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Diniego della cittadinanza. Quando il ricorso al Tar non è la scelta migliore.

Qualunque straniero riceve un provvedimento di diniego della cittadinanza di sicuro non lo approva. E' ingiusto, vuole impugnarlo.

Approfondiamo la situazione, e spesso scopriamo che lo straniero non si è difeso nella fase più importante, cioè dopo aver ricevuto la comunicazione di preavviso di diniego della cittadinanza, oppure lo hanno fatto in modo inadeguato, e così il diniego è divenuto definitivo.

Il primo pensiero che gli viene in mente è sicuramente di presentare ricorso al Tar Lazio, attratti dalla dicitura finale presente sul provvedimento del Ministero dell'Interno, che per l'appunto rende noto all'interessato della possibilità di impugnare il diniego della cittadinanza, entro 60 giorni dalla notifica, davanti al giudice amministrativo.

E' sempre la soluzione giusta il ricorso al Tar? Assolutamente... no! 

In alcuni casi bisogna sapere ammettere di aver "perso la partita". A queste condizioni (redditi insufficienti e/o problemi con la giustizia...), dirà lo straniero assistito da un professionista onesto, non posso ottenere la cittadinanza italiana. Inutile incaponirsi contro il diniego e ricorrere al Tar.

Ma attenzione, nessuna rinuncia: è soltanto un rimandare! Se non ti è possibile ottenere la cittadinanza nelle condizioni attuali, non dovremo fare altro che cercare di cambiare queste condizioni! L'obiettivo rimane la cittadinanza, ma cambiamo la strada per ottenerla. 

Ricordiamo un principio quasi sempre valido: per cercare di risparmiare tempo, si finisce spesso per perderne molto di più. La strada migliore non sempre è quella più breve; anzi, quasi mai lo è. 

Ci sono dei casi in cui lo straniero deve fare un passo indietro e ridisegnare la sua strada. L'obiettivo rimane la cittadinanza, ma lo seguirà con più intelligenza.

L'ipotesi più frequente e interessante è quella dello straniero che ha ricevuto il diniego della cittadinanza a causa di un precedente penale. Quando tale precedente è di una certa gravità, è tutto sommato recente, o non vi è giurisprudenza favorevole per casi analoghi, o ad ogni modo, quando non ci sono argomentazioni difensive sufficientemente suggestive da sostenere, è stupido a mio avviso imbarcarsi nel processo davanti al Tar contro il diniego, che comporta tempi lunghi, spese rilevanti e un'altissima percentuale di rischio.

La soluzione che propongo allo straniero, sempre che ne sussistano le condizioni, è avviare una procedura di "ripulitura" della sua posizione giudiziaria. Questa soluzione prevede due interventi, uno successivo all'altro. Si parte con l'istanza di riabilitazione finalizzata alla cittadinanza, diretta ad ottenere un'ordinanza di natura premiale che estingue gli effetti penali della condanna.

La riabiliazione è cosa ben diversa dall'estinzione del reato, art. 445 c.p.p., visto che non si limita ad accertare il decorso del tempo senza che l'interessato abbia commesso ulteriori reati, ma accerta un elemento in più che può essere determinante ai fini della pratica di cittadinanza, ovvero la buona condotta.

Per buona condotta si intende, per l'appunto, non soltanto l'essersi astenuti dal commettere ulteriori reati (requisito dell'estinzione), ma aver mostrato ravvedimento in relazione al reato commesso (con il risarcimento della parte offesa, offerto indipendentemente dall'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale), aver pagato le spese processuali, ma soprattutto, cosa che più ci interessa, essersi integrato nella comunità nazionale: questo è l'elemento di comunanza che collega riabilitazione e cittadinanza, aspetto del tutto assente nella declaratoria di estinzione formale del reato.

Con l'istanza di riabilitazione, ad esempio, generalmente si allegano i cud, il contratto di lavoro, e ogni altro fatto che comprovi l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Questi elementi hanno pari rilievo nel procedimento relativo alla cittadinanza italiana.

Ottenuta la riabilitazione, suggeriamo allo straniero di richiedere la cancellazione del reato dalla Banca Dati delle Forze di Polizia (CED). Si tratta di una formalità importante, poiché in questo modo non soltanto gli effetti penali della condanna saranno estinti, ma anche il fatto storico negli archivi della polizia.

Non vi è certezza al 100% circa il buon esito della futura domanda di cittadinanza, posto che la riabilitazione ha valore legale, ai fini della cittadinanza, esclusivamente in relazione alle domande di cittadinanza per matrimonio; tuttavia, presenterebbe gravi profili di illegittimità un nuovo provvedimento di diniego fondato sullo stesso precedente penale ormai espunto dai fatti socialmente e penalmente rilevanti.

 

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