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In quali casi è possibile ricongiungersi con un familiare italiano?

Il ricongiungimento familiare cittadino italiano è disciplinato dal d.gs. 30 del 2007, normativa che regola la libertà di ingresso, soggiorno e circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.

Tale ipotesi è ammessa per le seguenti categorie di familiari, individuate all’art. 2 del predetto decreto legislativo:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino italiano un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro. E’ necessario però che la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.
    Come noto, l’Italia non equipara al matrimonio le unioni registrate in altri Stati dell’Unione che riguardano coppie eterosessuali. La parificazione, infatti, riguarda solo le “unioni civili” disciplinate dalla legge Cirinnà, ovvero che hanno come soggetti persone omosessuali. In caso di coppia eterosessuale, pertanto, anche se l’unione risulta registrata in un altro Stato membro, bisognerà fare riferimento al concetto di “partner” che si andrà a vedere tra poco (art. 3, d. Lgs. 30/2007).
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Attenzione: il diritto al ricongiungimento è previsto solo per i soggetti sopra indicati, che sono i "familiari" più stretti.

Gli altri soggetti (ad esempio i fratelli, i cugini, ecc.) rientrano dell'art. 3, del D.lgs. 30 del 2007, per i quali non vi è alcun diritto al ricongiungimento: la legge, infatti, prevede semplicemente che lo Stato membro “si impegna ad agevolare" il ricongiungimento familiare cittadino italiano, ma non vi è un vero e proprio obbligo per lo Stato stesso.

Tra i soggetti verso i quali non esiste un diritto al ricongiungimento, ma solo a che lo Stato agevoli l’unità familiare, rientra, come si accennava, "il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile". Affinché si possa presentare domanda, la relazione deve essere "debitamente attestata “con documentazione ufficiale". La registrazione della convivenza, seppure non indonea a determinare il diritto al ricongiungimento, diventa tuttavia essenziale nelle vesti di “documentazione ufficiale” da presentare all’amministrazione in sede di domanda di visto, aumentando le chance di vedere accolta l’istanza, rispetto al caso in cui il richiedente si limiti ad allegare materiale non ufficiale come fotografie, stampe di chat, conversazioni skype, ecc.

I familiari del cittadino italiano, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere alla questura un titolo di soggiorno, che non è più il normale permesso di soggiorno per motivi familiari, bensì la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha durata di cinque anni dalla data del rilascio, dopodiché può essere rinnovata a tempo indeterminato.

Per richiedere la carta di soggiorno, a seguito del ricongiungimento familiare cittadino italiano, bisogna presentare in questura:

  1. copia del passaporto, o documento equivalente, in corso di validità;
  2. un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  3. certificato di residenza;
  4. fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; nel caso in cui si tratti di partner, con cui il cittadino ha una relazione stabile, copia della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.

La carta di soggiorno è compatibile con assenze non superiori a sei mesi l'anno, nonché con assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, ovvero assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato. In questi casi di assenza per motivi partiolari, è onere dell’interessato esibire la documentazione atta a dimostrare il motivo assunto a giustificazione.

Il ricongiungimento familiare cittadino italiano è una fattispecie molto complessa e, in particolare nei casi dei familiari non stretti, individuati all’art. 3 del d.lgs. 30/2007, per i quali non esiste un diritto al ricongiungimento, l’assistenza legale di uno studio esperto in diritto dell’immigrazione appare più che necessaria, se si vogliono ridurre i rischi di incappare in un provvedimento di diniego del visto d’ingresso.

 

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