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Elezione della cittadinanza italiana

L'ordinamento giuridico italiano si fonda sullo ius sanguinis, ovvero è italiano il figlio di padre o madre cittadini (art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 91 del 1992.

Eguale espressione dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis è l'art. 2 della legge sopra citata, per la quale è cittadino italiano il figlio, di minore etò, di cui sia stato effettuato il riconoscimento o per il quale sia intervenuta la dichiarazione giudiziale della filiazione.

Si tratta di un corollario del principio sopra esaminato: se quest'ultimo prevede che sia cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, va da sé che è ritenuto cittadino italiano anche colui nei confronti del quale è intervenuto riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità.

Tuttavia, laddove il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne, questi conserva la sua cittadinanza di origine ma può, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione, eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione.

Per procedere con l'elezione della cittadinanza italiana bisogna presentare una dichiarazione corredata dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza del genitore e dell'atto di riconoscimento o della copia autentica della sentenza che ha accertato la paternità.

Al fine di evitare disparità, l'ultimo comma dell'art. 2, legge n. 91/1992 prevede che le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche nei confronti dei figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata (dichiarazione che non può avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 250 c.c., nei casi in cui non è ammesso il riconoscimento), ma per i quali è stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, ai sensi dell'art. 279 c.c.

Capita nei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ad esempio in Brasile, che vi siano figli nati fuori dal matrimonio, dichiarati nell'atto di nascita dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza. L'altro genitore, per lo più la madre, rilascia una dichiarazione notarile dove conferma la maternità (escritura pública de reconhecimento da maternidade/paternidade), già normalmente risultante nell'atto di nascita, affinché la filiazione sia riconosciuta a tutti gli effetti anche dalla normativa italiana. E' bene avvisare che a quel punto, se il genitore che ha effettuato la dichiarazione possiede la cittadinanza italiana, il figlio ha un anno di tempo, dopo la dichiarazione pubblica, per eleggere la sua cittadinanza italiana.

 

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