Quando bastano 4 anni di residenza in Italia per richiedere la cittadinanza italiana?
Il cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana dopo soli quattro anni di residenza legale in Italia se è cittadino di un Paese membro dell'U.E. Si tratta di un'importante agevolazione in materia di acquisizione della cittadinanza italiana. Precisamente, l'acquisto della cittadinanza italiana per stranieri, che sono contestualmente anche cittadini comunitari, non è subordinato all'ordinario periodo di residenza continuativa in Italia di dieci anni, ma sono ritenuti sufficienti quattro anni di residenza.
I presupposti per presentare la domanda di cittadinanza
I requisiti della richiesta per la cittadinanza italiana per residenza concernono la residenza ininterrotta di quattro anni, la capacità di produrre redditi adeguati e l'assenza di problemi con la giustizia e con le forze dell'ordine.
Il requisito della residenza risulta dal "certificato di residenza storico". È un documento che viene richiesto al Comune del luogo in cui si ha la residenza e con il quale si attesta la data esatta in cui il cittadino comunitario è entrato a far parte dell'Anagrafe del Comune. Inoltre, il richiedente deve fare richiesta, sempre al proprio Comune di residenza, del "certificato di soggiorno permanente".
La residenza quadriennale è uno dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per residenza. È necessario anche che il cittadino comunitario dimostri di possedere redditi superiori al minimo richiesto, corrispondente all'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.
Quale documentazione trasmettere con la domanda di cittadinanza italiana
La domanda per la cittadinanza italiana può essere inoltrata solo via web, attraverso il sito ministeriale.
Innanzitutto il richiedente deve compilare on line il "modulo B" (relativo alla "Richiesta di cittadinanza per residenza") e scansionare determinati documenti per cittadinanza italiana per residenza. Inoltre, deve inserire i dati relativi al pagamento della marca da bollo di euro sedici I documenti necessari sono:
- l'atto di nascita, che deve essere tradotto e legalizzato (o apostillato se lo Stato aderisce alla Convenzione Aja del 1961). L'atto viene rilasciato su modulo plurilingue, senza bisogno quindi di traduzione, se lo Stato aderisce alla Convenzione di Vienna del 1976.
- il certificato penale, rilasciato nel Paese di provenienza dello straniero e degli altri Paesi terzi in cui ha eventualmente stabilito la residenza dall'età di 14 anni. Anch'esso deve essere tradotto e legalizzato (o apostillato).
- la quietanza che provi di aver pagato al Ministero dell'Interno il contributo economico imposto dalla legge pari a euro 250,00;
- "il documento di riconoscimento". Con riferimento a questo punto, è fondamentale accertare che i dati personali inseriti nel "modulo B" corrispondano a quelli presenti nei documenti (certificato attestante la nascita e certificato penale) del Paese di provenienza. In particolare, per le donne coniugate, che hanno assunto il cognome del marito, è necessario allegare, oltre all'atto di nascita, anche il certificato di matrimonio.
Dal momento che lo straniero è cittadino comunitario, non dovrà essere trasmesso il permesso di soggiorno, che è un documento che devono, invece, presentare i cittadini di paesi extra UE, ma un "attestato di regolarità del soggiorno" (come previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007).