una diffida ad adempiere cittadinanza; prima, invece, può essere utile per il richiedente avvalersi dell’aiuto di un legale, allo scopo di sollecitare la conclusione della pratica.
A seguito della diffida, in mancanza di conclusione della procedura, entro il termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di 48 mesi, lo straniero può presentare un ricorso al Tar allo scopo di ottenere una risposta definitiva da parte dell’Amministrazione in merito alla sua domanda di cittadinanza.
A differenza della precedente modalità, che richiede un’attività da parte della Prefettura/Consolato e del Ministero dell’Interno, nel caso di richiesta della cittadinanza jure sanguinis, competente ad accertare la discendenza dello straniero da cittadino italiano è il Comune di residenza (se lo straniero risiede in Italia, altrimenti il Consolato italiano presso lo Stato di residenza), sia che la discendenza è in linea paterna, sia che la stessa è in linea materna, purchè il/la figlio/a della donna italiana sia nato/a dopo il 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione).
Diversamente, se il discendente della prima donna nella linea genealogica è nato prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza deve necessariamente avvenire per via giudiziale, mediante un procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Roma, poiché l'Amministrazione applica la vecchia legge n. 555 del 1912 che non riconosceva la possibilità per la donna di trasmettere la cittadinanza italiana alla prole.
Un’ulteriore alternativa per risiedere regolarmente in Italia è ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Tramite questo permesso di soggiorno lo straniero titolare di un’abitazione da eleggere a residenza, che possa documentare risorse economiche importanti, al punto che egli possa comodamente mantenersi senza dover lavorare, può regolarmente soggiornare nel nostro paese.
Tale tipologia di permesso esclude la possibilità di svolgere sia attività lavorativa autonoma che subordinata, e si può ottenere anche a seguito di conversione da altra tipologia di permesso, qualora lo straniero si venga a trovare nella condizione di possedere risorse di tale entità che gli consentono di vivere senza dover più svolgere attività lavorativa.