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Ottenere la cittadinanza per uno straniero è difficile?

Ottenendo la cittadinanza, status fondamentale della persona a copertura costituzionale, lo straniero entra a far parte della Comunità nazionale con tutti i privilegi, civili e politici, attribuiti ai cittadini nati nello Stato italiano. Data l'importanza del beneficio, ottenere la cittadinanza per uno straniero, inevitabilmente, non può essere cosa semplice.

La difficoltà di ottenere la cittadinanza riguarda innanzitutto i requisiti, che sono piuttosto stringenti. La cittadinanza in Italia è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che si fonda sul principio dello ius sanguinis. E' dunque cittadino italiano dalla nascita il figlio di padre o madre cittadini; nonché chi è nato in Italia se i genitori sono ignoti, apolidi o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori in base al relativo ordinamento nazionale di appartenenza.

Acquista inoltre la cittadinanza lo straniero riconosciuto dal genitore italiano o quando la filiazione viene riconosciuta in via giudiziale.Tuttavia, se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza, ma può eleggere quella italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla sentenza che ha dichiarato la filiazione.

Acquista la cittadinanza, inoltre, il minore adottato da cittadino italiano, e il minore convivente con lo straniero che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, salvo in diritto di rinunziarvi al raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza (art. 14).

Vi è poi il caso speciale riconosciuto all'art. 4, dello straniero i cui genitori o ascendenti in linea retta entro il secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Egli può conseguire la cittadinanza italiana se presta servizio militare per lo Stato italiano, se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, ovvero (lettera c), se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno 2 anni in Italia, e dichiara, entro il 19° anno di età, di voler eleggere la cittadinanza italiana.

Lo ius soli non è riconosciuto attualmente in Italia, se non in forma estremamente temperata: ovvero lo straniero nato in Italia da genitori stranieri può acquistare la cittadinanza compiuti i 18 anni, ed entro un anno, quindi entro il 19° anno di età, sempre che abbia risieduto ininterrottamente nel nostro Stato.

Sono poi previste dalla legge le ipotesi di acquisto volontario della cittadinanza, ovvero:

- per matrimonio con cittadino italiano (che riguarda l'ipotesi dello straniero con residenza di almeno due anni in Italia dopo il matrimonio, o di un anno se la coppia ha figli; ovvero quella dello straniero coniugato con cittadino italiano da almeno 3 anni, uno e mezzo in presenza di figli, se il richiedente risiede all'estero).

- per residenza, quando lo straniero risiede in Italia da almeno 10 anni (ipotesi base dello straniero extracomunitario), per 4 se cittadino dell'Unione, per 3 anni se i genitori o i nonni erano cittadini italiani dalla nascita e il medesimo non ha potuto richiedere la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età, come sopra ipotizzato (art. 4, lettera c), o per il periodo diverso previsto dalle varie fattispecie di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992: residenza che deve essere legale e ininterrotta. Riguardo alla cittadinanza per residenza, o "naturalizzazione", si tratta di una concessione da parte dello Stato, per cui lo straniero non ha alcun diritto a conseguire la cittadinanza, e dunque deve dimostrare, attraverso i redditi, la residenza, e l'assenza di precedenti giudiziari, di avere un buon grado di integrazione nel tessuto nazionale, ivi compreso sotto il profilo della conoscenza della lingua, che ora deve essere documentata attraverso apposita certificazione da allegare alla domanda telematica.

Se i requisiti sussistono, la difficoltà per lo straniero ad ottenere la cittadinanza in Italia si risolve in una questione puramente burocratica e materiale.

La domanda di cittadinanza si presenta via Internet, attraverso il portale immigrazione del sito web del Ministero dell’Interno, previa registrazione al sito, adesso tramite “SPID”, ovvero un’identità digitale che il richiedente deve ottenere tramite uno dei provider riconosciuti (es. Aruba, Infocert, Poste Italiane, ecc.).

Se pensiamo che non tutti sono pratici dell'uso di Internet, e che le modalità concrete di presentazione della domanda sono molto tecniche e intricate, viene da sé che anche la presentazione materiale della domanda può ritenersi complicata, e dunque è meglio certamente affidarsi a professionisti esperti, oltre che di cittadinanza, dell'utilizzo dello strumento informatico.

In seguito, sempre attraverso lo stesso sito, lo straniero dovrà essere attento a controllare lo stato della domanda, a seguire gli sviluppi dell'istruttoria e a soddisfare rapidamente eventuali richieste dell'Amministrazione, laddove dovessero venir fuori alcune esigenze, come dover integrare la documentazione o fornire chiarimenti in ordine a taluni elementi inseriti nella domanda telematica.

 

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