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Cosa prevede la nuova legge in materia di come fare a richiedere la cittadinanza per gli stranieri?

Per chi è interessato a come richiedere la cittadinanza italiana diventa fondamentale prendere nota delle modifiche normative che recentemente hanno modificato la legge 5 febbraio 1992 n. 91, che regola la materia della cittadinanza italiana.

Si sta parlando del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (noto come decreto Sicurezza o decreto Salvini, per il nome del suo promotore), convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Non viene intaccato il principio dello ius sanguinis, per cui è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini. Lo ius soli rimane invece ancora tabù: lo straniero nato in Italia può richiedere la cittadinanza solo al raggiungimento della maggiore età, ed entro un anno, purché attesti di aver risieduto sempre, ininterrottamente, in Italia dalla nascita (art. 4, comma 2).

La cittadinanza per concessione continua a rappresentare la soluzione tipica per chi cerca online come richiedere la cittadinanza italiana. L'art. 9 non è stato intaccato dalla riforma, tuttavia è stato aggiunto l'art. 9.1, di non poca conflittualità, che prevede la necessità, per chi richiede la cittadinanza (anche per matrimonio) di attestare un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana, determinato in un livello minimo B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

L'obbligo è assolto automaticamente dallo straniero in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, d.lgs. 286/1998), nonché da chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione (art. 4 bis, d.lgs. 286/1998). Tutti gli altri stranieri dovranno allegare alla domanda telematica apposita certificazione.

Modifica altrettanto di interesse per chi vuole richiedere la cittadinanza italiana è l'aumento del contributo statale, da euro 200 a euro 250, da corrispondersi sempre mediante bollettino postale.

Ma la modifica certamente più rivoluzionaria attiene alla possibilità di revoca della cittadinanza italiana, prevista dal nuovo art. 10 bis. Sia la cittadinanza per residenza che per matrimonio, infatti, può essere revocata in caso di condanna definitiva per reati attinenti al terrorismo, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La revoca ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

Altra innovazione di rilievo è l'abrogazione del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 91/1992, che prevedeva una sorta di silenzio assenso relativamente alle domande di cittadinanza per matrimonio, una volta decorso il termine di 2 anni. Dopo tale periodo, prima della riforma, l'amministrazione perdeva il potere di negare la cittadinanza, e quindi il richiedente maturava un diritto soggettivo a vedersi riconoscere cittadino italiano, che poteva essere fatto valere, per pacifica giuridsprudenza, davanti al giudice ordinario. Con il decreto Sicurezza, via a qualsiasi riconoscimento automatico della cittadinanza.
Parlando di termini, possiamo concludere con la variazione che più ha toccato gli stranieri interessati a come richiedere la cittadinanza italiana. La riforma ha infatti elevato il termine di legge per la conclusione del procedimento da 730 giorni a 48 mesi (nuovo art. 9 ter).

L'allungamento del termine rende ancora più importante l'assistenza di uno studio legale esperto in cittadinanza e immigrazione, poiché è legittimo attendersi che l'amministrazione, come non rispettava il vecchio termine di 730 giorni, così potrebbe prendere alla leggere anche il nuovo di 4 anni. Dunque il richiedente, se non partecipa attivamente al procedimento, rischierebbe di subire tempi di attesa interminabili.

 

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