Un extracomunitario deve chiedere ad un avvocato per capire la situazione della sua richiesta per avere la cittadinanza italiana o no?
L’iter previsto dalla legge per l’ottenimento della cittadinanza richiede diversi passaggi, durante i quali appare opportuna l’assistenza di un legale di fiducia al fine di evitare ogni tipo di inconveniente e di concludere al più presto il procedimento.
Prima di avviare il procedimento appare necessario vagliare se sussistano o meno dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
In questo senso, sia la legge che la giurisprudenza hanno delineato una serie di casi di diniego della cittadinanza che, se sussistenti, non consentono di ottenere il provvedimento acquisitivo.
In particolare la cittadinanza italiana può essere negata:
- Nel caso in cui si volesse ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano (art. 5, l. 91/92), è necessario che non sia intervenuta separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio prima del compimento dei termini previsti dalla legge. In particolare, la legge prevede che possa essere richiesta la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano se dopo il matrimonio il coniuge straniero abbia risieduto legalmente per almeno 2 anni nel territorio italiano, o dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero;
- Nel caso in cui il richiedente abbia riportato condanne penali per determinati reati, ovvero delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione, salvo i casi di riabilitazione;
- Presenza di comprovati motivi di inerenti alla sicurezza della repubblica;
- Qualora difetti il requisito della residenza legale e ininterrotta per 10 anni o altro periodo previsto dall'art. 9, legge n. 91/1992;
- In caso di insufficienza dei redditi, tenuto conto delle risorse economiche dell'intero nucleo familiare;
- In presenza di condanne penali, anche non definitive, di carichi pendenti o di problemi con le forze dell'ordine. Anche l'iscrizione di una notizia di reato può compromettere l'esito della domanda;
- Anche a prescindere dall'esistenza di condanne o carichi pendenti, se il soggetto è ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale, ad esempio, caso più frequente, quando ci sono elementi tali da far ritenere che lo straniero appartenga a movimenti incompatibili con la sicurezza dello Stato.
Una volta verificato che non sussista alcuna delle cause sopra elencate, sarà necessario raccogliere i documenti da presentare per la domanda di cittadinanza.
In particolare, il richiedente deve allegare alla richiesta l’atto di nascita ed il certificato penale, che devono essere rilasciati dal paese di origine del soggetto richiedente. Il certificato di nascita deve essere sempre prodotto, anche in caso di soggetto minore di 14 anni. L’unico caso in cui non è necessario produrre tale certificato è quello del soggetto nato in Italia.
Va evidenziato che l’atto di nascita non ha alcuna scadenza, e pertanto è sempre valido, mentre il certificato penale ha una validità di sei mesi a partire dal momento in cui è stato emesso.
Tali atti devono infine essere tradotti in lingua italiana e legalizzati. Per ciò che attiene la traduzione va specificato che essa potrà avvenire anche in uno stato estero, tuttavia, affinché possa valere in territorio italiano è necessario che la firma venga legalizzata.
La traduzione potrà essere effettuata anche in Italia, da un traduttore giurato. In tal caso non sarà necessaria ulteriore legalizzazione o apostilla, dovendosi utilizzare il documento in Italia. Va evidenziato che qualora il richiedente sia nato in uno degli stati aderenti alla convenzione dell’Aja del 1961, si dovrà utilizzare un procedimento diverso e più celere, ovvero la apposizione della apostille.
Grazie a questo procedimento sarà possibile far inserire alle autorità competenti una semplice annotazione sull’originale del certificato, che andrà a sostituire la procedura di legalizzazione.
Peraltro, va segnalato che qualora si risieda in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 1976 sarà possibile richiedere presso il proprio comune di residenza il certificato plurilingue che potrà essere utilizzato all’estero senza necessità di traduzione.
Per ciò che attiene gli altri documenti, non esiste alcun onere di allegazione, in quanto, a partire dal 2015, tutti gli altri dati eventualmente richiesti dovranno essere autocertificati dall’interessato al momento dell’invio del modulo della domanda.
Tuttavia, con riferimento alla situazione patrimoniale, al fine di non riportare dati erronei che potrebbero portare ad un provvedimento di diniego, appare opportuno rivolgersi preventivamente al CAF o al proprio commercialista così da avere i dati aggiornati riguardo alla propria posizione fiscale.
Sempre al fine di non riportare dati erronei, sarebbe opportuno altresì richiedere preventivamente al proprio comune il rilascio del certificato di residenza, dello stato di famiglia ed il certificato penale italiano.
Per ciò che attiene la modalità di presentazione della domanda, dal 18 giugno 2015 l’istanza si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il sito ministeriale, dove l'interessato deve aprire un apposito account. Sempre tramite lo stesso sito può controllare l'andamento della pratica, ma l'esito (che sia positivo o negativo) viene sempre comunicato tramite raccomandata A/R. Inoltre, se negativo, è preceduto dal preavviso di diniego, anch'esso generalmente comunicato tramite raccomandata.
Come appare evidente, il procedimento per l’ottenimento della cittadinanza è un iter abbastanza complesso e particolarizzato. E spesso nella prassi accade che lo straniero, in ragione delle barriere linguistiche, non sia in grado di rapportarsi in modo efficace con gli uffici preposti al procedimento, circostanza questa, che può condurre a rallentamenti ed in alcuni casi addirittura ad un provvedimento di diniego da parte dell’autorità governativa.
Pertanto, al fine di adempiere correttamente a tutti gli obblighi richiesti, appare opportuno farsi assistere da un legale per il controllo della partica di cittadinanza, in modo tale da orientare e consigliare adeguatamente il cittadino extracomunitario durante questo delicato iter.