Come è possibile avere il ricongiungimento quando ci sono in mezzo dei cittadini stranieri?
Per richiedere il ricongiungimento familiare sono richiesti dei requisiti tassativi, individuati nel Testo Unico sull’Immigrazione, agli articoli 29 e seguenti.
Anzitutto per richiedere il ricongiungimento familiare, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, e dunque in possesso dell’attestazione di idoneità alloggiativa;
Inoltre, è necessario dimostrare di essere titolari di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Si ricorda che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito prodotto dai familiari conviventi con il richiedente, che dunque devono risultare nel medesimo stato di famiglia.
Infine, occorre un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Differente è il caso del ricongiungimento familiare cittadino italiano, perché in questo caso, trattandosi di familiare di cittadino Ue, la disciplina di riferimento non è il Testo Unico sull’Immigrazione, bensì il D.lgs. 30 del 2007, che ha per oggetto la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 10 del predetto decreto legislativo, i familiari extracomunitari del cittadino dell'Unione, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere alla questura competente la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, esibendo i seguenti documenti:
- copia del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- certificato di residenza, o attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica, se si tratta non di ricongiungimento familiare cittadino italiano ma di un altro Stato dell’Unione Europea;
- fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare, che però non devono essere superiori a sei mesi l'anno. Può trattarsi di assenze di durata superiore, se necessarie per l'assolvimento di obblighi militari.
La regola base, invece, è che le assenze possono protrarsi fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato. In questi casi, di portata generica, è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti posti a giustificazione dell’assenza.