Cittadinanza la possiamo avere per residenza e con giuramento all'estero. La parola al Consiglio di Stato
Molto interessante è la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3791, di cui si riporta la massima:
"La prestazione del giuramento dopo la notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana può intervenire anche all’estero dinanzi a un’autorità diplomatica o consolare. La previgente disciplina che richiedeva il requisito della residenza in Italia fino al giuramento è stata tacitamente abrogata dall’art. 8 del d.P.R. n. 362/1994, che espressamente prevede che il giuramento possa essere anche reso “davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza” se la residenza è all’estero. La portata generale della norma consente di ritenerla applicabile a tutte le ipotesi di acquisto della cittadinanza e non di limitarla al solo – e diverso – caso di acquisto di cittadinanza da parte del coniuge del cittadino".
Nel caso di specie, il ricorso, rigettato in primo grado, aveva ad oggetto il provvedimento dell'Ufficio Immigrazione della prefettura di Padova, che dopo aver notificato l'avvenuto ottenimento della concessione della cittadinanza italiana, aveva opposto la decadenza per omesso giuramento entro il termine di 6 mesi stabilito per legge, nonché del provvedimetno a firma del dirigente della Prefettura medesima con il quale si rigettava l'istanza del ricorrente volta alla riammissione in termini per il giuramento essendo il richiedente non più residente in Italia a quel momento.
Il ricorso si fondava su due argomentazioni: 1) l'art. 4, comma 7, del DPR n. 572/1993 (che richiede il requisito della residenza fino al giuramento), sul quale si era fondato il Tar, è stato abrogato dall’art. 8 del DPR n. 362/1994, e comunque è da ritenersi incompatibile con la nuova disciplina del 1994 e con la legge n. 91/1992 (che prescrive una residenza ininterrotta “solo” di 10 anni, che così si allungherebbero in modo indefinito); inoltre, la legge stabilisce che il giuramento può essere anche reso “davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza” se la residenza è all’estero. Infine, il ricorrente non aveva ricevuto regolare notifica del decreto di concessione della cittadinanza per residenzaittadinanza per residenza, essendo la stessa avvenuta nelle forme dei destinatari irreperibili, quando egli aveva già da tempo comunicato il proprio trasferimento temporaneo in Francia.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'art. 4, comma 7, del DPR n. 572/1993 (che richiede il requisito della residenza fino al giuramento) non ha subito espresse modifiche ad opera del DPR n. 362/1994, come affermato dal ricorrente, ma che tuttavia la stessa disposizione risulta essere stata tacitamente abrogata, non dal predetto DPR, bensì dal tenore incompatibile della nuova disciplina di legge (fonte successiva e con forza ed efficacia superiori) secondo cui il giuramento può essere anche reso “davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza” se la residenza è all’estero.
La disposizione ha portata generale nel consentire l’ipotesi di residenza all’estero al momento del giuramento, e non deve essere confinata, come avrebbe voluto l'Amministrazione, al solo caso di acquisto di cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (cittadinanza per matrimonio).
La legge n. 91/1992 prescrive anche per la fattispecie in esame una residenza ininterrotta protratta per 10 anni, non prevedendo affatto che la residenza debba permanere fino al giuramento: ciò dilaterebbe il predetto termine contraddicendo la precedente previsione. La suddetta legge si limita a stabilire che “il decreto non ha effetto” in caso di mancato giuramento entro 6 mesi, costituendo quindi il giuramento entro 6 mesi una mera condizione di efficacia di un atto già adottato a seguito della verifica della sussistenza del requisito, ormai compiuto, della residenza ininterrotta già protrattasi (all’epoca dell’adozione dell’atto) per almeno 10 anni.
Poiché, quindi, il giuramento avrebbe potuto essere reso anche “davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza” senza la necessità di fare rientro in Italia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto comunque, come addotto dall’Amministrazione e valorizzato dal TAR, che lo stesso non è stato affatto prestato entro il previsto temine di decadenza di 6 mesi.
L'appello è stato comunque accolto perché il Consiglio di Stato ha fatto suo il secondo motivo di ricorso, nel quale si sosteneva l’erroneità della sentenza di primo grado per aver omesso di valutare l'errata notifica del decreto ad indirizzo diverso da quello noto.
Dagli atti di causa è infatti risultato in modo incontrovertibile che l’appellante aveva da tempo comunicato la nuova residenza in Francia, e che l’Amministrazione ne aveva non solo preso atto, ma aveva attivamente verificato l’avvenuta cancellazione dai registri anagrafici del precedente Comune di appartenenza. Pertanto, "l’avvenuta notifica ad irreperibile presso quel Comune, senza tenere conto dell’informazione in proprio possesso circa la nuova residenza dell’interessato, senza prendere contatto con il procuratore costituito e pur nella certezza che l’interessato non risiedeva più lì, concreta il dedotto vizio di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili del difetto d’istruttoria, della irragionevolezza, dell’ingiustizia manifesta e dello sviamento dalla causa tipica, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione anche già in astratto inidoneo a svolgere la competenza attribuita all’ufficio e non rispettoso né dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. né dei generalissimi principi del nostro ordinamento di buona fede e di tutela dell’affidamento".
La sentenza esaminata è di particolare interesse non solo per aver ammesso la possibilità per il richiedente di prestare giuramento all'estero, tramite autorità consolare, anche per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza, ma anche per aver interpretato la legge n. 91/1992 nel senso che i 10 anni ininterrotti di residenza in Italia (previsti all'art. 9, lettera f), sono necessari per poter presentare la domanda, ma la residenza non deve protrarsi necessariamente fino al giorno del giuramento, altrimenti il limite legale si espanderebbe oltremodo e a tempo indeterminato.