Come si svolge il procedimento relativo al ricongiungimento tra uno o più familiari
Titolare del diritto al ricongiungimento familiare sono gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La regolarità del soggiorno è presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto la legge richiede espressamente anche un altro elemento, e cioè la stabilità del soggiorno medesimo e l’autosufficienza economica, oltre alla disponibilità di un alloggio dignitoso.
Non sono quindi ammessi a richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, o comunque di un permesso di soggiorno di durata inferiore all’anno, o gli stranieri che non dimostrino di possedere adeguate risorse economiche, laddove per “adeguate” si intendono le risorse idonee a garantire l’autosufficienza del nucleo familiare (richiedente più familiari da ricongiungere).
Come il diritto all’unità familiare è limitato sotto il profilo soggettivo del richiedente, così allo stesso modo, esso trova dei paletti precisi per quanto riguarda il familiare da ricongiungere. In altre parole, occorre che tra l’uno e l’altro intercorra una specifica relazione di parentela, individuata dal legislatore. Il diritto al ricongiungimento, dunque, può essere esercitato solo nei confronti dei parenti più stretti, che sono indicati all’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/1998): il coniuge, non legalmente separato e maggiorenne; i figli, questa volta rigorosamente minorenni, anche del coniuge se l’altro genitore presta il consenso; sempre i figli, ma maggiorenni, solo se a carico del richiedente e vittime di uno stato di invalidità che impedisce loro di attendere alle ordinarie occupazioni (si pensi alle persone prive di facoltà di deambulazione); infine i genitori, anche questa volta con precise barriere: deve trattarsi di genitori a carico e che non possano contare economicamente su altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure di genitori con più di sessantacinque anni, se hanno altri figli nel Paese di origine o provenienza, che tuttavia sono impossibilitati a mantenerli per comprovate ragioni di salute.
Si ricorda che la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se l’Amministrazione accerta che il matrimonio o l’adozione, grazie al quale si è integrato il requisito primario della parentela, hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Si tratta chiaramente di una misura volta a contrastare gli atti giuridici di diritto familiare compiuti al fine di eludere le norme sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia.
Come si può notare, il ricongiungimento degli stranieri extracomunitari è regolamentato in maniera molto rigida e tassativa e non costituisce, quindi, un beneficio indiscriminato per tutti gli stranieri presenti in Italia.
La richiesta di ricongiungimento si presenta con modalità esclusivamente telematiche, registrandosi nel portale immigrazione messo a punto dal Ministero dell’Interno, con una email e una password d’accesso, che lo straniero dovrà conservare con particolare premura.
Il procedimento per richiedere il ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima è la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, che deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura individuata in base al luogo di residenza del richiedente. Come detto, la domanda di nulla osta si presenta rigorosamente in via telematica; essa, inoltre, deve essere corredata della documentazione attestante l’esistenza dei requisiti obbligatori per legge.
La Prefettura acquisisce dalla Questura competente il parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, e valuta la sussistenza di tutti i requisiti inerenti la parentela, il reddito, l’alloggio e la copertura assicurativa; dopodiché rilascia il provvedimento di nulla osta al ricongiungimento familiare, oppure, se l’istruttoria ha esito negativo, previa notifica del “preavviso di diniego”, emette il provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare nei cui confronti lo straniero può presentare ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario.
Il comma 8 dell’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede che il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui la Prefettura decida di rilasciare il nulla osta, il richiedente viene convocato per la firma, e in quella sede egli dovrà consegnare la marca da bollo di cui ha provveduto a inserire gli elementi identificativi nel modulo di domanda telematica. Segue poi la fase di competenza dell’Ambasciata italiana, a cui vengono trasmessi gli atti.
La nostra autorità consolare è chiamata a rilasciare all’interessato il visto d’ingresso per motivi familiari. Il rilascio del visto d’ingresso, si specifica, non è automatico, bensì è subordinato all’accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età e stato di salute.
Considerato l’elevato tecnicismo, la mole di burocrazia e le lungaggini che possono ritardare il rilascio del nulla osta e/o del visto per ricongiungimento familiare, appare quanto mai opportuna, se non necessaria, l’assistenza di un legale esperto in diritto dell’immigrazione, perché a conoscenza dell’iter, dei requisiti e delle formalità che riguardano l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri in Italia.